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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13466/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a Giugliano in [...] Parte_1
(Napoli), rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Rega e dall'avv.to Francesco Palumbo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.10.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 21.07.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
16.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, pervenendo a conclusioni diverse da quelle riportate nel referto del
17.03.2023 allegato in fase di atp.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
[...]
; in particolare il consulente ha rilevato che “In merito alla Pt_1 valutazione del grado di autonomia motoria con eventuale necessità permanente di un accompagnatore, la perizianda si dimostra in grado di mantenere la stazione eretta autonomamente, con equilibrio ben conservato, non servendosi del bastone con cui accedeva alla visita peritale;
di deambulare in autonomia con marcia stabile e fluida;
di eseguire i passaggi posturali senza alcun aiuto da parte di terzi, con movimenti simmetrici, sincroni e stabili, con tono-trofismo e forza agli arti nella norma e congrui per età”. Al fine poi di valutare i disturbi neuro-cognitivi il dott. ha eseguito Per_1 un'indagine “a cui si è sottoposta la ricorrente durante il colloquio peritale, ha la finalità, come specificato ex plurimis dalle Cass.
Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 17755/2011 e Sent. n. 12521/2009 (“ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro costante inerenza al soggetto”) di rilevare il requisito della permanenza e della irreversibilità del quadro clinico e, al contempo, a verificare l'attendibilità e l'evoluzione di pregresse valutazioni cliniche, allo scopo di misurare i deficit neurocognitivi e il grado di autonomia della persona con la conseguente necessità di assistenza continua, rilevandone eventuali variazioni in senso migliorativo-peggiorativo e incongruenze o discordanze contenutistiche rispetto alla documentazione sanitaria probante. Il disturbo neurocognitivo (DNC) viene distinto in maggiore o lieve in base a quattro criteri diagnostici: A. Evidenza di declino cognitivo da un precedente livello di prestazione in uno o più domini cognitivi basato su: 1) preoccupazione dell'individuo o del clinico circa un significativo declino delle funzioni cognitive e 2) una significativa compromissione della perfomance cognitiva, documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata. B. Interferenza dei deficit cognitivi all'indipendenza nelle attività quotidiane. C.
Evidenza di deficit cognitivi presenti non esclusivamente nel contesto di un delirium. D. Assenza di un altro disturbo mentale (per es. disturbo depressivo maggiore, schizofrenia) che potrebbe giustificare un deficit cognitivo. Nel nostro caso specifico, il DNC può essere definito di grado lieve in quanto trattasi al punto A di modesta compromissione della performance cognitiva nei test o nelle valutazioni cliniche quantificate raccolte in corso di accesso peritale, e al punto B si precisa che i deficit cognitivi non rappresentano la causa della mancata indipendenza nelle attività quotidiane con l'applicazione di strategie compensatorie o di adattamento nella esecuzione di attività strumentali complesse”.
Il consulente ha poi preso in esame, in modo specifico, il certificato del 17.03.2023 prodotto agli atti e richiamato nel ricorso in opposizione, chiarendo che “risulta significativamente divergente, in totale disaccordo con l'obiettività raccolta in corso di visita peritale, la valutazione inerente alla sfera neuro- cognitiva e motoria contenuta nella certificazione geriatrica [doc. sanitario n. 1] in cui si descrive un presunto “deterioramento cognitivo di grado moderato al MMSE”, senza tuttavia allegare il suddetto test MMSE né indicare la valutazione numerica conclusiva, così come un “disorientamento temporale”, assolutamente non riscontrati nel caso in esame, né sostenuti dalla restante documentazione sanitaria in atti, da cui si evince la totale assenza di valutazioni neurologiche progressivamente ingravescenti nel tempo con un quadro di neuroimaging di DNC di grado lieve [doc. sanitario n. 6], fisiologicamente compatibile con l'età ultra-ottuagenaria della ricorrente. Si precisa, infatti, che la perizianda, nel corso dell'intero esame peritale, presenta un buon orientamento nel tempo, nello spazio e nei parametri biografici;
eloquio e comprensione verbale fluidi e congrui al grado di scolarità, rispondendo in modo adeguato alle domande che le venivano poste;
produttività del pensiero intelligibile e consono al livello culturale con gestualità adeguata;
funzioni cognitive ed intellettive adeguate all'età e al livello socio-culturale, con riscontro di lievi turbe mnesiche”. Il consulente ha dunque concluso affermando che “Dagli accertamenti da me praticati non sono emerse insufficienze dell'apparato locomotore e/o neuro – psichico tali da rendere impossibile lo svolgimento autonomo delle comuni occupazioni della vita quotidiana”.
Con riguardo invece alla domanda per il riconoscimento dei benefici ai portatori di handicap in virtù della legge 104/92 il consulente ha ritenuto che “Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, si può tuttavia ritenere la ricorrente come persona che presenta una minorazione fisica, in parte progressiva, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per tale motivo è da riconoscere “Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art. 3 della Legge 104/92 (con connotazione di gravità)” con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso si compensano le spese processuali. La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di ctu, che si pongono invece a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara persona con disabilità ai sensi dell'art. Parte_1
3 comma 3 Legge n. 104/92 a decorrere dal 21.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua