Articolo 3 della Legge 6 ottobre 1978, n. 636
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 novembre 1978
Art. 3.
L' articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. - I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.
E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali".
Entrata in vigore il 7 novembre 1978