Art. 3.
L' articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. - I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.
E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali".
L' articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. - I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.
E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali".