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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/08/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3283/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sara Pierobon ARte_1
ARte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Di Liberto e dell'avv. Elena Baù Controparte_1
ARte convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. assegnare la casa coniugale cointestata al SI. e alla SI. , a ARte_1 Controparte_1 quest'ultima che vi abiterà con la figlia , ancora minorenne. Persona_1
2. Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza presso la Persona_2 mamma, lasciando alla minore stessa, anche in base ai suoi desideri ed impegni scolastici ed extra scolastici, di decidere i tempi e le modalità di permanenza con il padre.
3. Disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
[...] di € 350,00 da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale.
4. Dichiararsi la raggiunta autonomia economica da parte del figlio della coppia, e Per_3 confermarsi la revoca di ogni obbligo di contribuzione da parte del padre sin da febbraio 2023. 5. Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento concordato al momento della separazione in favore della SI.ra , stante l'assenza di ogni presupposto al suo riconoscimento, con Controparte_1 decorrenza da ottobre 2022”.
Per parte convenuta:
“A) Nel merito in via principale:
1. Sull'assegnazione della casa familiare: ci si associa alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra affinché continui ad abitarvi con i figli. CP_1
2. Sulle modalità di affido della minore : ci si associa affinché venga mantenuto l'affido Persona_1 condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al calendario si chiede stabilirsi che la minore, vista anche l'età della stessa, potrà stare con il papà quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima e previo accordo direttamente tra le parti.
4. Sull'autosufficienza economica del figlio ci si associa alla domanda avversaria così Per_3 come precisata ex adverso nella propria memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 14.09.2023 affinché sia dichiarata, allo stato, la raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne Persona_4
e, conseguentemente, la cessazione di ogni obbligo di contribuzione da parte del padre sin dal febbraio 2023.
5. Sul contributo al mantenimento per la minore : si chiede, nel confermarsi le Persona_1 condizioni concordate in sede di separazione, che venga disposto un assegno di contributo al mantenimento ordinario della minore non inferiore ad euro 350,00 mensili da Persona_1 corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, ciò con decorrenza dal febbraio 2023 (data in cui il figlio è divenuto autosufficiente) Per_3 come statuito al punto 08 della sentenza di separazione. Disporsi, inoltre, che il padre versi il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate come da Protocollo di Codesto
Tribunale.
6. Sull'assegno unico: si chiede che l'Assegno Unico continui ad essere percepito nella misura del
100% da parte della SI.ra . Controparte_1
7. Sull'assegno divorzile: si chiede, nel confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, che venga disposto, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , Controparte_1 ARte_1 sussistendone i requisiti di legge come evidenziato in atti, un assegno divorzile a favore del coniuge di importo non inferiore ad euro 300,00 e/o del diverso ammontare che verrà ritenuto di Giustizia da
Codesto Tribunale, da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT – e ciò entro il giorno quinto di ogni mese. B) In via subordinata - eccezione di compensazione:
Si prende atto della rinuncia di controparte ad ogni domanda di ripetizione di qualsivoglia importo.
Ad ogni modo, a puro titolo prudenziale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo AR Collegio ritenga di condannare la SI.ra a pagare/ripetere qualsivoglia importo al SI. CP_1
AR a qualunque titolo, si chiede, accertato che la SI.ra è creditrice nei confronti del SI. CP_1 della somma di euro 7.010,20 ex art. 192 c.c., come indicato e documentato in atti, che ogni importo eventualmente addebitato alla SI.ra venga posto in compensazione con il maggior credito CP_1 di quest'ultima. Si precisa che la presente non costituisce domanda riconvenzionale bensì semplice eccezione e, pertanto, non è preclusa la riproponibilità della stessa nelle opportune sedi.
C) In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse.
*
E) In via istruttoria orale.
Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che, a far data dall'anno 2018, la SI.ra si rivolgeva alla teste chiedendole aiuto nel CP_1 reperire un lavoro?”
2. “Vero che, in particolare, la teste, sin dal 2018 e fino alla fine del 2022, ha accompagnato con la propria autovettura in varie occasioni (circa una volta al mese) la SI.ra presso le seguenti CP_1 agenzie di lavoro interinale: Kelly IC, HR GR, CO, RA, IT, AN,
Tempor?”
3. “Vero che, in tali occasioni, la teste assisteva ai colloqui tra la SI.ra e gli incaricati delle CP_1 agenzie?”
4. “Vero che gli incaricati delle agenzie riferivano alla SI.ra che non era utile che la stessa CP_1 accedesse con tale frequenza alle sedi e che l'avrebbero richiamata telefonicamente non appena reperita un'opportunità lavorativa?”
5. “Vero che la teste con cadenza settimanale faceva utilizzare alla SI.ra il proprio computer CP_1 per permetterle di consultare i siti internet con le offerte di lavoro?”
6. “Vero che, in tali occasioni, la SI.ra innanzi alla teste, chiamava tutti i numeri di telefono CP_1 reperibili in internet chiedendo un'opportunità lavorativa?”
Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati da 1 a 6:
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_1
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_2
- SI.ra , residente in [...]. Tes_3
* Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: AR 1. “Vero che, dopo la separazione dei SI.ri e il padre ha sempre visto i figli in locali CP_1 pubblici o presso la casa familiare di Galliera Veneta, via Vicenza n. 11?”
2. “Vero che, dopo la separazione dei genitori, il figlio ha vissuto un periodo di Persona_4 disagio manifestando più volte l'intenzione di andare a vivere in Calabria dai nonni materni?”
3. “Vero che la SI.ra nelle occasioni sopra indicate, ha cercato di convincere il minore di CP_1 restare in Veneto e finire gli studi?”
4. “Vero che la SI.ra parlando con i figli, li invita sempre a chiamare il papà e a passare CP_1 del tempo con lui?” 5. “Vero la SI.ra anche dopo il settembre del 2022, ricorda sempre ai CP_1 figli che il padre gli vuole bene?”
6. “Vero che il 24 agosto del 2022 la minore si rivolgeva al fratello Persona_2 Persona_4 in lacrime e gli riferiva che quel giorno il padre, davanti a lei, aveva detto di non avere più soldi per loro e che la casa sarebbe andata all'asta?”
7. “Vero che la minore riferiva di sentirsi pugnalata alle spalle dal padre?”
8. “Vero che a far data dal 2019, comunicava al SI. i lavori dallo stesso Tes_4 ARte_1 intrapresi, il nome del datore di lavoro, i compensi percepiti e le scadenze contrattuali?”
9. “Vero che il SI. nell'anno 2018 aveva riferito ai figli e ARte_1 Persona_1 Persona_4 che nella sua nuova casa non vi era lo spazio necessario per farli dormire, e che, quindi, dovevano vedersi altrove?” AR
10. “Vero che dalla separazione dei SI.ri e la figlia ha dormito dal padre CP_1 Persona_1 una sola volta?”
11. “Vero che in tale occasione la SI.ra e la figlia rano a Napoli?” Controparte_2 Per_5
12. “Vero che, sempre in tale occasione, ha dormito nel lettone con il papà non Persona_1 essendovi altri letti a disposizione?”
Si indica a teste sui capitoli sopra indicati:
- , residente in [...]. Testimone_5
*
F) Ordine di esibizione.
Si chiede che venga ordinato all'attore di produrre i seguenti documenti:
- estratti conto completi del conto MPS 2655 20553;
- estratti conto completi degli ultimi tre anni del conto corrente co-intestato ai SI.ri e ARte_1
richiamato più volte nei documenti allegati da controparte sub 12, 16-27 e 18; Controparte_2 - estratti conto degli ultimi tre anni di tutti gli ulteriori conti correnti intestati e/o cointestati al SI. AR
ed, in particolare, del conto corrente intestato al SI. e richiamato nel documento ARte_1 avversario n. 27”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], ARte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 28.1.2001 a Catanzaro (CZ), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli: l'11.7.2001, e il 30.10.2008. Persona_4 Persona_1
Con sentenza n. 906/2019 del 30.4.2019, pubblicata in data 13.5.2019, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra i coniugi provvedendo in conformità alle condizioni concordemente formulate dalle parti nelle more del procedimento.
In data 23.5.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di ARte_1 divorzio, oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
si costituiva in data 22.6.2023, associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 4.10.2023 comparivano entrambe la parti e il Presidente delegato, su loro accordo, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ - Affido congiunto di ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- Assegnazione alla madre dell'abitazione familiare;
- Incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore della minore, in vista della regolare ripresa delle frequentazioni padre-figlia; - Contributo al mantenimento in favore della minore di euro 350 mensili,
a decorrere dal mese prossimo, annualmente rivalutabili in base agli indici istat;
- 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
- 100% degli assegni familiari in favore della moglie;
-
Revoca del contributo al mantenimento di pacificamente autosufficiente, a decorrere da Per_3 febbraio del 2023; - Revoca del contributo al mantenimento in favore della resistente di euro 125 mensili a decorrere da ottobre del 2022; - Nulla quaestio sulla questione dell'accollo da parte del marito della quota parte del mutuo contratto per l'abitazione familiare, frutto di libera contrattazione tra le parti;
” e rinviava all'udienza del 3.4.2024 al fine di verificare la possibilità di cessione della metà dell'abitazione familiare dal marito alla moglie e ordinava ai Servizi Sociali di Cittadella di prendere in carico il nucleo familiare per un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori ed un sostegno in favore della minore ai fini della ripresa di regolari frequentazioni padre- figlia.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto dell'inattuabilità della cessione immobiliare suddetta, poiché pendeva procedura di sovraindebitamento a carico del ARt Sig. aderivano all'avvio di un percorso psicologico e il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia minore da € 350,00 ad € 250,00; quindi, il giudice istruttore, ritenuta l'istanza di modifica inammissibile per mancanza di circostanze sopravvenute, rigettava l'istanza e rimetteva la causa al collegio per la pronuncia della sentenza sullo status.
Con sentenza n. 759/2024 del 5.4.2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con ordinanza di pari data rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 5.12.2024.
All'udienza suddetta, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28.5.2025, disponendo, nelle more, che il Consultorio di Padova continuasse, se necessario, il percorso di sostegno psicologico alla ARt minore al fine di consolidare il riavvicinamento con il padre;
ordinava inoltre al SI. di depositare dichiarazione dei redditi 2024 e documentazione aggiornata sulla procedura di sovraindebitamento.
All'udienza del 28.5.2025, trattata in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire il collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 759/2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , l'oggetto ARte_1 Controparte_1 del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla figlia minore e Persona_1 quelle economiche.
1.
Per quanto concerne i provvedimenti inerenti la figlia si osserva quanto segue. Persona_1
Entrambe le parti chiedono che venga disposto l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e incontri con il padre rimessi alla disponibilità della ragazza.
Tale richiesta concorde delle parti è il risultato di un percorso presso i Servizi Sociali, che veniva disposto da questo Tribunale con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 4.10.2023, conclusosi positivamente con una ripresa dei rapporti tra e il padre a partire dalla primavera del Persona_1
ARt 2024 (prima di allora il rapporto del SI. on la figlia era pressoché inesistente); sia i Servizi sociali che le parti stesse attribuiscono parte dei meriti del suddetto riavvicinamento alla collaborazione della SI.ra il cui supporto ed incentivo sono stati di sostegno e supporto nella relazione padre- CP_1 figlia (cfr. relazione SS del 4.11.2024). ARt Anche la conflittualità tra i SI.ri e è scemata nel corso di causa. CP_1 Nel ricorso introduttivo, infatti il SI. lamentava di essere stato completamente ARte_1 estromesso dalla vita di e dalla madre, la quale li avrebbe coinvolti nella Persona_4 Persona_1 separazione e avrebbe ostacolato il rapporto con il padre adottando un atteggiamento denigratorio ed escludente, oltre che manipolatorio;
il rapporto con entrambi i figli si sarebbe poi ulteriormente ARt incrinato nel 2019, quando si ampliava il neo nucleo familiare del SI. con la nascita di Per_6
ARt figlia del SI. e della sua nuova compagna. ARt Il SI. lamentava, in particolare, di non riuscire a comunicare con la figlia minore la Persona_1 quale gli negava ogni risposta alle chiamate e ai messaggi, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. docc.
6-7 ricorso).
La SI.ra contestava di aver ostacolato il rapporto padre-figli, sostenendo di aver piuttosto CP_1 incentivato gli incontri e di aver financo accolto più volte presso la propria abitazione anche la sorellina allegava che la situazione sarebbe mutata da agosto 2022 a seguito di uno Per_6
ARt spiacevole episodio in cui il SI. vrebbe urlato di non poter più versare l'assegno di mantenimento a moglie e figli e che avrebbe smesso di pagare il mutuo della casa che sarebbe andata all'asta, il tutto in presenza di Persona_1
All'udienza del 4.10.2023 il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti su accordo delle parti che prevedevano, tra l'altro, l'affido congiunto di ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre ed incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore della minore, in vista della regolare ripresa delle frequentazioni padre-figlia.
I servizi sociali prendevano dunque in carico il nucleo familiare e in data 20.3.2024 depositavano una relazione nella quale davano atto delle possibili ragioni alla base del rifiuto di di Persona_1 incontrare il padre: i vissuti della minore “portano in luce il senso di un diminuito interesse, sul piano concreto, del padre verso di lei sostituito da un impegno e una presenza via via crescenti verso l'altra famiglia”. Durante i colloqui con la ragazza è emersa la sua sofferenza e i servizi concludevano per la mancanza dei presupposti per portare a compimento l'incarico ricevuto dal Tribunale stante la necessità di offrire alla minore l'avvio di un percorso psicologico per l'elaborazione del vissuto doloroso, nonché il rifiuto della stessa di incontrare il padre.
Il giudice disponeva, dunque, che il Consultorio di Padova avviasse un percorso psicologico per la minore in vista di un eventuale riavvicinamento alla figura paterna;
in data 7.11.2024 depositavano relazione nella quale, come detto, davano atto che nelle more gli incontri padre-figlia erano ripresi grazie all'aiuto della madre che fungeva da “supporto e sostegno nella relazione tra la figlia e il padre” e al percorso intrapreso da presso uno psicoterapeuta privato che si è concluso al Persona_1 secondo incontro, a seguito del quale la minore aveva espresso alla madre la propria intenzione di vedere il padre;
da allora i due si sono progressivamente riavvicinati ed è emerso che “ Persona_1
e il padre si incontrano quotidianamente nei giorni feriali nei momenti di trasporto scuola-casa e casa-palestra-casa e che a entrambi tale spazio sembri funzionale e opportuno”.
Nell'ultima relazione del 23.4.2025 è emerso che non è più stata ricercata alcuna figura professionale per un percorso di sostegno psicologico alla minore, stante il suo rifiuto a tal riguardo;
in merito ai contatti padre-figlia l'andamento è rimasto costante rispetto ai mesi precedenti e il rapporto si è rafforzato, anche grazie ad un maggior dialogo tra loro, tant'è che i SS osservavano che: “Il SInor AR a tal proposito appare sereno rispetto alla ritrovata relazione con la figlia e appare propositivo nel continuare a offrire alla stessa il tipo di supporto odierno, proponendo in alcune occasioni momenti di pranzo insieme anche al fratello maggiore”. ARt Ciò premesso, alla luce della ripresa degli incontri e dei contatti tra il SI. e la figlia Persona_1 di quanto relazionato dal Consultorio familiare di Cittadella, nonché della richiesta conforme dei ARt SI.ri e va disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con CP_1 Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, cui verrà assegnata la casa coniugale.
Si rammenta che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore.
Quanto alle frequentazioni con il padre va lasciato alla minore la libertà di scelta circa i tempi e le modalità di permanenza con il padre, nel rispetto dei propri impegni scolastici ed extra scolastici, stante la prossimità alla maggiore età e la concorde richiesta delle parti sul punto.
2.
Quanto ai provvedimenti economici relativi al contributo al mantenimento della figlia minore, entrambe le parti chiedono che venga disposto in capo ad l'obbligo di corrispondere un ARte_1 assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, alla madre entro il 5 di ogni mese.
Il Collegio ritiene congruo tale importo, tenuto conto che svolge attività lavorativa quale ARte_1 docente a tempo indeterminato presso l'istituto “Meucci” di Cittadella percependo uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre lavora con contratto a tempo determinato come Controparte_1
“collaboratrice” presso la società cooperativa “La grande età S.C.S.” di Montebelluna, percependo uno stipendio medio mensile di circa 800,00 euro.
Dalle concordi allegazioni e dalla documentazione prodotta, invece, risulta che il figlio Persona_4 ha raggiunto l'indipendenza economica a decorrere da febbraio 2023; egli ha iniziato a lavorare sin dal 2018-2019 quando decideva di abbandonare gli studi e a partire dal 2023 veniva stabilmente assunto presso la OCM S.p.a. di San Martino di Lupari (PD); pertanto, va disposta la cessazione ARt dell'obbligo di contributo al mantenimento di a carico del SI. a decorrere da febbraio Per_3
2023, così come disposto dal giudice istruttore con i provvedimenti provvisori del 4.10.2023 su accordo delle parti .
3.
Entrambe le parti concordano affinchè la SI.ra percepisca integralmente l'Assegno Unico CP_1 per la figlia al 100%.
Sul punto si è pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità, con ordinanza pubblicata in data
22.2.2025, in senso favorevole alla possibilità in caso di procedimento giudiziale di stabilire che l'assegno unico possa attribuirsi al genitore affidatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Inps n. 23/22.
Nel caso di specie, vista, peraltro, la concorde volontà delle parti, va disposto che la SI.ra CP_1 percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia Persona_1
4.
Quanto alle domande relative all'assegno divorzile chiede che venga confermata la ARte_1 revoca dell'assegno in favore della SI.ra per l'assenza di ogni presupposto al suo Controparte_1 riconoscimento, con decorrenza da ottobre 2022. ARt A fondamento della propria domanda il SI. allega che la SI.ra disoccupata all'epoca CP_1 della separazione, sarebbe rimasta inerte nella ricerca di una stabile occupazione – in particolare, tra marzo 2019 e settembre 2022 - e nulla avrebbe fatto nemmeno per acquisire nuove competenze da spendere nel mercato del lavoro, né per conseguire la patente di guida. ARt Il SI. inoltre, lamentava un progressivo deterioramento della propria capacità economica a partire dalla costituzione nel nuovo nucleo familiare e dalla nascita di in particolare, Per_6 allegava di essere stato costretto a contrarre diversi debiti per far fronte alle spese su di lui gravanti
(mutuo, mantenimento della moglie e dei figli, ecc.) e che in data 29.9.2023 depositava domanda di accesso alla procedura di crisi da sovraindebitamento (cfrr. docc. 40 e 41).
Alì IA dava atto che all'udienza di comparizione del presente giudizio , la stessa SI.ra CP_1 aveva rinunciato all'assegno in proprio favore, talché, su accordo delle parti, il presidente delegato aveva disposto la revoca dell'assegno di mantenimento di € 125,00 a decorrere dall'ottobre del 22, ARt nulla prevedendo in merito all'accollo di parte del mutuo da parte del SI. essendo frutto di autonomia negoziale delle parti. ARt Nelle precisate conclusioni, il SI pertanto, ha chiesto di confermarsi tale statuizione. Di contro, la SI ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Controparte_1 di importo non inferiore ad € 300,00. ARt A fondamento della propria domanda allegava una disparità reddituale rispetto al SI. e di essere riuscita a trovare solo lavori precari di bassa retribuzione a causa della propria età e dell'assenza di qualsivoglia titolo di studio;
inoltre lamentava di aver rinunciato al proprio lavoro (che nel 2007 era a tempo indeterminato) e alla propria carriera lavorativa per consentire al marito di ottenere una cattedra presso l'Istituto di Cittadella, trasferendosi al nord con tutta la famiglia.
Precisava, poi, che in sede di provvedimenti provvisori , la stessa aveva rinunciato al contributo di € ARt 125,00 mesnili, ma non a quello di € 175,00 di accollo della rata del mutuo del SI. ARt La SI.ra lamentava, infine, che a partire da settembre 2022 il SI. cessava di pagare CP_1 completamente l'assegno a favore proprio e dei figli, nonché la rata del mutuo sull'abitazione, costringendola ad intraprendere azioni giudiziarie che si concludevano con la procedura da sovraindebitamento.
Ciò premesso, la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla SI.ra non CP_1
è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, che l'assegno divorzile consta di una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia,, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
Precisato quanto sopra, nel caso di specie è esclusa la componente assistenziale, in quanto, la SI.ra non versa in stato di bisogno, avendo ella reperito, rispetto all'epoca della separazione, stabile CP_1 attività lavorativa. Attualmente, infatti, la convenuta lavora con il ruolo di “collaboratrice” presso la società cooperativa “La grande età S.C.S.” di Montebelluna, sede di Galliera Veneta, percependo uno ARt stipendio medio di circa € 800,00 mensili (cfr. doc. 12 convenuta); di contro il SI oltre ad aver aumentato il proprio carico familiare (con la nascita di una altro figlio) versa in situazione di sovraindebitamento.
Quanto alla componente perequativa, è pur vero che la stessa si è trasferita al nord per seguire il marito, rinunciando al proprio lavoro precedente, ma non ha dimostrato di essersi sufficientemente attivata per reperire stabile occupazione, tenuto conto che all'epoca del trasferimento (2009) la SInora aveva solo 35 anni.
Peraltro, è la stessa SI.ra che in sede di udienza presidenziale aveva rinunciato all'assegno CP_1 di mantenimento a proprio favore, riconoscendo implicitamente la propria autosufficienza.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile della SI va rigettata. CP_1
5.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio si ravvisa una parziale soccombenza della convenuta che giustifica la condanna della stessa alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, compensi medi (€ 1701,00 per la fase di studio, € 1204 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale) in € 2538,67 (1/3 di € 7616,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere la minore nel rispetto delle sue eSIenze e previo accordo con la madre;
2. assegna la casa coniugale a , affinchè vi abiti con la figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
3. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ARte_1 Per_1
l'obbligo di versare a € 350,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre a
[...] Controparte_1 rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
4. dispone che il 100% dell'Assegno Unico per i figli venga percepito integramente da CP_1
;
[...]
5. dispone la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_4 gravante su a partire da febbraio 2023, stante la raggiunta indipendenza
[...] ARte_1 economica dello stesso;
6. rigetta la domanda di di porre a carico di una somma a titolo di Controparte_1 ARte_1 assegno divorzile;
7. condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 ARte_1 complessivi 2538,67 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 29.08. 2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3283/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sara Pierobon ARte_1
ARte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Di Liberto e dell'avv. Elena Baù Controparte_1
ARte convenuta Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. assegnare la casa coniugale cointestata al SI. e alla SI. , a ARte_1 Controparte_1 quest'ultima che vi abiterà con la figlia , ancora minorenne. Persona_1
2. Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza presso la Persona_2 mamma, lasciando alla minore stessa, anche in base ai suoi desideri ed impegni scolastici ed extra scolastici, di decidere i tempi e le modalità di permanenza con il padre.
3. Disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
[...] di € 350,00 da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale.
4. Dichiararsi la raggiunta autonomia economica da parte del figlio della coppia, e Per_3 confermarsi la revoca di ogni obbligo di contribuzione da parte del padre sin da febbraio 2023. 5. Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento concordato al momento della separazione in favore della SI.ra , stante l'assenza di ogni presupposto al suo riconoscimento, con Controparte_1 decorrenza da ottobre 2022”.
Per parte convenuta:
“A) Nel merito in via principale:
1. Sull'assegnazione della casa familiare: ci si associa alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra affinché continui ad abitarvi con i figli. CP_1
2. Sulle modalità di affido della minore : ci si associa affinché venga mantenuto l'affido Persona_1 condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al calendario si chiede stabilirsi che la minore, vista anche l'età della stessa, potrà stare con il papà quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima e previo accordo direttamente tra le parti.
4. Sull'autosufficienza economica del figlio ci si associa alla domanda avversaria così Per_3 come precisata ex adverso nella propria memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 14.09.2023 affinché sia dichiarata, allo stato, la raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne Persona_4
e, conseguentemente, la cessazione di ogni obbligo di contribuzione da parte del padre sin dal febbraio 2023.
5. Sul contributo al mantenimento per la minore : si chiede, nel confermarsi le Persona_1 condizioni concordate in sede di separazione, che venga disposto un assegno di contributo al mantenimento ordinario della minore non inferiore ad euro 350,00 mensili da Persona_1 corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, ciò con decorrenza dal febbraio 2023 (data in cui il figlio è divenuto autosufficiente) Per_3 come statuito al punto 08 della sentenza di separazione. Disporsi, inoltre, che il padre versi il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate come da Protocollo di Codesto
Tribunale.
6. Sull'assegno unico: si chiede che l'Assegno Unico continui ad essere percepito nella misura del
100% da parte della SI.ra . Controparte_1
7. Sull'assegno divorzile: si chiede, nel confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, che venga disposto, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , Controparte_1 ARte_1 sussistendone i requisiti di legge come evidenziato in atti, un assegno divorzile a favore del coniuge di importo non inferiore ad euro 300,00 e/o del diverso ammontare che verrà ritenuto di Giustizia da
Codesto Tribunale, da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT – e ciò entro il giorno quinto di ogni mese. B) In via subordinata - eccezione di compensazione:
Si prende atto della rinuncia di controparte ad ogni domanda di ripetizione di qualsivoglia importo.
Ad ogni modo, a puro titolo prudenziale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo AR Collegio ritenga di condannare la SI.ra a pagare/ripetere qualsivoglia importo al SI. CP_1
AR a qualunque titolo, si chiede, accertato che la SI.ra è creditrice nei confronti del SI. CP_1 della somma di euro 7.010,20 ex art. 192 c.c., come indicato e documentato in atti, che ogni importo eventualmente addebitato alla SI.ra venga posto in compensazione con il maggior credito CP_1 di quest'ultima. Si precisa che la presente non costituisce domanda riconvenzionale bensì semplice eccezione e, pertanto, non è preclusa la riproponibilità della stessa nelle opportune sedi.
C) In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse.
*
E) In via istruttoria orale.
Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che, a far data dall'anno 2018, la SI.ra si rivolgeva alla teste chiedendole aiuto nel CP_1 reperire un lavoro?”
2. “Vero che, in particolare, la teste, sin dal 2018 e fino alla fine del 2022, ha accompagnato con la propria autovettura in varie occasioni (circa una volta al mese) la SI.ra presso le seguenti CP_1 agenzie di lavoro interinale: Kelly IC, HR GR, CO, RA, IT, AN,
Tempor?”
3. “Vero che, in tali occasioni, la teste assisteva ai colloqui tra la SI.ra e gli incaricati delle CP_1 agenzie?”
4. “Vero che gli incaricati delle agenzie riferivano alla SI.ra che non era utile che la stessa CP_1 accedesse con tale frequenza alle sedi e che l'avrebbero richiamata telefonicamente non appena reperita un'opportunità lavorativa?”
5. “Vero che la teste con cadenza settimanale faceva utilizzare alla SI.ra il proprio computer CP_1 per permetterle di consultare i siti internet con le offerte di lavoro?”
6. “Vero che, in tali occasioni, la SI.ra innanzi alla teste, chiamava tutti i numeri di telefono CP_1 reperibili in internet chiedendo un'opportunità lavorativa?”
Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati da 1 a 6:
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_1
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_2
- SI.ra , residente in [...]. Tes_3
* Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: AR 1. “Vero che, dopo la separazione dei SI.ri e il padre ha sempre visto i figli in locali CP_1 pubblici o presso la casa familiare di Galliera Veneta, via Vicenza n. 11?”
2. “Vero che, dopo la separazione dei genitori, il figlio ha vissuto un periodo di Persona_4 disagio manifestando più volte l'intenzione di andare a vivere in Calabria dai nonni materni?”
3. “Vero che la SI.ra nelle occasioni sopra indicate, ha cercato di convincere il minore di CP_1 restare in Veneto e finire gli studi?”
4. “Vero che la SI.ra parlando con i figli, li invita sempre a chiamare il papà e a passare CP_1 del tempo con lui?” 5. “Vero la SI.ra anche dopo il settembre del 2022, ricorda sempre ai CP_1 figli che il padre gli vuole bene?”
6. “Vero che il 24 agosto del 2022 la minore si rivolgeva al fratello Persona_2 Persona_4 in lacrime e gli riferiva che quel giorno il padre, davanti a lei, aveva detto di non avere più soldi per loro e che la casa sarebbe andata all'asta?”
7. “Vero che la minore riferiva di sentirsi pugnalata alle spalle dal padre?”
8. “Vero che a far data dal 2019, comunicava al SI. i lavori dallo stesso Tes_4 ARte_1 intrapresi, il nome del datore di lavoro, i compensi percepiti e le scadenze contrattuali?”
9. “Vero che il SI. nell'anno 2018 aveva riferito ai figli e ARte_1 Persona_1 Persona_4 che nella sua nuova casa non vi era lo spazio necessario per farli dormire, e che, quindi, dovevano vedersi altrove?” AR
10. “Vero che dalla separazione dei SI.ri e la figlia ha dormito dal padre CP_1 Persona_1 una sola volta?”
11. “Vero che in tale occasione la SI.ra e la figlia rano a Napoli?” Controparte_2 Per_5
12. “Vero che, sempre in tale occasione, ha dormito nel lettone con il papà non Persona_1 essendovi altri letti a disposizione?”
Si indica a teste sui capitoli sopra indicati:
- , residente in [...]. Testimone_5
*
F) Ordine di esibizione.
Si chiede che venga ordinato all'attore di produrre i seguenti documenti:
- estratti conto completi del conto MPS 2655 20553;
- estratti conto completi degli ultimi tre anni del conto corrente co-intestato ai SI.ri e ARte_1
richiamato più volte nei documenti allegati da controparte sub 12, 16-27 e 18; Controparte_2 - estratti conto degli ultimi tre anni di tutti gli ulteriori conti correnti intestati e/o cointestati al SI. AR
ed, in particolare, del conto corrente intestato al SI. e richiamato nel documento ARte_1 avversario n. 27”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], ARte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 28.1.2001 a Catanzaro (CZ), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 4, parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli: l'11.7.2001, e il 30.10.2008. Persona_4 Persona_1
Con sentenza n. 906/2019 del 30.4.2019, pubblicata in data 13.5.2019, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra i coniugi provvedendo in conformità alle condizioni concordemente formulate dalle parti nelle more del procedimento.
In data 23.5.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di ARte_1 divorzio, oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
si costituiva in data 22.6.2023, associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 4.10.2023 comparivano entrambe la parti e il Presidente delegato, su loro accordo, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ - Affido congiunto di ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- Assegnazione alla madre dell'abitazione familiare;
- Incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore della minore, in vista della regolare ripresa delle frequentazioni padre-figlia; - Contributo al mantenimento in favore della minore di euro 350 mensili,
a decorrere dal mese prossimo, annualmente rivalutabili in base agli indici istat;
- 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
- 100% degli assegni familiari in favore della moglie;
-
Revoca del contributo al mantenimento di pacificamente autosufficiente, a decorrere da Per_3 febbraio del 2023; - Revoca del contributo al mantenimento in favore della resistente di euro 125 mensili a decorrere da ottobre del 2022; - Nulla quaestio sulla questione dell'accollo da parte del marito della quota parte del mutuo contratto per l'abitazione familiare, frutto di libera contrattazione tra le parti;
” e rinviava all'udienza del 3.4.2024 al fine di verificare la possibilità di cessione della metà dell'abitazione familiare dal marito alla moglie e ordinava ai Servizi Sociali di Cittadella di prendere in carico il nucleo familiare per un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori ed un sostegno in favore della minore ai fini della ripresa di regolari frequentazioni padre- figlia.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto dell'inattuabilità della cessione immobiliare suddetta, poiché pendeva procedura di sovraindebitamento a carico del ARt Sig. aderivano all'avvio di un percorso psicologico e il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia minore da € 350,00 ad € 250,00; quindi, il giudice istruttore, ritenuta l'istanza di modifica inammissibile per mancanza di circostanze sopravvenute, rigettava l'istanza e rimetteva la causa al collegio per la pronuncia della sentenza sullo status.
Con sentenza n. 759/2024 del 5.4.2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con ordinanza di pari data rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 5.12.2024.
All'udienza suddetta, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28.5.2025, disponendo, nelle more, che il Consultorio di Padova continuasse, se necessario, il percorso di sostegno psicologico alla ARt minore al fine di consolidare il riavvicinamento con il padre;
ordinava inoltre al SI. di depositare dichiarazione dei redditi 2024 e documentazione aggiornata sulla procedura di sovraindebitamento.
All'udienza del 28.5.2025, trattata in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire il collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 759/2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , l'oggetto ARte_1 Controparte_1 del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla figlia minore e Persona_1 quelle economiche.
1.
Per quanto concerne i provvedimenti inerenti la figlia si osserva quanto segue. Persona_1
Entrambe le parti chiedono che venga disposto l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e incontri con il padre rimessi alla disponibilità della ragazza.
Tale richiesta concorde delle parti è il risultato di un percorso presso i Servizi Sociali, che veniva disposto da questo Tribunale con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 4.10.2023, conclusosi positivamente con una ripresa dei rapporti tra e il padre a partire dalla primavera del Persona_1
ARt 2024 (prima di allora il rapporto del SI. on la figlia era pressoché inesistente); sia i Servizi sociali che le parti stesse attribuiscono parte dei meriti del suddetto riavvicinamento alla collaborazione della SI.ra il cui supporto ed incentivo sono stati di sostegno e supporto nella relazione padre- CP_1 figlia (cfr. relazione SS del 4.11.2024). ARt Anche la conflittualità tra i SI.ri e è scemata nel corso di causa. CP_1 Nel ricorso introduttivo, infatti il SI. lamentava di essere stato completamente ARte_1 estromesso dalla vita di e dalla madre, la quale li avrebbe coinvolti nella Persona_4 Persona_1 separazione e avrebbe ostacolato il rapporto con il padre adottando un atteggiamento denigratorio ed escludente, oltre che manipolatorio;
il rapporto con entrambi i figli si sarebbe poi ulteriormente ARt incrinato nel 2019, quando si ampliava il neo nucleo familiare del SI. con la nascita di Per_6
ARt figlia del SI. e della sua nuova compagna. ARt Il SI. lamentava, in particolare, di non riuscire a comunicare con la figlia minore la Persona_1 quale gli negava ogni risposta alle chiamate e ai messaggi, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. docc.
6-7 ricorso).
La SI.ra contestava di aver ostacolato il rapporto padre-figli, sostenendo di aver piuttosto CP_1 incentivato gli incontri e di aver financo accolto più volte presso la propria abitazione anche la sorellina allegava che la situazione sarebbe mutata da agosto 2022 a seguito di uno Per_6
ARt spiacevole episodio in cui il SI. vrebbe urlato di non poter più versare l'assegno di mantenimento a moglie e figli e che avrebbe smesso di pagare il mutuo della casa che sarebbe andata all'asta, il tutto in presenza di Persona_1
All'udienza del 4.10.2023 il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti su accordo delle parti che prevedevano, tra l'altro, l'affido congiunto di ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre ed incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore della minore, in vista della regolare ripresa delle frequentazioni padre-figlia.
I servizi sociali prendevano dunque in carico il nucleo familiare e in data 20.3.2024 depositavano una relazione nella quale davano atto delle possibili ragioni alla base del rifiuto di di Persona_1 incontrare il padre: i vissuti della minore “portano in luce il senso di un diminuito interesse, sul piano concreto, del padre verso di lei sostituito da un impegno e una presenza via via crescenti verso l'altra famiglia”. Durante i colloqui con la ragazza è emersa la sua sofferenza e i servizi concludevano per la mancanza dei presupposti per portare a compimento l'incarico ricevuto dal Tribunale stante la necessità di offrire alla minore l'avvio di un percorso psicologico per l'elaborazione del vissuto doloroso, nonché il rifiuto della stessa di incontrare il padre.
Il giudice disponeva, dunque, che il Consultorio di Padova avviasse un percorso psicologico per la minore in vista di un eventuale riavvicinamento alla figura paterna;
in data 7.11.2024 depositavano relazione nella quale, come detto, davano atto che nelle more gli incontri padre-figlia erano ripresi grazie all'aiuto della madre che fungeva da “supporto e sostegno nella relazione tra la figlia e il padre” e al percorso intrapreso da presso uno psicoterapeuta privato che si è concluso al Persona_1 secondo incontro, a seguito del quale la minore aveva espresso alla madre la propria intenzione di vedere il padre;
da allora i due si sono progressivamente riavvicinati ed è emerso che “ Persona_1
e il padre si incontrano quotidianamente nei giorni feriali nei momenti di trasporto scuola-casa e casa-palestra-casa e che a entrambi tale spazio sembri funzionale e opportuno”.
Nell'ultima relazione del 23.4.2025 è emerso che non è più stata ricercata alcuna figura professionale per un percorso di sostegno psicologico alla minore, stante il suo rifiuto a tal riguardo;
in merito ai contatti padre-figlia l'andamento è rimasto costante rispetto ai mesi precedenti e il rapporto si è rafforzato, anche grazie ad un maggior dialogo tra loro, tant'è che i SS osservavano che: “Il SInor AR a tal proposito appare sereno rispetto alla ritrovata relazione con la figlia e appare propositivo nel continuare a offrire alla stessa il tipo di supporto odierno, proponendo in alcune occasioni momenti di pranzo insieme anche al fratello maggiore”. ARt Ciò premesso, alla luce della ripresa degli incontri e dei contatti tra il SI. e la figlia Persona_1 di quanto relazionato dal Consultorio familiare di Cittadella, nonché della richiesta conforme dei ARt SI.ri e va disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con CP_1 Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, cui verrà assegnata la casa coniugale.
Si rammenta che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore.
Quanto alle frequentazioni con il padre va lasciato alla minore la libertà di scelta circa i tempi e le modalità di permanenza con il padre, nel rispetto dei propri impegni scolastici ed extra scolastici, stante la prossimità alla maggiore età e la concorde richiesta delle parti sul punto.
2.
Quanto ai provvedimenti economici relativi al contributo al mantenimento della figlia minore, entrambe le parti chiedono che venga disposto in capo ad l'obbligo di corrispondere un ARte_1 assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, alla madre entro il 5 di ogni mese.
Il Collegio ritiene congruo tale importo, tenuto conto che svolge attività lavorativa quale ARte_1 docente a tempo indeterminato presso l'istituto “Meucci” di Cittadella percependo uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre lavora con contratto a tempo determinato come Controparte_1
“collaboratrice” presso la società cooperativa “La grande età S.C.S.” di Montebelluna, percependo uno stipendio medio mensile di circa 800,00 euro.
Dalle concordi allegazioni e dalla documentazione prodotta, invece, risulta che il figlio Persona_4 ha raggiunto l'indipendenza economica a decorrere da febbraio 2023; egli ha iniziato a lavorare sin dal 2018-2019 quando decideva di abbandonare gli studi e a partire dal 2023 veniva stabilmente assunto presso la OCM S.p.a. di San Martino di Lupari (PD); pertanto, va disposta la cessazione ARt dell'obbligo di contributo al mantenimento di a carico del SI. a decorrere da febbraio Per_3
2023, così come disposto dal giudice istruttore con i provvedimenti provvisori del 4.10.2023 su accordo delle parti .
