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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1854/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010482776000 TASSA AUTOMOB. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160021646267000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025 e depositato il 20.3.2025, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520249010482776/000, trasmessa a mezzo posta in data 18/02/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-SI sede di Messina, recante un complessivo importo di € 449,63, a fronte della cartella di pagamento n.29520140003702662000 - che sarebbe stata notificata il 29/05/2014 per euro 184,93 per sanzioni amministrative Codice della RA (oltre interessi e sanzioni pecuniarie) per l'anno 2010 - e della cartella di pagamento n.29520160021646267000, che sarebbe stata notificata il 24/04/2017 per euro
264,70 per tasse automobilistiche Sicilia (oltre interessi e sanzioni pecuniarie) per l'anno 2010.
Il ricorso, circoscritto esclusivamente all'intimazione di pagamento riferentesi alla cartella di pagamento n.
29520160021646267000, è stato affidato alle seguenti censure:
Intervenuta prescrizione.
A fondamento del sollecito di pagamento n. 29520249010482776/000, l'Agente della SI ha posto una cartella di pagamento irrimediabilmente affetta da prescrizione maturata posteriormente alla data di notifica.
Da quanto lo stesso Agente della SI riporta nell'atto opposto, si evince che la cartella di che trattasi
è stata notificata in data 24/04/2017 e, perciò, ben oltre un triennio prima rispetto alla data di notifica del sollecito di pagamento de quo, sicché, alla data del 18/02/2025, erano ormai ampiamente spirati i termini per richiedere i suddetti tributi.
Segnatamente nella fattispecie l'Agente della SI, dopo aver notificato la cartella di pagamento in data 24/04/2017, non ha richiesto il pagamento per più di tre anni, provvedendo, solo in data 18/02/2025, alla notifica dell'opposto sollecito di pagamento.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione della regione
Sicilia, Ente impositore, e comunque per l'infondatezza del ricorso, specificando che per la presupposta cartella, oltre l'avviso di intimazione impugnato, è stata notificata in data 13.03.2019 anche una precedente intimazione, la n. 29520189003029344/000 a garanzia del credito azionato, utile ad interrompere i termini.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rigettata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'Ente impositore.
Invero, non può trovare applicazione il comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs.vo 546/92, a mente del quale è stato previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La norma, a spessore processuale, come tale insofferente di estensione analogica, richiede, consentendo ad avviso di questo Giudice l'integrazione del contraddittorio, che, al contrario di quanto rilevato nel caso di specie, si dubiti dei «vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato», di guisa che «il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». Parte ricorrente deduce soltanto che l'atto impugnato è irrimediabilmente tardivo, così come la presupposta cartella emessa dall'Ente regolarmente intimato, poiché emesso oltre i termini prescritti per operare la prescrizione, senza alcuna questione su atti presupposti emessi dall'Ente impositore.
In questo caso, è da ritenere che, al più, sopravviva l'art. 39 D.Lgs. 112/99, a mente del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi” (come, per altro, nel caso di specie), “deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Ciò posto, è da ritenere maturata la dedotta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. n.53/83), il diritto alla riscossione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
L'art. 3 del D.L. 2/1986, infatti, così espressamente recita:
"all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Sicché, ove anche si tenesse in considerazione l'intimazione di pagamento asseritamente notificata il
13.3.2019 e, ove applicabile, la normativa emergenziale, il credito è irrimediabilmente prescritto per il decorso di tre anni, stante la notifica dell'atto impugnato in data 18.2.2025, non potendosi sostenere che la prescrizione non operi, così come sembra essersi dedotto in resistenza, per mancata impugnazione degli atti presupposti, la cui mancata impugnazione non preclude il maturarsi dei successivi periodi prescrizionali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte resistente alle spese del giudizio, che vengono liquidate in € 350, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1854/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010482776000 TASSA AUTOMOB. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160021646267000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025 e depositato il 20.3.2025, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520249010482776/000, trasmessa a mezzo posta in data 18/02/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-SI sede di Messina, recante un complessivo importo di € 449,63, a fronte della cartella di pagamento n.29520140003702662000 - che sarebbe stata notificata il 29/05/2014 per euro 184,93 per sanzioni amministrative Codice della RA (oltre interessi e sanzioni pecuniarie) per l'anno 2010 - e della cartella di pagamento n.29520160021646267000, che sarebbe stata notificata il 24/04/2017 per euro
264,70 per tasse automobilistiche Sicilia (oltre interessi e sanzioni pecuniarie) per l'anno 2010.
Il ricorso, circoscritto esclusivamente all'intimazione di pagamento riferentesi alla cartella di pagamento n.
29520160021646267000, è stato affidato alle seguenti censure:
Intervenuta prescrizione.
A fondamento del sollecito di pagamento n. 29520249010482776/000, l'Agente della SI ha posto una cartella di pagamento irrimediabilmente affetta da prescrizione maturata posteriormente alla data di notifica.
Da quanto lo stesso Agente della SI riporta nell'atto opposto, si evince che la cartella di che trattasi
è stata notificata in data 24/04/2017 e, perciò, ben oltre un triennio prima rispetto alla data di notifica del sollecito di pagamento de quo, sicché, alla data del 18/02/2025, erano ormai ampiamente spirati i termini per richiedere i suddetti tributi.
Segnatamente nella fattispecie l'Agente della SI, dopo aver notificato la cartella di pagamento in data 24/04/2017, non ha richiesto il pagamento per più di tre anni, provvedendo, solo in data 18/02/2025, alla notifica dell'opposto sollecito di pagamento.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione della regione
Sicilia, Ente impositore, e comunque per l'infondatezza del ricorso, specificando che per la presupposta cartella, oltre l'avviso di intimazione impugnato, è stata notificata in data 13.03.2019 anche una precedente intimazione, la n. 29520189003029344/000 a garanzia del credito azionato, utile ad interrompere i termini.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rigettata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'Ente impositore.
Invero, non può trovare applicazione il comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs.vo 546/92, a mente del quale è stato previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La norma, a spessore processuale, come tale insofferente di estensione analogica, richiede, consentendo ad avviso di questo Giudice l'integrazione del contraddittorio, che, al contrario di quanto rilevato nel caso di specie, si dubiti dei «vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato», di guisa che «il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». Parte ricorrente deduce soltanto che l'atto impugnato è irrimediabilmente tardivo, così come la presupposta cartella emessa dall'Ente regolarmente intimato, poiché emesso oltre i termini prescritti per operare la prescrizione, senza alcuna questione su atti presupposti emessi dall'Ente impositore.
In questo caso, è da ritenere che, al più, sopravviva l'art. 39 D.Lgs. 112/99, a mente del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi” (come, per altro, nel caso di specie), “deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Ciò posto, è da ritenere maturata la dedotta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. n.53/83), il diritto alla riscossione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
L'art. 3 del D.L. 2/1986, infatti, così espressamente recita:
"all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Sicché, ove anche si tenesse in considerazione l'intimazione di pagamento asseritamente notificata il
13.3.2019 e, ove applicabile, la normativa emergenziale, il credito è irrimediabilmente prescritto per il decorso di tre anni, stante la notifica dell'atto impugnato in data 18.2.2025, non potendosi sostenere che la prescrizione non operi, così come sembra essersi dedotto in resistenza, per mancata impugnazione degli atti presupposti, la cui mancata impugnazione non preclude il maturarsi dei successivi periodi prescrizionali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte resistente alle spese del giudizio, che vengono liquidate in € 350, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta