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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2687-2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Carlo Dardo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Prescrizione dell'azione di ripetizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 07/02/2025 venivano notificate dall alla ricorrente CP_1
tre comunicazioni aventi ad oggetto “sollecito pagamenti di somme indebitamente percepite…” per il periodo: dal 07/07/2003 al 21/07/2003 euro 222,14, sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 257499; dal 10/03/2004 al
17/04/2004 la somma di euro 788,26, sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 271615; dal 17/05/2004 al 26/05/2004 la somma di euro 133,39 sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 271616.
La pretesa ripetizione dell'indebito è prescritta per l'inutile decorso del termine ordinario, non essendo stata data la prova di atti interruttivi della prescrizione (all'uopo e cartoline di notifica prodotte sono solo parzialmente leggibili e non chiaramente riferibili alla ricorrente.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza nella misura di un terzo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto dell' a procedere alla pretesa ripetizione dell'indebito di cui CP_1
in motivazione;
condanna l al pagamento di un terzo delle CP_1
spese determinate per intero in € 1.200,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Carlo Dardo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Prescrizione dell'azione di ripetizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 07/02/2025 venivano notificate dall alla ricorrente CP_1
tre comunicazioni aventi ad oggetto “sollecito pagamenti di somme indebitamente percepite…” per il periodo: dal 07/07/2003 al 21/07/2003 euro 222,14, sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 257499; dal 10/03/2004 al
17/04/2004 la somma di euro 788,26, sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 271615; dal 17/05/2004 al 26/05/2004 la somma di euro 133,39 sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 271616.
La pretesa ripetizione dell'indebito è prescritta per l'inutile decorso del termine ordinario, non essendo stata data la prova di atti interruttivi della prescrizione (all'uopo e cartoline di notifica prodotte sono solo parzialmente leggibili e non chiaramente riferibili alla ricorrente.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza nella misura di un terzo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto dell' a procedere alla pretesa ripetizione dell'indebito di cui CP_1
in motivazione;
condanna l al pagamento di un terzo delle CP_1
spese determinate per intero in € 1.200,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)