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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9754/2023 R.G. promossa da
(avv. Irene Imperadori) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Giovanni Fornabaio) CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha allegato di essere proprietaria di un appartamento sito a
SC RN alla via Religione n. 38, censito al catasto fabbricati al foglio
30 mappale 857 sub. 30, occupato dal convenuto. I due erano conviventi more uxorio e abitavano, in origine, presso un immobile unico, sempre di proprietà dell'istante, che, dopo la crisi familiare, è stato frazionato in due distinte unità abitative. Il mappale 857 sub. 30 è rimasto temporaneamente nella disponibilità del sig. ma ora l'attrice ne chiede la restituzione. Alla domanda di rilascio CP_1 se ne affianca una risarcitoria, con voci di danno elencate alle pagg. 2, 3 e 4 della memoria attorea depositata in data 31 gennaio 2024.
Il convenuto ha insistito per il rigetto delle domande avanzate ex adverso
e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto di essere indennizzato ex art. 2041 c.c. a seguito (i) dell'atto di compravendita del
2018 per l'immobile di SC RN, cui egli avrebbe economicamente
1 contribuito in misura determinante, nonché (ii) per le spese dei lavori di divisione dell'immobile, che il convenuto avrebbe sostenuto in via maggioritaria.
L'attrice, nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. ha chiesto «accertarsi e dichiararsi il diritto di credito della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 anche per il danno subito per l'utilizzo da parte del convenuto del conto corrente personale dell'attrice, come indicato in narrativa e pertanto condannare il sig.
a pagare alla sig.ra la somma di euro 125.843,44 oltre agli CP_1 Pt_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal prelievo e/o dalla domanda sino al saldo o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o da determinarsi in via equitativa».
La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. a cura dell'arch.
la quale ha depositato il proprio elaborato in data 11 giugno Persona_1
2024. Le restanti istanze istruttorie sono state respinte con ordinanza in data
23 febbraio 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
Dopo la presentazione delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, è intervenuta la rimessione in decisione a norma dell'art. 189
c.p.c.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La prima domanda da vagliare è quella di rilascio dell'immobile.
Il diritto di proprietà dell'attrice non è contestato.
Il convenuto, per conservare il godimento del bene, avrebbe dovuto dedurre un titolo, reale od obbligatorio, idoneo ad attribuirgli la disponibilità materiale del cespite. Tale allegazione è mancata. Il rapporto affettivo, ormai cessato, con l'attrice e l'asserita convivenza con la figlia maggiorenne sono irrilevanti, se non accompagnati da un provvedimento di assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. Un simile provvedimento non è mai stato prodotto dal convenuto, il quale si è limitato a richiamare il verbale dell'udienza del 2 ottobre 2023 del procedimento R.G. 5369/2023, in cui è sancito un accordo delle parti circoscritto al mantenimento della figlia senza Per_2 alcuna menzione dell'immobile in discussione.
Di conseguenza, deve essere ordinato al convenuto di rilasciare immediatamente l'immobile a favore dell'attrice.
4.
2 L'attrice ha proposto due ulteriori domande di condanna.
Quella veicolata, per la prima volta, all'interno della memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c. è inammissibile, perché non è legata alle difese del convenuto da alcun nesso di derivazione. L'istante ben avrebbe potuto proporre detta domanda in citazione, a prescindere dalle eccezioni che il convenuto ha sollevato nella comparsa di risposta. Resta salva la sua azionabilità in autonomo giudizio.
La domanda risarcitoria è, invece, ammissibile e, in larga parte, fondata.
L'occupazione dell'immobile da parte del convenuto non è contestata e, come sopra premesso, tale godimento è privo di un titolo giustificativo. Di conseguenza, l'attrice deve essere ristorata del pregiudizio alle facoltà di godimento dell'immobile, che ha subito per effetto dell'occupazione del convenuto. Il danno può essere quantificato con riferimento al valore locativo del bene (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023; Cass.
Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019), con decorrenza dalla prima documentata richiesta di rilascio avanzata dall'attrice, risalente all'avvio della mediazione (ottobre 2022).
