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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 158 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato FUIN ENRICO
e
CH ON, C.F. , nata a [...] il C.F._2
07/11/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato ORLANDELLA GERARDINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Erice (TP), in data 11.08.2000 alle seguenti condizioni:
1 1) l'abitazione familiare verrà assegnata alla sig.ra NO che vi abiterà con le figlie;
2) le figlie e verranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in TE
MA (VI), P.zza Fraccon n.33 int. 3;
3) il padre sig. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto Parte_1
mediante la corresponsione alla madre sig.ra NO ET entro il giorno quindici di ogni mese della somma mensile di € 250,00 a favore di ciascuna figlia minore, così per un totale di € 500,00, a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla madre [...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT il tutto anche in considerazione del fatto che la sig.ra NO continuerà ad abitare insieme alle figlie nell'immobile di comproprietà di ambedue i coniugi di TE MA (VI), P.zza Fraccon n. 33 int. 3, sul quale il sig. continuerà a pagare il 50% della rata del mutuo e, Pt_1
contestualmente, a sostenere spese per una nuova abitazione.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
4) I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo integrante delle presenti condizioni;
5) l'assegno unico universale verrà corrisposto al 100% alla sig.ra NO
ET;
6) attesa l'età dei figli, già in grado di autodeterminarsi in ordine ai tempi e alle modalità di visita del padre, le suddette visite verranno regolamentate direttamente dal padre con le figlie, tutte munite di proprio telefono cellulare;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli impegni delle figlie (quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, eventi sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
8) i coniugi si impegnano entrambi, ove possibile, a chiudere i conti correnti di cui sono cointestatari;
2 9) l'automobile DA Elantra targa BT153CB e la moto Yamaha RI 300 targa
EX78236 in uso al sig. , rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, Parte_1 mentre l'auto Citroen C1 TARGA ER891XP in uso alla sig.ra ET NO, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa.
10) Le spese e competenze di causa sono interamente compensate, con espressa rinuncia dei legali sottoscrittori alla solidarietà professionale ex L.P.F..
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ERICE
(TP) in data 11/08/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 02/05/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 1052/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato in data 13/12/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1052/2024 del 22/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3 -le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_2
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto invece alla figlia medio tempore divenuta maggiorenne, nulla va Per_1
disposto con riguardo all'affidamento;
-circa il suo mantenimento le parti hanno chiesto di porre a carico del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra NO ET la somma mensile di Euro Pt_1
250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-concordemente, poi, le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori di provvedere direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_3
autosufficiente; quanto alle spese straordinarie, le parti hanno concordato di sostenere al 50% tutte le spese relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 TE MA (VI), P.zza Fraccon n.33 int. 3 in favore di NO ET quale genitore convivente con la figlia minore e con le figlie maggiorenni, ma Per_2
economicamente non autosufficienti, Per_3 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da CH ON in Erice (TP) il 11/08/2000 alle Pt_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte ad esclusione di quanto concordato in ordine all'affidamento della figlia divenuta Per_1
maggiorenne, non dovendo il Tribunale disporre sul punto;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP) al n. 17, parte II, serie A, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 158 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato FUIN ENRICO
e
CH ON, C.F. , nata a [...] il C.F._2
07/11/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato ORLANDELLA GERARDINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Erice (TP), in data 11.08.2000 alle seguenti condizioni:
1 1) l'abitazione familiare verrà assegnata alla sig.ra NO che vi abiterà con le figlie;
2) le figlie e verranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in TE
MA (VI), P.zza Fraccon n.33 int. 3;
3) il padre sig. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto Parte_1
mediante la corresponsione alla madre sig.ra NO ET entro il giorno quindici di ogni mese della somma mensile di € 250,00 a favore di ciascuna figlia minore, così per un totale di € 500,00, a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla madre [...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT il tutto anche in considerazione del fatto che la sig.ra NO continuerà ad abitare insieme alle figlie nell'immobile di comproprietà di ambedue i coniugi di TE MA (VI), P.zza Fraccon n. 33 int. 3, sul quale il sig. continuerà a pagare il 50% della rata del mutuo e, Pt_1
contestualmente, a sostenere spese per una nuova abitazione.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
4) I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo integrante delle presenti condizioni;
5) l'assegno unico universale verrà corrisposto al 100% alla sig.ra NO
ET;
6) attesa l'età dei figli, già in grado di autodeterminarsi in ordine ai tempi e alle modalità di visita del padre, le suddette visite verranno regolamentate direttamente dal padre con le figlie, tutte munite di proprio telefono cellulare;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli impegni delle figlie (quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, eventi sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
8) i coniugi si impegnano entrambi, ove possibile, a chiudere i conti correnti di cui sono cointestatari;
2 9) l'automobile DA Elantra targa BT153CB e la moto Yamaha RI 300 targa
EX78236 in uso al sig. , rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, Parte_1 mentre l'auto Citroen C1 TARGA ER891XP in uso alla sig.ra ET NO, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa.
10) Le spese e competenze di causa sono interamente compensate, con espressa rinuncia dei legali sottoscrittori alla solidarietà professionale ex L.P.F..
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ERICE
(TP) in data 11/08/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 02/05/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 1052/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato in data 13/12/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1052/2024 del 22/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3 -le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_2
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto invece alla figlia medio tempore divenuta maggiorenne, nulla va Per_1
disposto con riguardo all'affidamento;
-circa il suo mantenimento le parti hanno chiesto di porre a carico del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra NO ET la somma mensile di Euro Pt_1
250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-concordemente, poi, le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori di provvedere direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_3
autosufficiente; quanto alle spese straordinarie, le parti hanno concordato di sostenere al 50% tutte le spese relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 TE MA (VI), P.zza Fraccon n.33 int. 3 in favore di NO ET quale genitore convivente con la figlia minore e con le figlie maggiorenni, ma Per_2
economicamente non autosufficienti, Per_3 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da CH ON in Erice (TP) il 11/08/2000 alle Pt_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte ad esclusione di quanto concordato in ordine all'affidamento della figlia divenuta Per_1
maggiorenne, non dovendo il Tribunale disporre sul punto;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP) al n. 17, parte II, serie A, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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