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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data 19.6.2025, nella causa iscritta al n. 41476/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1
(avv. R.Impieri)
e convenuto CP_1
(avv. Alessia Faddili
)
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/1980 e dello status di handicap in condizione di gravità dalla domanda amministrativa da quella di giustizia. Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che a seguito dell'istruttoria non è stato ritenuto sussistente. Afferma che per la serie di infermità fortemente invalidanti si trova nell'incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza. Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 19.6.2025 e decisa con contestuale motivazione. oOo
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che sussistano i presupposti medico legali per la concessione dell'indennità di cui alla legge 18/80 e e dello status di handicap in condizione di gravità a decorrere da gennaio 2024. Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma). Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti. Deve pertanto essere dichiarato che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei requisiti medico sanitari richiesti da gennaio 2024. La sussistenza dei requisito come accertati dal CTU è senza dubbio successiva all'epoca della dalla domanda amministrativa del novembre 2022. La parziale soccombenza comporta la totale compensazione delle spese processuali fra le parti ed il pagamento dei compensi al CTU, liquidati come da separato decreto, a carico dell in relazione alla dichiarata condizione reddituale dell'istante il CP_1 quale afferma di versare nelle condizioni di cui all'art. 42 c 11 DL 269/2003.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, dichiara sussistere in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ed all'handicap in condizione di gravità a decorrere gennaio 2024; spese interamente compensate fra le parti e pagamento del compenso al CTU, liquidato come da separato decreto, a carico dell' per l'esenzione ai sensi dell' CP_1 art. 152 disp. att. c.p.c. . Roma, 20.6.2025 Il Giudice