Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
17/06/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11300/2024 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente contro
, Controparte_1 Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI ( - fax
[...] C.F._1
095367630 - p.e.c. t ) per procura generale alle liti nn. Email_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), resistente Persona_1
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento della indennità di accompagnamento o in subordine della pensione di invalidità civile e al fine del riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
All'udienza del 17 giugno 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note sostitutive di udienza, tenuto conto dell'accertamento compiuto dal TU nominato in sede di opposizione ad ATP, a fronte delle contestazioni mosse da parte ricorrente
1
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal TU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il TU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che ne determinavano una invalidità nella misura del 86% oltre che renderlo portatore di handicap in situazione di non gravità.
Il ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il TU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
La TU ora nominata nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando l'attribuzione all'opponente di una percentuale di invalidità insufficiente al riconoscimento delle prestazioni vantate sì come dei presupposti di cui all'art. 3 c. 3 l. n. 104/92.
In particolare la consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di “Policitemia vera, complicata da pressi episodi di trombosi venosa profonda femoro- poplitea sinistra ed embolia polmonare, sottoposta a salassi terapeutici periodici, in soggetto affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva con funzione sistolica conservata e buon compenso emodinamico, già sottoposta a
2 rivascolarizzazione miocardica percutanea (PTCA 2008), diabete mellito tipo 2 complicato da neuropatia sensitivo- motoria distale a carattere prevalentemente demielinizzante, broncopatia cronica ostruttiva con interstiziopatia e riscontro di epatopatia cronica da HBV. Gonartrosi bilaterale e iniziali segni di artrosi dei gomiti a sfumata incidenza funzionale. Esiti di laparotomia esplorativa per occlusione intestinale da briglia aderenziale (2023) e colecistectomia open (2024), con esiti cicatriziali addominali” ha quindi concluso nel senso che dette affezioni determinano una invalidità totale del 88% (settanta) alla luce delle vigenti tabelle ministeriali di cui al D.M del
5.2.92.
La relazione di TU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
Non colgono nel segno le osservazioni formulate da parte ricorrente sia in sede di operazioni peritali che con le note conclusive – ove pure si formulano considerazioni suggestive in ordine alla terzietà della consulente tecnica d'ufficio che ove fondate meriterebbero ben altro rimedio rispetto a irrituali richieste di sostituzione della TU (peraltro nominata in sede di opposizione a fronte di un giudizio già negativo per parte ricorrente da parte di altro TU in sede di ATP) – e ciò considerate le puntuali ed esaustive motivazioni addotte dalla dott.ssa a fondamento delle Per_2 conclusioni raggiunte.
Non è superfluo riportare testualmente le repliche della TU, a fonte delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. in cui vengono ribadite le critiche formulate.
“Le note critiche del CTP evidenziano un fraintendimento di fondo che merita chiarimento. Il CTP sostiene che "il TU valuta al 11% in analogia ad una patologia oncologica guarita senza reliquati, la policitemia", proponendo come alternativa il codice 9312 per gammapatia monoclonale che comporterebbe una valutazione del 25%. Tuttavia, tale affermazione si basa su una lettura inesatta della TU.
La policitemia vera è stata valutata utilizzando il codice 9322 ("Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale") ma con attribuzione di una percentuale del 25%, non dell'11% come erroneamente riportato dal CTP.
Questa percentuale è stata applicata in considerazione del quadro clinico, caratterizzato da: natura neoplastica della patologia mieloproliferativa, necessità di terapia mediante salassi terapeutici ogni 2-3 mesi, follow-up ematologico specialistico dal maggio 2018, e precedenti complicanze tromboemboliche (episodi di TVP nel 2016 e 2021, embolia polmonare associata).
La valutazione proposta dal CTP coincide esattamente con quella effettuata dalla sottoscritta (25% tramite codice 9322). Questa convergenza conferma indirettamente la correttezza della percentuale
3 applicata per la policitemia vera, evidenziando come entrambi i consulenti, pur partendo da codici tabellari diversi, giungano alla medesima valutazione quantitativa.
La differenza tra le due proposte risiede esclusivamente nella scelta del codice di riferimento.
Ritengo che il codice 9322 utilizzato nella presente consulenza appaia metodologicamente più appropriato rispetto al codice 9312 proposto dal CTP, in quanto specificamente dedicato alle neoplasie a prognosi favorevole, categoria nosologica cui appartiene la policitemia vera.
Diversamente il codice 9312, relativo alla gammapatia monoclonale benigna, si riferisce invece a una patologia completamente diversa dal punto di vista sia fisiopatologico che prognostico.
Inoltre, il CTP, pur proponendo il 25%, aggiunge che tale percentuale "è pur sempre bassa per le necessità di salasso e controllo del Sig. , suggerendo implicitamente un ulteriore Parte_1 aumento (ma non specifica un'altra percentuale). Tale valutazione richiede alcune precisazioni. La necessità di salassi terapeutici ogni 2-3 mesi rappresenta una cadenza standard per il controllo della policitemia vera ben compensata e non costituisce di per sé indicatore di particolare gravità.
La documentazione specialistica evidenzia infatti un controllo stabile della patologia dal 2018, senza episodi di scompenso ematologico o necessità di intensificazione terapeutica.
Ed ancora, si precisa che le complicanze cardiovascolari correlate alla policitemia (cardiopatia ischemica, esiti trombotici) sono state valutate separatamente. Un ulteriore incremento della percentuale attribuita alla policitemia per tener conto di compromissioni già considerate autonomamente costituirebbe una duplicazione metodologicamente scorretta.
La valutazione al 25% per la policitemia vera rappresenta quindi un equilibrato riconoscimento della gravità intrinseca della neoplasia mieloproliferativa, del controllo terapeutico raggiunto e della necessità di mantenere una corretta proporzione tra le diverse compromissioni nel calcolo complessivo dell'invalidità.
2. VALUTAZIONE CARDIOLOGICA
L'analisi della documentazione specialistica agli atti fornisce evidenze oggettive che supportano la valutazione della cardiopatia ischemico-ipertensiva al 41%, confutando le obiezioni relative alla presunta sottovalutazione.
La lettera di dimissione del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia (12-18/11/2021) riporta testualmente: "normale cinesi in atto e funzione di pompa (FE=55%)". Secondo le linee guida ESC
2021 per lo scompenso cardiaco, una frazione di eiezione ≥50% configura una funzione sistolica preservata (HFpEF), mentre valori <40% definiscono una funzione sistolica ridotta (HFrEF). Il valore documentato del 55% colloca inequivocabilmente il paziente nella categoria di funzione sistolica conservata.
4 La documentazione ecocardiografica specifica inoltre "normale cinesi", parametro che indica una contrattilità parietale regolare senza aree di discinesia o ipocinesia significative, elemento prognostico favorevole che conferma l'efficacia della rivascolarizzazione percutanea eseguita nel
2008.
Vi sono anche evidenze cliniche di compenso emodinamico;
il certificato cardiologico dell'A.S.P. di del 17.05.2023 documenta esplicitamente: "In atto non segni di stasi polmonare, non CP_1 edemi periferici. PA omerale = 100/70 mmHg". Questi parametri assumono particolare rilevanza clinica in quanto l'assenza di edemi periferici esclude la congestione sistemica, mentre l'assenza di stasi polmonare esclude la congestione polmonare, entrambi criteri fondamentali per la diagnosi di scompenso cardiaco secondo le linee guida ESC.
La pressione arteriosa documentata (100/70 mmHg) indica un controllo terapeutico efficace e l'assenza di ipertensione non controllata, fattore che contribuisce al mantenimento del compenso emodinamico.