La c.t.u., con valutazione dalla quale non vi sono motivi di discostarsi, ha stimato il valore locativo dell'immobile in euro 817,00 mensili, rivalutato in euro
858,00 a partire da ottobre 2023. Il totale dovuto, sino alla mensilità corrente,
è quindi pari ad euro 27.822,00 (euro 17.526,00 da ottobre 2022 a giugno 2024, come indicato a pag. 8 della c.t.u. + euro 858,00 x 12 mensilità, da luglio 2024
a giugno 2025). Vi si aggiungono gli interessi al tasso legale dalle singole mensilità sino al saldo. Non si considera, invece, l'importo indicato per l'affitto stagionale, perché si tratta di una forma di impiego dell'immobile diversa dall'ordinario, che avrebbe richiesto una allegazione e una prova specifiche da parte dell'attrice.
Quest'ultima ha chiesto il risarcimento di altre voci di danno, riepilogate a pag. 10 della comparsa conclusionale:
a) costi di divisione dell'immobile in due unità separate;
b) costi sostenuti per la vendita dell'appartamento in cui viveva con la figlia;
c) IMU, TARI e spese condominiali dell'immobile abitato dal sig. CP_1
La voce a) non può essere riconosciuta, perché la separazione delle due unità abitative è stata realizzata per attuare una gestione provvisoria, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, della crisi familiare e non è stata, invece, l'effetto di un fatto illecito che dà diritto al risarcimento.
3 Neppure è ristorabile la voce sub b), essendo del tutto indimostrata l'esistenza di un nesso di causalità fra l'occupazione del convenuto e la decisione attorea di vendere l'appartamento che abitava con la figlia.
Quanto ai profili di danno sub c), occorre distinguere: il pagamento dell'IMU sarebbe stato di spettanza dell'attrice anche se, in assenza del convenuto, l'immobile fosse stato regolarmente locato a terzi;
diversamente,
e spese condominiali ordinarie sarebbero state poste a carico del CP_2 conduttore, per modo che l'attrice legittimamente può ora pretendere che gli vengano rifuse dal convenuto. In definitiva, le voci di danno aggiuntive vanno limitate ad euro 2.551,06 (TARI + spese condominiali).
5.
Va respinta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Anzitutto, non è provato né che gli abbia pagato parte del prezzo di acquisto dell'immobile di SC RN (poi intestato esclusivamente all'attrice), né che abbia sostenuto spese per la divisione. La documentazione che il convenuto ha prodotto a sostegno di questa tesi è inconferente, in quanto:
- dalle matrici degli assegni di cui all'allegato 4 non è dato ricavare, in modo certo, la destinazione dei pagamenti;
- dai documenti 5 e 6 (atti relativi all'acquisto e alla vendita della casa di Soiano del Lago) è impossibile dedurre alcunché circa la provenienza delle somme poi impiegate per l'acquisto dell'immobile di SC RN.
In secondo luogo, si deve evidenziare che il convenuto non ha, in alcun modo, precisamente quantificato l'ammontare dell'indennizzo che vorrebbe ricevere ex art. 2041 c.c., rimettendosi ad una liquidazione equitativa che, però,
è possibile solo laddove «il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare» (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015). E tale impossibilità non è stata nemmeno dedotta nel caso di specie.
6.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza prevalente, ancorché non completa, del convenuto. Appare equa una compensazione delle spese nella misura di un terzo, con condanna del convenuto a rifondere all'attrice i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n.
55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00.
Il costo della c.t.u. graverà per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente a favore dell'attrice l'appartamento sito a SC RN alla via Religione n. 38, censito al catasto fabbricati al foglio 30 mappale 857 sub. 30;
2. condanna il convenuto a pagare all'attrice, per i titoli giuridici di cui alla motivazione, (i) la somma di euro 27.822,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole mensilità sino al saldo effettivo, nonché (ii) la somma di euro
2.551,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 125.843,44, proposta per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata in data 11 gennaio 2024;
4. rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. proposta dal convenuto;
5. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il convenuto a rifondere all'attrice i restanti due terzi, così liquidati: a) euro 520,53 per anticipazioni ed euro 1.071,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa, quanto alla mediazione;
b) euro 373,05 per esborsi ed euro
5.077,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto.
Brescia, 20 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9754/2023 R.G. promossa da
(avv. Irene Imperadori) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Giovanni Fornabaio) CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha allegato di essere proprietaria di un appartamento sito a
SC RN alla via Religione n. 38, censito al catasto fabbricati al foglio
30 mappale 857 sub. 30, occupato dal convenuto. I due erano conviventi more uxorio e abitavano, in origine, presso un immobile unico, sempre di proprietà dell'istante, che, dopo la crisi familiare, è stato frazionato in due distinte unità abitative. Il mappale 857 sub. 30 è rimasto temporaneamente nella disponibilità del sig. ma ora l'attrice ne chiede la restituzione. Alla domanda di rilascio CP_1 se ne affianca una risarcitoria, con voci di danno elencate alle pagg. 2, 3 e 4 della memoria attorea depositata in data 31 gennaio 2024.
Il convenuto ha insistito per il rigetto delle domande avanzate ex adverso
e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto di essere indennizzato ex art. 2041 c.c. a seguito (i) dell'atto di compravendita del
2018 per l'immobile di SC RN, cui egli avrebbe economicamente
1 contribuito in misura determinante, nonché (ii) per le spese dei lavori di divisione dell'immobile, che il convenuto avrebbe sostenuto in via maggioritaria.
L'attrice, nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. ha chiesto «accertarsi e dichiararsi il diritto di credito della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 anche per il danno subito per l'utilizzo da parte del convenuto del conto corrente personale dell'attrice, come indicato in narrativa e pertanto condannare il sig.
a pagare alla sig.ra la somma di euro 125.843,44 oltre agli CP_1 Pt_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal prelievo e/o dalla domanda sino al saldo o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o da determinarsi in via equitativa».
La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. a cura dell'arch.
la quale ha depositato il proprio elaborato in data 11 giugno Persona_1
2024. Le restanti istanze istruttorie sono state respinte con ordinanza in data
23 febbraio 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
Dopo la presentazione delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, è intervenuta la rimessione in decisione a norma dell'art. 189
c.p.c.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La prima domanda da vagliare è quella di rilascio dell'immobile.
Il diritto di proprietà dell'attrice non è contestato.
Il convenuto, per conservare il godimento del bene, avrebbe dovuto dedurre un titolo, reale od obbligatorio, idoneo ad attribuirgli la disponibilità materiale del cespite. Tale allegazione è mancata. Il rapporto affettivo, ormai cessato, con l'attrice e l'asserita convivenza con la figlia maggiorenne sono irrilevanti, se non accompagnati da un provvedimento di assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. Un simile provvedimento non è mai stato prodotto dal convenuto, il quale si è limitato a richiamare il verbale dell'udienza del 2 ottobre 2023 del procedimento R.G. 5369/2023, in cui è sancito un accordo delle parti circoscritto al mantenimento della figlia senza Per_2 alcuna menzione dell'immobile in discussione.
Di conseguenza, deve essere ordinato al convenuto di rilasciare immediatamente l'immobile a favore dell'attrice.
4.
2 L'attrice ha proposto due ulteriori domande di condanna.
Quella veicolata, per la prima volta, all'interno della memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c. è inammissibile, perché non è legata alle difese del convenuto da alcun nesso di derivazione. L'istante ben avrebbe potuto proporre detta domanda in citazione, a prescindere dalle eccezioni che il convenuto ha sollevato nella comparsa di risposta. Resta salva la sua azionabilità in autonomo giudizio.
La domanda risarcitoria è, invece, ammissibile e, in larga parte, fondata.
L'occupazione dell'immobile da parte del convenuto non è contestata e, come sopra premesso, tale godimento è privo di un titolo giustificativo. Di conseguenza, l'attrice deve essere ristorata del pregiudizio alle facoltà di godimento dell'immobile, che ha subito per effetto dell'occupazione del convenuto. Il danno può essere quantificato con riferimento al valore locativo del bene (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023; Cass.
Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019), con decorrenza dalla prima documentata richiesta di rilascio avanzata dall'attrice, risalente all'avvio della mediazione (ottobre 2022).
La c.t.u., con valutazione dalla quale non vi sono motivi di discostarsi, ha stimato il valore locativo dell'immobile in euro 817,00 mensili, rivalutato in euro
858,00 a partire da ottobre 2023. Il totale dovuto, sino alla mensilità corrente,
è quindi pari ad euro 27.822,00 (euro 17.526,00 da ottobre 2022 a giugno 2024, come indicato a pag. 8 della c.t.u. + euro 858,00 x 12 mensilità, da luglio 2024
a giugno 2025). Vi si aggiungono gli interessi al tasso legale dalle singole mensilità sino al saldo. Non si considera, invece, l'importo indicato per l'affitto stagionale, perché si tratta di una forma di impiego dell'immobile diversa dall'ordinario, che avrebbe richiesto una allegazione e una prova specifiche da parte dell'attrice.
Quest'ultima ha chiesto il risarcimento di altre voci di danno, riepilogate a pag. 10 della comparsa conclusionale:
a) costi di divisione dell'immobile in due unità separate;
b) costi sostenuti per la vendita dell'appartamento in cui viveva con la figlia;
c) IMU, TARI e spese condominiali dell'immobile abitato dal sig. CP_1
La voce a) non può essere riconosciuta, perché la separazione delle due unità abitative è stata realizzata per attuare una gestione provvisoria, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, della crisi familiare e non è stata, invece, l'effetto di un fatto illecito che dà diritto al risarcimento.
3 Neppure è ristorabile la voce sub b), essendo del tutto indimostrata l'esistenza di un nesso di causalità fra l'occupazione del convenuto e la decisione attorea di vendere l'appartamento che abitava con la figlia.
Quanto ai profili di danno sub c), occorre distinguere: il pagamento dell'IMU sarebbe stato di spettanza dell'attrice anche se, in assenza del convenuto, l'immobile fosse stato regolarmente locato a terzi;
diversamente,
e spese condominiali ordinarie sarebbero state poste a carico del CP_2 conduttore, per modo che l'attrice legittimamente può ora pretendere che gli vengano rifuse dal convenuto. In definitiva, le voci di danno aggiuntive vanno limitate ad euro 2.551,06 (TARI + spese condominiali).
5.
Va respinta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Anzitutto, non è provato né che gli abbia pagato parte del prezzo di acquisto dell'immobile di SC RN (poi intestato esclusivamente all'attrice), né che abbia sostenuto spese per la divisione. La documentazione che il convenuto ha prodotto a sostegno di questa tesi è inconferente, in quanto:
- dalle matrici degli assegni di cui all'allegato 4 non è dato ricavare, in modo certo, la destinazione dei pagamenti;
- dai documenti 5 e 6 (atti relativi all'acquisto e alla vendita della casa di Soiano del Lago) è impossibile dedurre alcunché circa la provenienza delle somme poi impiegate per l'acquisto dell'immobile di SC RN.
In secondo luogo, si deve evidenziare che il convenuto non ha, in alcun modo, precisamente quantificato l'ammontare dell'indennizzo che vorrebbe ricevere ex art. 2041 c.c., rimettendosi ad una liquidazione equitativa che, però,
è possibile solo laddove «il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare» (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015). E tale impossibilità non è stata nemmeno dedotta nel caso di specie.
6.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza prevalente, ancorché non completa, del convenuto. Appare equa una compensazione delle spese nella misura di un terzo, con condanna del convenuto a rifondere all'attrice i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n.
55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00.
Il costo della c.t.u. graverà per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente a favore dell'attrice l'appartamento sito a SC RN alla via Religione n. 38, censito al catasto fabbricati al foglio 30 mappale 857 sub. 30;
2. condanna il convenuto a pagare all'attrice, per i titoli giuridici di cui alla motivazione, (i) la somma di euro 27.822,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole mensilità sino al saldo effettivo, nonché (ii) la somma di euro
2.551,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 125.843,44, proposta per la prima volta nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata in data 11 gennaio 2024;
4. rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. proposta dal convenuto;
5. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il convenuto a rifondere all'attrice i restanti due terzi, così liquidati: a) euro 520,53 per anticipazioni ed euro 1.071,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa, quanto alla mediazione;
b) euro 373,05 per esborsi ed euro
5.077,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, quanto al giudizio di merito;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto.
Brescia, 20 giugno 2025
Il giudice
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