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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/12/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 84-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato tramite l'OCC, avv. Leonardo Capra, da Parte_1
(C.F. ) residente in [...];
[...] C.F._1 esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 05.12.2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1,
CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma
3, lett. b del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica) sito in Amelia (TR) da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientra la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Leonardo Capra, la quale, ai sensi dell'art. 269 CCII, deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo,
1 CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett.
c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo alla ricorrente, atteso che, su di essa grava una situazione debitoria pari a circa € 89.404,63 quasi esclusivamente riconducibile ad una sanzione emessa a suo carico dall' Controparte_1 in conseguenza di violazioni commesse nella sua qualità di socia e amministratore unico
[...] della (cancellata dal registro delle imprese in data 22.05.2023) e alle spese legali Controparte_2 derivanti dalla soccombenza nel relativo giudizio di impugnazione e che, dall'altro lato, la ricorrente, non occupata, percepisce unicamente il reddito derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà stipulato in data 01.10.2024 per la durata di anni tre (rinnovabile per altri due) in relazione ad un immobile sito in Avigliano (TR), Fraz. Dunarobba, via del Forno n. 1 (del valore di stima dichiarato in circa € 40.000,00), con canone lordo di € 3.000,00 annui (v. all. 25); considerato che la ricorrente è inoltre, titolare dell'autovettura Fiat 500L, targata EX341XM, immatricolata in data 15/12/2014 (all.ti 18-19), della quale ha prospettato la possibilità di un'esclusione dalla procedura di liquidazione, trattandosi di mezzo a lei indispensabile per accompagnare negli spostamenti quotidiani il figlio minore di anni quattro affetto da disabilità (v. all.ti 26 e 27), non potendo contare sull'aiuto costante del compagno in considerazione dei suoi impegni di lavoro giornalieri e notturni;
ritenuto, a riguardo, che, in difetto di qualsivoglia indicazione, da parte del debitore e dell'OCC in merito al valore dell'autovettura e, quindi, alla manifesta non convenienza della sua liquidazione, non
è consentito autorizzare sin d'ora il liquidatore a rinunciare alla sua liquidazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 272, co. 2, e 213, co. 2, CCII;
considerato, d'altro canto, che l'art. 270, co. 2, lett. e), CCII impone al Tribunale di ordinare “la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”; ritenuto che, nel caso di specie, le gravi ragioni familiari addotte dall'istante consentono di autorizzarla all'uso dell'autovettura Fiat 500L, targata EX341XM, per giorni novanta dall'apertura della procedura, termine - coincidente con quello previsto dall'art. 272, co. 2, CCII per il deposito del programma di liquidazione - entro il quale il liquidatore dovrà determinarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti per rinunciare alla liquidazione del bene ovvero per procedere alla sua vendita competitiva;
ritenuto, quanto all'esposizione debitoria della ricorrente, che le questioni afferenti al diritto ad insinuarsi allo stato passivo in capo ai creditori rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione volontaria e della cancellazione della (tra cui l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate - Controparte_2
Riscossione, v. all. 13), meritano di essere risolte secondo il procedimento di accertamento dello stato passivo delineato dall'art. 273 CCII;
2 ritenuta, piuttosto, l'opportunità in questa sede di invitare il liquidatore nominato a trasmettere l'avviso di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII anche a tale categoria di creditori (previa redazione di un elenco aggiornato), dato che la ricorrente era socia, ma anche amministratore e liquidatore dell'estinta Controparte_2 ritenuto, in ogni caso, che il patrimonio della ricorrente sia insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti, anche soltanto a titolo personale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze delle precisazioni di credito trasmessele dai soggetti risultanti dall'elenco fornitogli dal legale del debitore (v. all. 5); rilevato che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib.
Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis, Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023); riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), nonché previa verifica dell'effettiva composizione del nucleo familiare con esso convivente e del reddito e patrimonio di ciascun componente;
ritenuto che
il CCII non preclude la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M.
n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII
(diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt.
68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un
OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358
CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e
358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib.
3 Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno
10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); ritenuto, anche per motivi di economia processuale, di confermare quale liquidatore l'OCC già nominato dal debitore, avv. Leonardo Capra, iscritto nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Capra sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre
2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ) residente in [...]; C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- nomina liquidatore l'avv. Leonardo Capra, invitandolo a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 09.03.2026, data entro la quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del suo patrimonio, ad eccezione dell'autovettura Fiat 500L targata EX341XM, della quale la ricorrente è autorizzata all'utilizzo per giorni 90 dalla pubblicazione della presente pronuncia per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata, su richiesta del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza al debitore;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e conformandosi alle indicazioni di cui in motivazione), l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213,
4 co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;
- richieda al giudice delegato, entro giorni 15 dalla comunicazione della presente sentenza, la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co.
4, lett. b), CCII, previa interlocuzione con la ricorrente e verifica della composizione e del patrimonio del suo nucleo familiare.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato tramite l'OCC, avv. Leonardo Capra, da Parte_1
(C.F. ) residente in [...];
[...] C.F._1 esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 05.12.2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1,
CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma
3, lett. b del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica) sito in Amelia (TR) da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientra la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Leonardo Capra, la quale, ai sensi dell'art. 269 CCII, deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo,
1 CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett.
c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo alla ricorrente, atteso che, su di essa grava una situazione debitoria pari a circa € 89.404,63 quasi esclusivamente riconducibile ad una sanzione emessa a suo carico dall' Controparte_1 in conseguenza di violazioni commesse nella sua qualità di socia e amministratore unico
[...] della (cancellata dal registro delle imprese in data 22.05.2023) e alle spese legali Controparte_2 derivanti dalla soccombenza nel relativo giudizio di impugnazione e che, dall'altro lato, la ricorrente, non occupata, percepisce unicamente il reddito derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà stipulato in data 01.10.2024 per la durata di anni tre (rinnovabile per altri due) in relazione ad un immobile sito in Avigliano (TR), Fraz. Dunarobba, via del Forno n. 1 (del valore di stima dichiarato in circa € 40.000,00), con canone lordo di € 3.000,00 annui (v. all. 25); considerato che la ricorrente è inoltre, titolare dell'autovettura Fiat 500L, targata EX341XM, immatricolata in data 15/12/2014 (all.ti 18-19), della quale ha prospettato la possibilità di un'esclusione dalla procedura di liquidazione, trattandosi di mezzo a lei indispensabile per accompagnare negli spostamenti quotidiani il figlio minore di anni quattro affetto da disabilità (v. all.ti 26 e 27), non potendo contare sull'aiuto costante del compagno in considerazione dei suoi impegni di lavoro giornalieri e notturni;
ritenuto, a riguardo, che, in difetto di qualsivoglia indicazione, da parte del debitore e dell'OCC in merito al valore dell'autovettura e, quindi, alla manifesta non convenienza della sua liquidazione, non
è consentito autorizzare sin d'ora il liquidatore a rinunciare alla sua liquidazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 272, co. 2, e 213, co. 2, CCII;
considerato, d'altro canto, che l'art. 270, co. 2, lett. e), CCII impone al Tribunale di ordinare “la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”; ritenuto che, nel caso di specie, le gravi ragioni familiari addotte dall'istante consentono di autorizzarla all'uso dell'autovettura Fiat 500L, targata EX341XM, per giorni novanta dall'apertura della procedura, termine - coincidente con quello previsto dall'art. 272, co. 2, CCII per il deposito del programma di liquidazione - entro il quale il liquidatore dovrà determinarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti per rinunciare alla liquidazione del bene ovvero per procedere alla sua vendita competitiva;
ritenuto, quanto all'esposizione debitoria della ricorrente, che le questioni afferenti al diritto ad insinuarsi allo stato passivo in capo ai creditori rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione volontaria e della cancellazione della (tra cui l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate - Controparte_2
Riscossione, v. all. 13), meritano di essere risolte secondo il procedimento di accertamento dello stato passivo delineato dall'art. 273 CCII;
2 ritenuta, piuttosto, l'opportunità in questa sede di invitare il liquidatore nominato a trasmettere l'avviso di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII anche a tale categoria di creditori (previa redazione di un elenco aggiornato), dato che la ricorrente era socia, ma anche amministratore e liquidatore dell'estinta Controparte_2 ritenuto, in ogni caso, che il patrimonio della ricorrente sia insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti, anche soltanto a titolo personale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze delle precisazioni di credito trasmessele dai soggetti risultanti dall'elenco fornitogli dal legale del debitore (v. all. 5); rilevato che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib.
Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis, Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023); riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), nonché previa verifica dell'effettiva composizione del nucleo familiare con esso convivente e del reddito e patrimonio di ciascun componente;
ritenuto che
il CCII non preclude la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M.
n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII
(diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt.
68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un
OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358
CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e
358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib.
3 Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno
10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); ritenuto, anche per motivi di economia processuale, di confermare quale liquidatore l'OCC già nominato dal debitore, avv. Leonardo Capra, iscritto nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Capra sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre
2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ) residente in [...]; C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- nomina liquidatore l'avv. Leonardo Capra, invitandolo a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 09.03.2026, data entro la quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del suo patrimonio, ad eccezione dell'autovettura Fiat 500L targata EX341XM, della quale la ricorrente è autorizzata all'utilizzo per giorni 90 dalla pubblicazione della presente pronuncia per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata, su richiesta del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza al debitore;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e conformandosi alle indicazioni di cui in motivazione), l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213,
4 co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;
- richieda al giudice delegato, entro giorni 15 dalla comunicazione della presente sentenza, la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co.
4, lett. b), CCII, previa interlocuzione con la ricorrente e verifica della composizione e del patrimonio del suo nucleo familiare.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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