In merito alla correlazione con la classe funzionale NYHA, la classificazione NYHA II-III documentata nel certificato A.S.P. 2023 deve essere interpretata nel contesto del compenso emodinamico preservato. Secondo la classificazione funzionale ACC/AHA, la classe NYHA II indica "lieve limitazione dell'attività fisica" mentre la classe III "marcata limitazione dell'attività fisica", ma entrambe mantengono il benessere a riposo. La valutazione borderline II-III in presenza di funzione sistolica conservata e assenza di segni di scompenso configura una limitazione funzionale moderata compatibile con una valutazione medico-legale intermedia.
In definitiva, la documentazione evidenzia una stabilità del quadro clinico dal 2021 al 2023, con mantenimento dei parametri ecocardiografici (FE >55% confermata) e persistenza del buon compenso emodinamico. Inoltre l'assenza di ricoveri per eventi cardiaci acuti o episodi di scompenso nel periodo considerato supporta la valutazione di una cardiopatia ben controllata dal punto di vista terapeutico.
Si ritiene, dunque, che la valutazione al 41% (limite inferiore del range 41-50% per il codice 6442) risulti congruente con una cardiopatia ischemico-ipertensiva caratterizzata da funzione sistolica preservata, buon compenso emodinamico e limitazione funzionale di grado moderato. Una valutazione percentuale superiore non troverebbe giustificazione nei parametri clinico-strumentali documentati, che depongono per una compromissione funzionale contenuta nonostante la presenza di cardiopatia strutturale.
3. DIABETE MELLITO COMPLICATO
5 La valutazione del diabete mellito tipo 2 complicato mediante l'applicazione del codice 9309 al
50% si ritiene essere metodologicamente corretta e clinicamente appropriata secondo i criteri tabellari ministeriali. L'analisi dettagliata della documentazione specialistica conferma la presenza di complicanze micro e macroangiopatiche di grado moderato che giustificano pienamente la classificazione in Classe III secondo la nomenclatura tabellare.
Il quadro clinico presenta una combinazione di complicanze micro e macroangiopatiche che configura chiaramente l'applicabilità del codice 9309. Difatti per quanto riguarda le complicanze macroangiopatiche, è documentata una cardiopatia ischemica con necessità di rivascolarizzazione percutanea (PTCA) nel 2008, espressione del danno vascolare su grandi vasi correlato al diabete mellito di lunga durata. Le complicanze microangiopatiche sono rappresentate dalla neuropatia sensitivo-motoria, documentata attraverso esame elettromiografico del 14/07/2023 che evidenzia
"grave polineuropatia sensitivo-motoria distale a carattere prevalentemente demielinizzante".
Tuttavia, è importante sottolineare che la terminologia "grave" utilizzata nel referto EMG si riferisce al grado di compromissione neurofisiologica rilevabile strumentalmente, non necessariamente alla severità dell'impatto funzionale clinico.
Dal punto di vista dell'impatto funzionale, la neuropatia determina parestesie distali agli arti superiori e inferiori e riferite difficoltà nella deambulazione. Tuttavia, il soggetto mantiene una sufficiente autonomia deambulatoria. Questo quadro configura una compromissione funzionale di grado moderato, coerente con la classificazione in Classe III ("Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di mediogrado - Classe III"); la percentuale del 50%, corrispondente al limite superiore del range, è giustificata dalla neuropatia e dalla presenza concomitante di complicanze macroangiopatiche.
Diversamente, l'utilizzo di codici tabellari a percentuale superiore non risulta giustificato dal quadro clinico documentato. Il codice 9310 (51-60%) richiede "mediocre controllo metabolico" o
"crisi ipoglicemiche frequenti", condizioni non presenti nel caso in esame dove è documentato un
"compenso glico-metabolico" attuale con terapia ottimizzata.
Il codice 9311 (91-100%) richiede la presenza di "grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva", complicanze non documentate nel presente caso. L'assenza di nefropatia diabetica, retinopatia proliferante e arteriopatia ostruttiva severa esclude l'applicabilità di tale codice.
La valutazione effettuata rappresenta quindi un equilibrato riconoscimento della severità delle complicanze diabetiche presenti, mantenendo la proporzionalità rispetto al quadro clinico
6 complessivo e applicando correttamente i criteri tabellari ministeriali per la classificazione del diabete complicato.
4. PNEUMOPATIA INTERSTIZIALE E BRONCOPATIA MISTA
La valutazione della pneumopatia del sig. richiede un'analisi che tenga conto della Parte_1 natura mista della compromissione respiratoria documentata. La spirometria del 29/05/2021 evidenzia un deficit ventilatorio misto con FEV1 all'85% e DLCO ridotta al 64%, parametro che, secondo i criteri medico-legali italiani e le linee guida ATS/ERS, colloca il paziente nella fascia delle interstiziopatie lievi-moderate (DLCO 61–70%). Questo livello di riduzione, ben sopra le soglie di gravità clinica (DLCO <40%, FVC <55%), indica una compromissione moderata della barriera alveolo-capillare, coerente con l'ispessimento peribronco-vascolare evidenziato dalle TC torace. Il pattern radiologico – con presenza di bolle enfisematose subpleuriche – è compatibile con pneumoconiosi professionale e si correla al deficit di diffusione.
La concomitante componente ostruttiva (FEV1 85%) non incide sulla valutazione, che nelle forme miste si basa sul parametro funzionalmente più compromesso, ossia la DLCO. Ne consegue che si ritiene corretta l'applicazione per analogia del codice 6407 (bronchite asmatica cronica – 45%), in assenza di voci tabellari specifiche per le interstiziopatie. Tale analogia è del tutto giustificata dalla sovrapponibilità funzionale in termini di compromissione respiratoria cronica di grado moderato.
L'osservazione del CTP, secondo cui tale valutazione sarebbe “riduttiva” rispetto alla maggiore gravità dell'interstiziopatia, non trova riscontro nei criteri medico-legali vigenti, che ammettono espressamente l'uso di codici funzionalmente equivalenti in assenza di una voce dedicata.
Un elemento ulteriore a supporto della classificazione adottata è la mancanza di controlli spirometrici nei quattro anni successivi all'esame del 2021, a fronte di un follow-up regolare e ravvicinato per le altre patologie (ematologica, cardiologica, diabetologica). Se il quadro respiratorio fosse stato in evoluzione peggiorativa o instabile, sarebbe stato ragionevole attendersi indicazioni cliniche per il monitoraggio funzionale, come previsto anche dalle linee guida internazionali (ATS/ERS). La loro assenza rappresenta quindi un indizio clinico-probatorio di stabilità, che rafforza la congruità della classificazione lieve-moderata e la correttezza della percentuale riconosciuta.
A completamento, e in risposta a ulteriori osservazioni del CTP, si ritiene opportuno chiarire un equivoco di ordine metodologico: la difficoltà di reinserimento lavorativo in relazione all'età anagrafica o al mercato del lavoro non costituisce parametro valutativo dell'invalidità civile. Ai sensi dell'art. 2 della L. 118/71, l'invalidità civile riguarda esclusivamente la riduzione della
7 capacità lavorativa generica, ovvero la possibilità di svolgere un'attività lavorativa non qualificata e di natura generica, prescindendo da elementi soggettivi, sociali o occupazionali.
Tali aspetti rilevano piuttosto nell'ambito della valutazione di inabilità lavorativa secondo i criteri di cui alla L. 222/84 (assegno ordinario o pensione di inabilità), che non trovano applicazione nel presente procedimento. Anche qualora si volesse applicare un incremento del punteggio per attività semispecifiche (cd. confacenti), tale maggiorazione (generalmente pari al 5%) non sarebbe comunque sufficiente a determinare il riconoscimento del 100% di invalidità civile, in assenza di patologie ulteriori o peggioramenti significativi”.
A fronte di tale completa e precisa disamina non ricorrono i presupposti per dar corso ad una terza
TU, dovendo piuttosto concludersi per il rigetto della opposizione.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11300/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Catania il 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Renda
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