3.
Entrambe le parti concordano affinchè la SI.ra percepisca integralmente l'Assegno Unico CP_1 per la figlia al 100%.
Sul punto si è pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità, con ordinanza pubblicata in data
22.2.2025, in senso favorevole alla possibilità in caso di procedimento giudiziale di stabilire che l'assegno unico possa attribuirsi al genitore affidatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Inps n. 23/22.
Nel caso di specie, vista, peraltro, la concorde volontà delle parti, va disposto che la SI.ra CP_1 percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia Persona_1
4.
Quanto alle domande relative all'assegno divorzile chiede che venga confermata la ARte_1 revoca dell'assegno in favore della SI.ra per l'assenza di ogni presupposto al suo Controparte_1 riconoscimento, con decorrenza da ottobre 2022. ARt A fondamento della propria domanda il SI. allega che la SI.ra disoccupata all'epoca CP_1 della separazione, sarebbe rimasta inerte nella ricerca di una stabile occupazione – in particolare, tra marzo 2019 e settembre 2022 - e nulla avrebbe fatto nemmeno per acquisire nuove competenze da spendere nel mercato del lavoro, né per conseguire la patente di guida. ARt Il SI. inoltre, lamentava un progressivo deterioramento della propria capacità economica a partire dalla costituzione nel nuovo nucleo familiare e dalla nascita di in particolare, Per_6 allegava di essere stato costretto a contrarre diversi debiti per far fronte alle spese su di lui gravanti
(mutuo, mantenimento della moglie e dei figli, ecc.) e che in data 29.9.2023 depositava domanda di accesso alla procedura di crisi da sovraindebitamento (cfrr. docc. 40 e 41).
Alì IA dava atto che all'udienza di comparizione del presente giudizio , la stessa SI.ra CP_1 aveva rinunciato all'assegno in proprio favore, talché, su accordo delle parti, il presidente delegato aveva disposto la revoca dell'assegno di mantenimento di € 125,00 a decorrere dall'ottobre del 22, ARt nulla prevedendo in merito all'accollo di parte del mutuo da parte del SI. essendo frutto di autonomia negoziale delle parti. ARt Nelle precisate conclusioni, il SI pertanto, ha chiesto di confermarsi tale statuizione. Di contro, la SI ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Controparte_1 di importo non inferiore ad € 300,00. ARt A fondamento della propria domanda allegava una disparità reddituale rispetto al SI. e di essere riuscita a trovare solo lavori precari di bassa retribuzione a causa della propria età e dell'assenza di qualsivoglia titolo di studio;
inoltre lamentava di aver rinunciato al proprio lavoro (che nel 2007 era a tempo indeterminato) e alla propria carriera lavorativa per consentire al marito di ottenere una cattedra presso l'Istituto di Cittadella, trasferendosi al nord con tutta la famiglia.
Precisava, poi, che in sede di provvedimenti provvisori , la stessa aveva rinunciato al contributo di € ARt 125,00 mesnili, ma non a quello di € 175,00 di accollo della rata del mutuo del SI. ARt La SI.ra lamentava, infine, che a partire da settembre 2022 il SI. cessava di pagare CP_1 completamente l'assegno a favore proprio e dei figli, nonché la rata del mutuo sull'abitazione, costringendola ad intraprendere azioni giudiziarie che si concludevano con la procedura da sovraindebitamento.
Ciò premesso, la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla SI.ra non CP_1
è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, che l'assegno divorzile consta di una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia,, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
Precisato quanto sopra, nel caso di specie è esclusa la componente assistenziale, in quanto, la SI.ra non versa in stato di bisogno, avendo ella reperito, rispetto all'epoca della separazione, stabile CP_1 attività lavorativa. Attualmente, infatti, la convenuta lavora con il ruolo di “collaboratrice” presso la società cooperativa “La grande età S.C.S.” di Montebelluna, sede di Galliera Veneta, percependo uno ARt stipendio medio di circa € 800,00 mensili (cfr. doc. 12 convenuta); di contro il SI oltre ad aver aumentato il proprio carico familiare (con la nascita di una altro figlio) versa in situazione di sovraindebitamento.
Quanto alla componente perequativa, è pur vero che la stessa si è trasferita al nord per seguire il marito, rinunciando al proprio lavoro precedente, ma non ha dimostrato di essersi sufficientemente attivata per reperire stabile occupazione, tenuto conto che all'epoca del trasferimento (2009) la SInora aveva solo 35 anni.
Peraltro, è la stessa SI.ra che in sede di udienza presidenziale aveva rinunciato all'assegno CP_1 di mantenimento a proprio favore, riconoscendo implicitamente la propria autosufficienza.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile della SI va rigettata. CP_1
5.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio si ravvisa una parziale soccombenza della convenuta che giustifica la condanna della stessa alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, compensi medi (€ 1701,00 per la fase di studio, € 1204 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale) in € 2538,67 (1/3 di € 7616,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere la minore nel rispetto delle sue eSIenze e previo accordo con la madre;
2. assegna la casa coniugale a , affinchè vi abiti con la figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
3. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ARte_1 Per_1
l'obbligo di versare a € 350,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre a
[...] Controparte_1 rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
4. dispone che il 100% dell'Assegno Unico per i figli venga percepito integramente da CP_1
;
[...]
5. dispone la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_4 gravante su a partire da febbraio 2023, stante la raggiunta indipendenza
[...] ARte_1 economica dello stesso;
6. rigetta la domanda di di porre a carico di una somma a titolo di Controparte_1 ARte_1 assegno divorzile;
7. condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 ARte_1 complessivi 2538,67 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 29.08. 2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi