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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 76/2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 20.02.2025 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Via Giuffrè n. 1– Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.ta Laura Gualtieri, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.ta Lina Caputo, giusta procura in calce dell'atto di citazione
- Attrice - e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._1
Nazionale Catona n. 174/G – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Pasquale Foti, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.ta Simona Carlo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto -
(P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in via S. Paternostro n. 6– Crotone, presso lo studio dell'avv. Vittorio Quercia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Terza chiamata -
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 10.01.2023, la citava in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito,
[...] disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. in ragione dei fatti esposti nella narrativa del libello introduttivo;
b) Controparte_1 Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione dei danni subiti Controparte_1 dalla società attrice, esposti nel libello introduttivo, ovvero per i danni che dovessero emergere a qualsiasi altro e diverso titolo anche in corso di causa;
c) Per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 al pagamento dell'importo di € 197.305,91, di cui € 81.305,91 a titolo di danno emergente,
[...]
€ 26.000,00 a titolo di spese che dovranno essere necessariamente sostenute dalla per Parte_1 la regolarizzazione della propria situazione contabile;
€ 90.000,00 a titolo di danno potenzialmente
1 derivante da ulteriori sanzioni e/o accertamenti, ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia e comunque non inferiore all'importo delle sanzioni che verranno concretamente documentate o che emergeranno in corso di causa anche sulla base dell'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate;
d) Per l'effetto, ed in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento della Controparte_1 somma ulteriore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di ristoro in favore della Parte_1 per i danni subìti e subendi, da quantificarsi anche in corso di causa, eventualmente anche a titolo di responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) o di danno esistenziale (ex art. 2059 c.c.), anche per la ricaduta d'immagine derivante dai fatti esposti nella narrativa del libello introduttivo, da determinarsi anche in via equitativa;
e) Con condanna al pagamento di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice deduceva che aveva rivestito la Controparte_1 carica di consulente fiscale e contabile nonché di consulente del lavoro della società dalla sua costituzione, anno 2014, sino al 31.12.2019.
Rappresentava di essere una società avente ad oggetto la produzione video in proprio e per conto Contr terzi, in Italia e all'estero, la cui attività era svolta quasi integralmente nei confronti della presso il cui albo fornitori era regolarmente iscritta.
Dopo aver riscontrato che il convenuto aveva espletato il proprio incarico con superficialità ed approssimazione, circostanza emersa dalla notifica di una serie di sanzioni esattoriali, conseguente blocco dei pagamenti e sospensione dall'albo fornitori da parte della aveva revocato CP_4
l'incarico dello stesso e lo aveva sostituito con altri consulenti.
Aveva, altresì, conferito incarico al proprio consulente tecnico, dott.ssa , al fine di Persona_1 verificare se la consulenza fiscale fosse stata condotta nel rispetto delle norme di legge. Dall'elaborato peritale redatto dalla predetta professionista era emerso: a) che nel libro dei verbali dell'assemblea non erano presenti né i verbali delle assemblee né lo statuto;
b) che i bilanci relativi agli anni 2015- 2016-2017-2018-2019 erano stati, tutti, depositati con notevole ritardo che aveva inciso negativamente, dal punto di vista fiscale, sul calcolo delle imposte sui redditi;
c) che in fase di riconsegna della documentazione societaria all'esito della revoca del mandato l' aveva CP_1 omesso di restituire copie delle dichiarazioni dei redditi, delle ricevute e degli impegni alla presentazioni telematica delle dichiarazioni.
A causa di tale ultima circostanza, la CTP aveva tentato di reperire la documentazione mancante attraverso l'accesso al cassetto fiscale dell'azienda da cui era emerso che quasi tutte le dichiarazioni erano state presentate intorno alla scadenza ma senza l'indicazione dei dati, per poi essere integrate negli anni successivi. Rappresentava che tale modus operandi del convenuto aveva comportato l'esborso da parte della società attrice delle sanzioni per omesso versamento ovvero della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.
In più, rilevava che il professionista convenuto non si era neppure attivato predisponendo ricorsi di ravvedimento operoso che avrebbero evitato alla società il pagamento delle sanzioni per intero.
Evidenziava di avere già ricevuto diversi avvisi da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi alle varie imposte (IVA, IRES e IRAP) e con riferimento a diverse annualità, rappresentando la concreta possibilità di essere destinataria di ulteriori sanzioni.
Deduceva che il debito di imposta prodotto dalla condotta del professionista non era mai stato rappresentato alla società attrice e si era accresciuto nel corso degli anni, anche a fronte di una liquidità disponibile nel patrimonio della società che avrebbe potuto saldare le pendenze.
Rappresentava, inoltre, che nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, aveva CP_1 sovente indicato che le stesse fossero state precompilate dalla società/contribuente ed a lui sottoposte unicamente per la trasmissione telematica, circostanza non corrispondente al vero in quanto era lo
2 stesso professionista ad occuparsi della redazione delle dichiarazioni, tanto da non sussistere alcuna prova dell'invio da parte delle società al consulente delle dichiarazioni definitive da trasmettere.
Elencava tutte le contestazioni già ricevute dall'Agenzia delle Entrate, richiamando, altresì, il contenuto della CTP, declinando l'inadempimento dell' nella mancata compilazione del libro CP_1 dei verbali e delle assemblee, nella trascuranza dei debiti emergenti dalle dichiarazioni che egli stesso trasmetteva;
nell'invio della dichiarazioni IVA 2019 con richiesta di rimborso erroneamente compilata avuto riguardo alla causale indicata, circostanza che aveva comportato il rifiuto della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto al danno, lo quantificava come segue: € 81.305,91 quale danno emergente;
€ 6.000,00 quale onorario da versare ad altro professionista per il controllo e la regolarizzazione dei libri contabili e sociali;
€ 5.000,00 per onorario da versare ad altro professionista per la disamina preventiva di tutte le dichiarazioni già inviate;
€ 15.000,00 a titolo di sanzioni che dovranno essere versate per ogni regolarizzazione tardiva;
€ 60.000,00 quale danno potenziale per le sanzioni che potrebbero essere elevate con riferimento agli anni 2017-2018-2019; € 30.000,00 oltre IVA e c.p.a. quale onorario da versare ad un professionista nel caso in cui tutte le gravi inadempienze comportassero un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il tutto per un totale di € 197.305,91, oltre la somma ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) ovvero di danno esistenziale (art. 2059 c.c.), anche per la ricaduta sull'immagine della società.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04.04.2023, si costituiva in giudizio CP_1
premettendo di voler chiamare in causa il terzo in forza del contratto
[...] Controparte_2 di polizza assicurativa per la responsabilità professionale n. 380705870, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Procedeva ad un ricostruzione fattuale parzialmente differente rispetto a quella attorea. In primo luogo, precisava che i rapporti professionali tra le odierne parti del giudizio erano intercorsi dal 2014 sino a tutto il 2021, anche in ragione del legame di affinità esistente tra le parti che erano stati cognati. Il rapporto professionale relativo all'assistenza contabile si era concluso nel 2019 in maniera cordiale e a causa di una lontananza geografica, tenuto conto che il professionista svolgeva la propria attività presso studi ubicati a Novara e a Brescia, mentre la sede della società attrice era Roma. Diversamente, avuto riguardo alle prestazioni di consulenza del lavoro, il rapporto professionale era proseguito con reciproca soddisfazione sino alla fine del 2021 quando l' CP_1 aveva iniziato a ricevere richieste, da parte della commercialista che lo aveva sostituito per l'assistenza fiscale, relative a documentazione attinente alla consulenza del lavoro, ancora di sua competenza.
A seguito di screzi con la predetta professionista, l' aveva ricevuto, all'inizio del 2022, la CP_1 comunicazione di revoca del mandato dal contratto di consulenza del lavoro con contestuale richiesta di consegna dei documenti che era stata prontamente evasa.
Nel merito, in relazione all'asserita negligenza imputatagli, poneva in evidenza che la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento degli incarichi professionali gli era stata sempre consegnata, in forma cartacea, in ritardo e/o sempre in luoghi diversi a mezzo posta. Di conseguenza, tale ritardo nella consegna della documentazione indispensabile per la compilazione della contabilità, dei bilanci e delle dichiarazioni, aveva determinato conseguenze a carico del contribuente. Rappresentava di essersi trovato sempre in estrema difficoltà in prossimità delle scadenze fiscali, dovendo procedere spesso all'invio di dichiarazioni parziali successivamente integrate a mezzo di dichiarazioni integrative.
Contestava, inoltre, l'accusa relativa al mancato ricorso al rimedio del ravvedimento operoso rappresentando che la determinazione di usufruire di tale strumento era propria del contribuente, il
3 quale avrebbe dovuto manifestare tale volontà al proprio consulente conferendogli specifico mandato a tal fine.
Confutava quanto riferito dall'attrice in merito alla scelta arbitraria del consulente di pagare solo alcune delle pendenze, deducendo che i pagamenti degli F24 erano stati effettuati sempre dal contribuente, anche a mezzo del proprio commercialista, il quale non avrebbe mai potuto procedere ad effettuare pagamenti se non espressamente autorizzato dal cliente. Evidenziava, inoltre, che anche la redazione dei verbali non fosse un'attività propria del commercialista ma degli organi aziendali.
Escludeva la sussistenza di alcuna propria responsabilità per assenza di nesso eziologico tra l'opera del professionista e il danno prospettato dall'attrice. Rammentava, altresì, la natura di obbligazione di mezzo e non di risultato dell'obbligazione inerenti all'esercizio di attività professionale.
Contestava, in ogni caso, non solo la sussistenza di danni ma anche la quantificazione degli stessi operata dalla società attrice;
in particolare, avuto riguardo al danno emergente pari ad € 81.305,91 alle sanzioni pari ad € 15.000,00, al danno potenziale pari ad € 60.000,00 e all'ulteriore cifra di € 30.000,00, rappresentava che gli stessi sarebbero stati concretamente evitabili facendo ricorso allo strumento della procedura della definizione agevolata introdotta dalla Legge Bilancio 2023; quanto alle cifre richieste a titolo di onorario da versare ad altri professionisti, deduceva la natura di danni solo ipotizzati, non provati e, comunque, non addebitabili a sé.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (c.f. Controparte_2 P.IVA_3
e p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_4 Mogliano Veneto (T.V) alla via Marocchesa n. 14 - PEC: ;
2. Email_1 Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo (c.f. e p.i. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, tenuto a indennizzare gli attori e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma richiesta di € 197.305,91 o di quella maggiore o minore che eventualmente dovesse essere disposta dal Giudice.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.
5. Con espressa riserva di proporre domanda di risarcimento danni nei termini di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04.09.2023, si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della garanzia assicurativa Controparte_2
“ratione materiae”, tenuto conto che il professionista aveva dichiarato di svolgere esclusivamente incarico di consulente del lavoro e non anche quello di dottore commercialista per la società attrice.
Deduceva, poi, l'inoperatività della polizza per mancanza dell'alea ex art. 1895 c.c. ovvero per la resa da parte dell'assicurato di dichiarazioni reticenti in sede di stipula della polizza, ex art. 1892 c.c.; eccepiva, in subordine, la riduzione della garanzia assicurativa ex art. 1893 comma 2 c.c., ex art. 5 della Nota Informativa allegata alla polizza ed ex art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso, affermava la sussistenza di limiti alla copertura assicurativa: un massimale pari ad € 500.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per ogni anno assicurativo;
uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 per ogni terzo danneggiato;
l'esclusione dalla garanzia assicurativa delle perdite patrimoniali conseguenti, tra l'altro, all'irrogazioni di sanzioni amministrative. Escludeva, ad ogni modo, la possibilità per l'assicurato di vedersi indennizzate le spese legali.
Nel merito, si associava alla linea difensiva tracciata dal convenuto evidenziando la sussistenza di un concorso colposo della società danneggiata idoneo ad influire sul quantum risarcitorio ex art. 1227
4 c.c. Infatti, poneva in evidenza che la società attrice non aveva interrotto il rapporto professionale nel momento in cui aveva ricevuto il primo accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (maggio 2018), oltre ad essere pienamente consapevole dei ritardi imputati all' stante la firma di CP_1 verbali ed istanze datate 2018 e 2019 durante gli anni 2020 e 2021.
Rilevava che la società attrice aveva richiesto, in questa sede, il risarcimento di un danno patrimoniale senza preoccuparsi di dimostrare né il comportamento colposo del proprio consulente, né il nesso eziologico esclusivo tra tale comportamento ed i danni patiti.
Contestava, infine, il quantum risarcitorio tenuto conto che nella prima parte di danno (€ 81.305,91) era stato ricompreso il capitale maggiorato di interessi e sanzioni elevate dall'Agenzia delle Entrate e che solo interessi e sanzioni potevano essere, in astratto, imputabili al consulente, non certo l'imponibile. Escludeva, altresì, qualsiasi posta risarcitoria richiesta per errori commessi dal 2020 in poi in ragione dell'interruzione del rapporto professionale con l' Rilevava, comunque, la CP_1 mancata prova dell'impossibilità per il contribuente di avvalersi dei provvedimenti deflattivi offerti dalla Legge di Bilancio 2023.
Chiedeva, da ultimo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “L'Onorevole Tribunale Civile di Reggio Calabria, contrariis reiectis, voglia: a) Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott. con la scrivente “ , per tutti i motivi CP_1 CP_2 meglio esposti ai precedenti capi 1) e 2), da intendersi come di seguito integralmente riportati e trascritti e, conseguentemente, condannare il convenuto chiamante in causa alla integrale rifusione delle spese di lite in favore di questa Compagnia assicuratrice;
b) Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto assolutamente infondata e non provata, per tutti i motivi meglio esposti al precedente capo 4) da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto, con conseguente condanna della “ alla integrale rifusione delle spese di lite anche in Parte_1 favore di “ ; c) In subordine e per la denegata ipotesi in cui Codesto On. Tribunale dovesse CP_2 accogliere sia la domanda di parte attrice in tutto o in parte, sia quella di manleva avanzata dal dott. nei confronti di “ , si chiede: - di voler fornire motivazione non succinta del CP_1 CP_2 superamento delle nostre eccezioni preliminari di inoperatività della garanzia assicurativa;
- che parte attrice fornisca prova rigorosa sia del comportamento colposo del dott. che del nesso CP_1 eziologico con i danni lamentati;
-che la “ ” fornisca prova rigorosa della impossibilità Parte_1 di aderire ai provvedimenti deflattivi introdotti con la Legge di Bilancio 2023 e a quelli precedentemente in vigore;
-che il risarcimento venga contenuto entro i limiti di giustizia e nella sola somma che la “ ” dimostrerà di aver già effettivamente versato, detraendo dal quantum Parte_1 richiesto: i danni presunti e potenziali, frutto di calcoli arbitrari di parte attrice;
le somme capitali che in ogni caso la società avrebbe dovuto versare (e dovrà versare) all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte;
tutti gli atti impositivi che trovano origine in dichiarazioni errate trasmesse dal 2020 in poi;
- che si tenga conto della concreta possibilità per la ” di ricorrere a strumenti Parte_1 finanziari deflattivi al fine di ottenere lo stralcio, anche solo parziale, di interessi e sanzioni;
- che vengano detratti gli importi per i quali la “ ha già ottenuto la Parte_1 compensazione/detrazione negli anni;
il tutto per come meglio esposto al precedente capo 5) da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
d) Sempre per il caso in cui la domanda attorea e quella di manleva dovessero trovare un qualche accoglimento, voler tenere presenti i limiti di operatività della copertura assicurativa meglio descritti al precedente capo 3) da intendersi di seguito integralmente riportato e trascritto;
e) In tal caso, voler compensare in tutto o in parte le spese di lite”.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice contestava le difese e la ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta. In particolare, quanto all'asserita conclusione del rapporto professionale per la sola distanza geografica, deduceva che, se questo fosse stato l'unico motivo della cessazione del rapporto, l'Amministratore della società avrebbe affidato sia l'incarico contabile che di consulenza del lavoro unicamente a professionisti aventi studio in Roma. Quanto alla contestazione di controparte 5 relativa alla continua consegna tardiva dei documenti necessari alla redazione delle dichiarazioni dei redditi, affermava che tale circostanza risultava documentalmente sconfessata, tenuto conto che la dichiarazione IVA era stata presentata in data 25.04.2019, nei tempi corretti, e già questo era sufficiente per far sorgere dubbi in ordine alla mancata consegna della documentazione necessaria. In più, in data 16.07.2020 era stato approvato il bilancio, di talché l' era in possesso di tutta CP_1 la documentazione necessaria alla predisposizione delle dichiarazioni. Medesimo discorso per le dichiarazioni relative all'anno 2019.
Deduceva, poi, che il professionista aveva operato, senza alcuna autorizzazione, una compensazione del credito IVA con sanzioni INPS. Questa era stata arbitrariamente disposta dall' senza che CP_1 lo stesso fosse a conoscenza della situazione IVA della società, non essendo più incaricato della relativa gestione.
In relazione al mancato utilizzo dello strumento della procedura di definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, affermava che le sanzioni e gli interessi erano stati quantificati e pagati ben prima della Legge di Bilancio 2023, tanto che gli stessi erano presenti nella perizia a firma della dott.ssa conclusa ad ottobre 2022. Per_1
Invece, a fronte delle difese svolte dalla terza chiamata, parte attrice le contestava, specificando che il rapporto professionale non era stato bruscamente interrotto in quanto l'Amministratore della società, non essendo un professionista, si era affidato al proprio Consulente per tutta la gestione amministrativa della propria attività. Inizialmente, a seguito delle prime richieste dell' , Pt_2 pervenute a metà del 2018, aveva creduto che il consulente fosse incorso in un errore sporadico;
solo nel 2019, quando la società aveva iniziato a ricevere continue richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate, si era resa palese la mancanza di diligenza professionale del Consulente e, pertanto, era stato interrotto il rapporto.
Avuto riguardo all'asserita mancata dimostrazione del potere del Consulente di effettuare pagamenti attraverso l'accesso diretto al conto corrente della società, deduceva che il meccanismo di pagamento delle deleghe F24 tramite intermediario prevedeva che, una volta autorizzato con delega l'intermediario ad effettuare i pagamenti, non c'era più bisogno di alcuna autorizzazione. Produceva, sul punto, la stampa del cassetto fiscale di un pagamento per ogni anno, da cui era possibile desumente il codice fiscale dell'intermediario, appunto l' CP_1
In relazione alle contestazioni sul quantum operate dalla compagnia assicurativa, precisava che la somma di € 81.305,91 era relativa esclusivamente a sanzioni ed interessi, mentre le imposte ammontavano a complessivi € 296.710,53. Quanto all'asserita mancata prova del pagamento al Fisco di quanto richiesto a titolo di danno emergente, affermava di trovarsi attualmente in regola con tutte le precedenti contestazioni elevate dall'Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, contro l'eccezione di mancato utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, deduceva che lo stesso fosse attivabile esclusivamente prima della contestazione da parte dell' Pt_2 e che, una volta notificata la contestazione, il contribuente poteva solo pagare oppure contestare la debenza del pagamento.
Con le seconda memoria istruttoria la terza chiamata deduceva l'inammissibilità dell'estensione, operata da parte attrice in sede di prima memoria istruttoria, di tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti del convenuto. Infatti, l'attrice non poteva avanzare alcuna domanda diretta nei confronti della terza chiamata, rispetto alla quale non vantava alcuna legittimazione attiva.
All'udienza del 14.02.2024, il GI rigettava le istanze istruttorie (CTU e prova testimoniale) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio, all'udienza del 20.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6 2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della presente controversia attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale del commercialista/consulente del lavoro discendente dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente;
vale all'uopo rilevare che, come notorio, il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta. Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dal professionista, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta dello stesso ed il danno. Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014).
Essendo pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra le odierne parti, occorre valutare l'operato del professionista, sulla base degli inadempimenti allegati da parte attrice.
Le condotte contestate dall'attrice, nel caso di specie, consistono:
1) nel mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi complete della società attrice nei termini di legge;
2) nella mancata predisposizione dei ricorsi di ravvedimento operoso onde evitare alla società il pagamento delle sanzioni per intero;
3) nella mancata compilazione del libro dei verbali e delle assemblee;
4) nelle trascuranza dei debiti emergenti dalle dichiarazioni trasmesse;
5) nella erronea compilazione della richiesta di rimborso relativa alla dichiarazione IVA per l'anno 2019.
Dal canto suo, il convenuto ha dedotto che:
1) il ritardo nella presentazione di dichiarazioni dei redditi integrative e nella redazione dei bilanci era dipeso, unicamente, dalla condotta della società attrice che aveva sempre consegnato in ritardo la documentazione necessaria, con la conseguenza che l'eventuale relativa responsabilità non poteva essere imputata al professionista;
2) l'avvalimento dello strumento del ravvedimento operoso era una scelta propria del contribuente, il quale avrebbe dovuto manifestare la volontà di estinguere il proprio debito conferendo al consulente specifico mandato a tal fine;
3) la redazione dei verbali non era attività propria del professionista ma degli organi aziendali.
In primo luogo, si rileva che non è stata data prova, gravante sull'attrice, del conferimento di particolari mansioni al professionista quali, ad esempio, la compilazione dei verbali e delle assemblee ovvero la predisposizione dei ricorsi di ravvedimento operoso. Si presume, infatti, che le funzioni delegate ad un commercialista siano quelle relative all'ottemperanza degli obblighi tributari se non viene provato che l'incarico si stato ampliato ad altre ed ulteriori funzioni.
Ciò detto, si restringe il campo di accertamento alla condotta del convenuto all'incompleto e tardivo deposito delle dichiarazioni tributarie relative alla società attrice e alla responsabilità imputata allo stesso per l'errata compilazione della richiesta di rimborso relativa alla dichiarazione IVA 2019.
Quanto al primo profilo, si riscontra una responsabilità professionale dell' Questi, infatti, CP_1 pur imputando il ritardo alla condotta della società attrice che avrebbe tardato nella consegna della
7 documentazione necessaria, non ha dato prova dell'imputabilità alla stessa di tale circostanza. Di conseguenza, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta imprecisa del consulente e il danno patito dal cliente.
L'attrice, infatti, prova il danno subito producendo una pluralità di avvisi relativi al riscontro di molteplici irregolarità nelle dichiarazioni depositate di cui è stata destinataria, alcuni dei quali sono tramutati in vere e proprie cartelle di pagamento.
Procedendo alla disamina della corposa documentazione in atti, depositata anche ripetutamente, si evidenzia la presenza di avvisi bonari e di cartelle di pagamento, ricevute dalla Parte_1
Con riferimento a tutte queste contestazioni, concretizzanti il danno patito dalla società attrice a causa della condotta negligente del professionista convenuto, si evidenzia la risarcibilità unicamente di sanzioni ed interessi, rimanendo, comunque, a carico del contribuente l'imposta dovuta.
La complessiva somma di interessi e sanzioni imputabili al professionista, sulla base della documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. all. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12) è pari ad € 69.031,08. Di contro, la documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria deve essere dichiarata tardiva.
Invece, quanto all'asserita responsabilità del professionista per la errata compilazione della richiesta di rimborso relativo alla dichiarazione iva del 2019, si evidenzia l'insussistenza di un danno concreto ed attuale riferibile alla stessa, tenuto conto che non risulta provato che in caso di differente compilazione della richiesta il contribuente avrebbe avuto diritto al rimborso richiesto ovvero vi fossero ulteriori circostanze ostative.
Appurata, dunque, la responsabilità risarcitoria dell' occorre adesso esaminare la domanda CP_1 di manleva da lui formulata nei confronti della terza chiamata, la quale ultima solleva una serie di eccezioni al fine di sottrarsi all'obbligo di manleva.
Ebbene, risulta incontestato che il contratto assicurativo su cui si basa la richiesta di manleva sia stato stipulato in data 14.11.2018 (all. C comparsa di costituzione convenuto) e avesse durata di 1 anno, con clausola c.d. claims made, comportante un'efficacia retroattiva alla copertura assicurativa a tutti quei danni, verificatisi nei 3 anni antecedenti alla stipula del contratto assicurativo (art. 8 pag. 12 CGA) , le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel periodo di vigenza contrattuale sempre che la richiesta risarcitoria non fosse assistita da altra copertura assicurativa e che i fatti sottesi alla stessa non fossero noti/ragionevolmente prevedibili al contraente o ad uno o più assicurati. Il massimale ivi previsto era pari ad € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di € 500,00.
È, altresì, incontestato che l' abbia denunciato il sinistro a seguito della notifica dell'atto di CP_1 citazione del presente giudizio, che corrisponde effettivamente alla prima richiesta risarcitoria scritta rivoltagli dalla società.
Ciò posto, la compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza derivante dalla circostanza per cui l' avrebbe stipulato la polizza per la copertura del rischio derivante dalla prestazioni CP_1 professionali di Consulente del lavoro, nonché ai sensi degli artt. 1895 e 1892 c.c.
Per quanto riguarda la prima eccezione, si evidenzia che, nelle condizioni generali di assicurazione, sezione II, art. 1, vengono elencate le attività comprese nella copertura assicurativa quali “tenuta della contabilità elementare;
tenuta dei registri IVA, elaborazione delle dichiarazioni fiscali”. Tale eccezione della terza chiamata, quindi, non può trovare accoglimento tenuto conto che i fatti per cui è causa attengono precipuamente alla tenuta della contabilità e alla elaborazione delle dichiarazioni fiscali della società attrice.
8 Quanto, invece all'eccezione ex art. 1895 c.c., deve rilevarsi anzitutto che grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicazione della predetta fattispecie: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020). Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato occorre, poi, che questi abbia omesso di riferire all'assicuratore, con coscienza e volontà, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo altresì necessario che si sia avvalso di artifizi o raggiri, mentre, perché si configuri la colpa grave occorre che la dichiarazione inesatta o reticente derivi da una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'informazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017 e sentenza n. 12086/2015).
Avuto riguardo all'eccezione formulata ex art. 1892 c.c. si pone in evidenza che, nel caso di specie non si rinviene alcuna condotta dolosa o gravemente colposa in capo all' il quale al CP_1 momento della stipula della polizza non aveva pacificamente ancora rivenuto alcuna richiesta risarcitoria da parte della società.
Quanto, invece, all'ulteriore norma invocata dalla terza chiamata (l'art. 1893 c.c.), si osserva che essa disciplina il caso della reticenza operata senza dolo o colpa grave, che non comporta alcun effetto ai fini contrattuali se non la riduzione dell'indennizzo proporzionalmente al minor premio pagato rispetto a quello che altrimenti sarebbe stato pagato. Invero, la compagnia, pur menzionando la norma in esame congiuntamente all'art. 1892 c.c., imposta tutta la sua difesa solo sui requisiti di quest'ultima disposizione e sulla sanzione ivi prevista di non dovutezza dell'indennizzo, senza spendere alcuna parola sull'art. 1893 c.c., tanto che non ha nemmeno dedotto quale sarebbe la differenza di premio configurabile su cui parametrare la riduzione dell'indennizzo. Ne discende che l'eccezione ex art. 1893 c.c. è infondata, difettando di specifiche allegazioni.
Per le ragioni esposte deve affermarsi che il sinistro oggetto di causa rientra nella copertura assicurativa e, pertanto, la domanda di manleva merita accoglimento, con l'unica precisazione che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne l'assicurato dalla somma che questi è stato condannato a rifondere in favore dell'attrice, al netto dello scoperto del 10% previsto in polizza.
Tutte le ulteriori richieste risarcitorie formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento attesa la natura meramente potenziale ed ipotetica dei danni di cui la stessa ha chiesto il risarcimento, tanto da non essere stati minimamente provati.
Alla luce del solo parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la regola della soccombenza e, pertanto, il convenuto e la terza chiamata dovranno essere condannati solidalmente a rifondere in favore dell'attrice la complessiva somma di € 3.526,00 per onorari ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.ta Lina Caputo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere in favore di la complessiva somma di € 69.031,08, al netto Parte_1 del 10% dello scoperto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto della somma indicata al precedente punto, al netto dello scoperto di polizza pari al 10%;
3. Compensa in ragione della metà le spese di lite tra attore e convenuto;
9 4. Condanna il convenuto e la terza chiamata a rifondere solidalmente nei confronti dell'attrice le spese di lite liquidate in € 3.526,00 per onorari ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.ta Lina Caputo;
Reggio Calabria il 23.05.2025 il Giudice
Francesco Campagna
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