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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 22/05/2015, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00227/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da:
FA Abrescia, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Tessier, con domicilio eletto presso Gianluca Tessier in Marghera Venezia, Via Lazzarini, 13;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Maurizio Ballarin e Federico Trento, con domicilio eletto presso Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091; Comune di Venezia Direzione Mobilità e Trasporti;
nei confronti di
RE AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Busanel, Eleonora Barichello, con domicilio eletto presso Eleonora Barichello in Mestre-Ve, Via Torino, 125; OS Rioda, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Barichello, Silvia Busanel, con domicilio eletto presso Eleonora Barichello in Mestre-Ve, Via Torino, 125;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della concessione di spazio acqueo n. 40627 del 1.5.2010 ripristinata a favore di AS RE; dell’atto del Comune di Venezia 22.1.2015 prot. 31667/MP di conferma di spazio acqueo n. 40267 a favore di AS RE.
Visti il ricorso
Visti i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di RE AS e di OS Rioda;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che ad un sommario esame, proprio della presente fase di giudizio, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente appare suscettibile di positiva definizione per quel che concerne, in particolare, la rilevata sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale, il quale con riferimento al caso in esame appare connotato da gravità ed irreparabilità, ove riferito alle potenziali situazioni di pericolo connesse alla presenza nell’area prospiciente la finestra dell’abitazione del ricorrente di una concessione di spazio acqueo disposta in favore di terzi.
Ritenuto di poter disporre fra le parti in causa la compensazione delle spese di lite di cui alla presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare proposta, e ferma restando ogni ulteriore determinazione in merito ed in rito, fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO