Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1756\2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA tra
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
nata a San Giorgio a [...] il [...] Controparte_2
nato a San Giorgio a [...] il [...] CP_3
tutti in qualità di eredi del defunto Sig. nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 15.06.2024
tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fiora Petrocchi del Foro di Pistoia ed elettivamente e digitalmente domiciliati presso e nello studio del suddetto difensore sito in Uzzano (PT), in Via Bardelli, n.14, RICORRENTI - Intervenuti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti Claudio Ciancio e Stefania Ciancio presso lo studio dei quali in Napoli alla Via Generale Orsini 46, elett.te domicilia, come da atti
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO L'originario ricorrente ha proposto ricorso contro la società Persona_1 Controparte_4 deducendo di aver lavorato nel periodo di cui al ricorso presso lo stabilimento siderurgico di OL alle dipendenze di diverse società indicate in ricorso e di essere stato CP_5 esposto ad ambiente lavorativo nocivo per la presenza di amianto e altre sostanze tossiche, senza l'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per la salute. Ha dedotto che, in conseguenza di tale esposizione, aveva riportato gravi conseguenze alla salute – mesotelioma pleurico – e che aveva ottenuto il riconoscimento di malattia professionale
Controparte_7
Si è costituita la società convenuta resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce la inammissibilità della domanda, per la totale carenza di allegazione in ordine alla pretesa legittimazione/titolarità e, in ogni caso, deduce la insussistenza della propria legittimazione passiva. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda per essere stata già proposta dal ricorrente analoga domanda contro in giudizio conclusosi con CP_4 conciliazione. Deduce, quindi, nel merito, la totale infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. LA COSTITUZIONE DEGLI EREDI DELL'ORIGINARIO RICORRENTE. LA DECISIONE.
Costituito il contraddittorio, espletata la prova testimoniale e disposta ctu medica, nelle more della convocazione dell'ausiliario del tribunale per chiarimenti sulla perizia depositata, l'originario ricorrente è deceduto. Dichiarato l'evento in udienza, il processo è stato interrotto e quindi riassunto dagli eredi in epigrafe indicati che si sono riportati alle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso. All'udienza dell'11 dicembre 2024, sentite le parti che hanno insistito nelle rispettive posizioni, ritenuto opportuno rinviare la causa per la discussione sulle predette questioni, anche preliminari alla decisione nel merito, sono stati concessi termini per il deposito di note difensive e quindi termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c.. Depositate le note di cui sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Il ricorso originariamente proposto deve ritenersi inammissibile per nullità ai sensi dell'art. 414 n 3 e 4 c.p.c., con particolare riferimento alla carenza delle allegazioni inerenti il titolo della asserita legittimazione della società convenuta. Ritiene invero il tribunale che dall'esame delle allegazioni predette non risultano adeguatamente specificate le vicende successorie all'esito delle quali sarebbe CP_4 divenuta titolare del rapporto di lavoro intercorso con l'originario ricorrente. Parte ricorrente fa, infatti, riferimento – vedi pagina 3 del ricorso, alle circostanze di aver
“lavorato quale dipendente nello stabilimento siderurgico di OL per , per CP_8
, denominata poi e ancora Ilva PA e per OL PA, come Controparte_9 CP_8 risulta dall'estratto contributivo Inps (all2) e dai curricula professionali rilasciati dalla resistente e da OL PA (all3). , denominata Ilva PA, venne incorporata da CP_8 [...]
, a sua volta incorporata da;
OL PA è stata pure incorporata CP_10 CP_4 da come risulta dalle visure allegate (all4 all5 all6 all7).” CP_4
Con tali allegazioni parte ricorrente sembra, in primo luogo, fare riferimento al fatto di aver lavorato per tutte le società datrici di lavoro indicate – e quindi da ultimo per la CP_4
circostanza evidentemente incompatibile con la deduzione circa l'epoca di
[...] costituzione della società convenuta, successiva alla dedotta data di cessazione del rapporto di lavoro. Deve, in secondo luogo, essere evidenziato che ove si intenda che la chiamata in giudizio della convenuta è avvenuta quale “successore” le allegazioni introduttive appaiono generiche non risultando specificato, quanto meno, la esatta denominazione delle società indicate nel periodo dedotto nonché le precise vicende modificative ed estintive della compagine societaria tali da indurre a individuare la quale responsabile dei fatti CP_4 verificatisi in costanza di lavoro. Deve ritenersi, in senso contrario, che le predette allegazioni non riportano in maniera chiara le vicende della né dei rapporti di essa con la Controparte_8
e successivamente, nuovamente con e, quindi, con la Controparte_9 Controparte_8
Ilva s.p.a., tenuto conto che sembra farsi riferimento a mero cambio di denominazione dall'una all'altra società e non ad altri non menzionati processi successori.
La genericità e insufficienza delle allegazioni non può, del resto, essere sostituita dalle risultanze di cui alla produzione documentale, attenendo esse al piano probatorio, distinto, processualmente e logicamente, dal piano delle allegazioni. Le risultanze probatorie possono essere utilizzate solo a sostengo di allegazioni idonee e sufficienti a rendere chiaro il titolo della domanda.
Per completezza si richiamano, anche ex art. 118 disp att c.p.c., i precedenti di merito e di legittimità su questioni specifiche e analoghe alla presente e in particolare la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n.2497\2022 nonché Cass. 4380\2024 di conferma della stessa. Deve, per quanto sopra, ritenersi che la chiamata in causa della , quale successore CP_4 della datrice di lavoro risulta affetta da insanabile nullità.
Il rilievo della nullità e della conseguente inammissibilità del ricorso assorbe ogni valutazione nel merito della pretesa azionata.
Ritiene il tribunale, anche per la rilevanza della fattispecie, di dover evidenziare che la presente pronuncia non preclude la possibilità di una riproposizione della domanda in termini idonei a consentire una individuazione delle vicende fattuali delle modifiche della originaria compagine societaria, necessarie ad uno scrutinio sulla sussistenza di una responsabilità a titolo successorio.
La natura della decisione e la complessità delle questioni, anche preliminari, esaminate induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della Ctu, resa nel giudizio, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite;
liquida le spese di CTU, come da separato decreto.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli, 3.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo