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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1993/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 08.07.2025.
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza CP_3 giuridica ed economica dal 01.09.2011, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo
(dal 2000) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, CP_1 chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già proposto la medesima domanda dinanzi all'intestato Tribunale il cui procedimento veniva definito con sentenza n. 1 1183/2016, oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, conclusosi con sentenza n. 582/2019; nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare e assorbente, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
In particolare, dalla sentenza n. 582/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro (cfr. note di trattazione scritta del 30.06.2025 di parte ricorrente) si evince che il sig. Pt_1
(unitamente ad altri colleghi) aveva richiesto, tra l'altro, “la ricostruzione delle carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità…” (pag. 2 della sentenza).
La Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo il gravame proposto e in parziale riforma della sentenza di primo grado, così statuiva: “a) accerta il diritto degli appellanti alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati con contratti a tempo determinato;
b) condanna il al pagamento delle relative differenze maturate tra la retribuzione CP_3 percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” (cfr. all. 3 della memoria di costituzione del
). CP_1
Come dedotto e documentato dal resistente, inoltre, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 582/2019, l'I.C. di Curinga provvedeva ad emettere il decreto di inquadramento economico n. 3574 del 10/07/2019, con il quale veniva disposto il pagamento delle differenze retributive in ottemperanza dell'anzidetta sentenza emessa dal giudice del gravame.
A fronte della produzione documentale del , alcuna contestazione è stata formulata CP_1 dal ricorrente il quale, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha mosso le sue doglianze esclusivamente avverso il decreto di ricostruzione della carriera dell'08.11.2013
(cfr. all. 2 del ricorso), precedente all'introduzione del primo giudizio.
Qualora, peraltro, l'Amministrazione non abbia correttamente ottemperato al giudicato (e non abbia, ad esempio, corrisposto tutte le somme dovute in forza della sentenza), non si porrebbe una questione di accertamento del diritto (già compiuto dalla sentenza della Corte
2 d'Appello), bensì di mera esecuzione del giudicato, atteso il chiaro dispositivo della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto le “differenze maturate tra la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio”, ovvero esattamente le differenze retributive oggetto di rivendicazione nella presente controversia.
Appare evidente che ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
La definizione della controversia sulla base della questione preliminare di cui sopra, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.07.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1993/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 08.07.2025.
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza CP_3 giuridica ed economica dal 01.09.2011, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo
(dal 2000) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, CP_1 chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già proposto la medesima domanda dinanzi all'intestato Tribunale il cui procedimento veniva definito con sentenza n. 1 1183/2016, oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, conclusosi con sentenza n. 582/2019; nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare e assorbente, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
In particolare, dalla sentenza n. 582/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro (cfr. note di trattazione scritta del 30.06.2025 di parte ricorrente) si evince che il sig. Pt_1
(unitamente ad altri colleghi) aveva richiesto, tra l'altro, “la ricostruzione delle carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità…” (pag. 2 della sentenza).
La Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo il gravame proposto e in parziale riforma della sentenza di primo grado, così statuiva: “a) accerta il diritto degli appellanti alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati con contratti a tempo determinato;
b) condanna il al pagamento delle relative differenze maturate tra la retribuzione CP_3 percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” (cfr. all. 3 della memoria di costituzione del
). CP_1
Come dedotto e documentato dal resistente, inoltre, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 582/2019, l'I.C. di Curinga provvedeva ad emettere il decreto di inquadramento economico n. 3574 del 10/07/2019, con il quale veniva disposto il pagamento delle differenze retributive in ottemperanza dell'anzidetta sentenza emessa dal giudice del gravame.
A fronte della produzione documentale del , alcuna contestazione è stata formulata CP_1 dal ricorrente il quale, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha mosso le sue doglianze esclusivamente avverso il decreto di ricostruzione della carriera dell'08.11.2013
(cfr. all. 2 del ricorso), precedente all'introduzione del primo giudizio.
Qualora, peraltro, l'Amministrazione non abbia correttamente ottemperato al giudicato (e non abbia, ad esempio, corrisposto tutte le somme dovute in forza della sentenza), non si porrebbe una questione di accertamento del diritto (già compiuto dalla sentenza della Corte
2 d'Appello), bensì di mera esecuzione del giudicato, atteso il chiaro dispositivo della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto le “differenze maturate tra la retribuzione percepita dagli appellanti e quella dovuta loro in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in ragione della riconosciuta anzianità di servizio”, ovvero esattamente le differenze retributive oggetto di rivendicazione nella presente controversia.
Appare evidente che ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
La definizione della controversia sulla base della questione preliminare di cui sopra, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.07.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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