Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21062 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12385 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Nocera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“- del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, in data 24.08.2022 e notificato in pari data, prot. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D.lgs. n. 286/98”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Beirut il 24 agosto 2022 (prot. -OMISSIS-), con il quale è stata respinta la sua richiesta di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 del decreto legislativo n. 286/1998.
La ricorrente ha avuto modo di precisare di essersi laureata presso la Beirut Arab University in Science in Human Nutrition and Dietetics e di aver presentato domanda per essere ammessa al Master biennale in “Food Safety and Food Risk Management” presso l’Università degli studi di Parma.
A seguito dell’ammissione al citato percorso di studi, l'interessata ha presentato una domanda per l’ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio universitari.
Detta domanda è stata respinta dall’Ambasciata d’Italia a Beirut, con provvedimento del 24 agosto 2022, nell’ambito del quale l’Amministrazione ha evidenziato l’insufficienza della documentazione relativa alla situazione socio-economica della famiglia e, ancora, che “la sua intenzione di fare rientro nel Suo Paese di provenienza non può essere stabilita con certezza; dubbia finalità di viaggio;”
Nell’impugnare i provvedimenti in epigrafe citati e con un’unica ma articolata censura, si sostiene la violazione dell’art. 3 legge. n. 241/1990, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, nonché la violazione degli artt. 4, comma 2 - 3, 5, comma 5, 39 e 39- bis del D del decreto legislativo n. 286/1998 e dell’art. 5 del D.P.R. 394/1999; a parere della ricorrente sussisterebbero tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di visto, disponendo di risorse economiche adeguate per far fronte alle proprie necessità nel periodo in cui dovrà intraprendere il percorso universitario in Italia.
Si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contestando le argomentazioni preposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 22 novembre 2022 e con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere l’unica censura proposta e con la quale si sostiene che la ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 286/1998, avendo depositato un’attestazione della Bank of Beirut, dalla quale si desumerebbe che la ricorrente avrebbe la disponibilità della somma di 6.500,00 dollari, oltre a garanzie finanziarie prestate da parti e amici e, ancora, che risulterebbe titolare di una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri e un biglietto aereo a/r.
1.2 Ne consegue come sarebbero prive di fondamento le altre motivazioni alla base del diniego e riferite al c.d. “rischio migratorio”, avendo l'interessata dimostrato di avere il proprio centro di interesse in Libano.
1.3 Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.
1.4 È necessario premettere che l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 prevede che “[…] l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno […] ”.
1.5 Con riferimento a detta disposizione si è formato un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza (TAR Lazio, n. 2934/2011; n. 4032/2012; n. 6708/2012).
1.6 Anche di recente si è affermato che “tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è anche inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, al fine di assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché a evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto indigenti” (T.A.R. Campania, Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 4390).
1.7 Per quanto riguarda il requisito relativo alla disponibilità economica l’Amministrazione ha evidenziato, senza risultare contraddetta, che per nessuno dei conti correnti, dedotti a sostegno della domanda, siano rilevabili operazioni o depositi mensili di uno stipendio.
1.8 La ricorrente non ha dimostrato di possedere un conto in banca intestato al proprio nucleo familiare di riferimento, nel quale fossero presenti versamenti mensili, suscettibili di attestare la possibilità di ricevere periodicamente sostegno economico dalla famiglia per mantenersi in Italia.
1.9 A tal fine non deve ritenersi sufficiente la disponibilità alla “presa in carico” della sorella, in quanto si riferisce ad un conto non in "fresh Dollars", unica tipologia di conto corrente che in Libano consenta di prelevare o inviare denaro.
2. Altrettanto non dirimente è il documento di presa in carico di una cugina della ricorrente, residente in [...], in relazione alla quale l'istante non fornisce prova di alcun rapporto di parentela.
In ogni caso la normativa italiana sui visti per studio/immatricolazione universitaria non consente di accettare conti in banca o dichiarazioni di garanzie economiche da parte di persone non appartenenti allo stretto nucleo familiare.
2.1 Anche con per quanto attiene la posizione professionale dei genitori della richiedente, non sono stati forniti documenti sul loro impiego e, ciò con l’effetto che è risultata ancora meno credibile la capacità dei genitori di far fronte agli studi della figlia in Italia.
2.2 È noto d’altronde che, secondo precedenti pronunce, la verifica spettante all'amministrazione non si limita infatti al mero controllo del saldo del conto corrente dell'istante, ma deve spingersi a valutare in maniera più ampia la consistenza, la provenienza, l'andamento delle risorse ai fini dell'accertamento della solidità delle garanzie economiche fornite in sede di domanda di visto (T.A.R. Lazio, sez. III, 14 gennaio 2022, n. 4108).
2.3 Sulla base di detti elementi l’Amministrazione ha desunto l’esistenza del c.d. rischio migratorio e, ciò nell’espressione di una valutazione discrezionale che fa ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari (in questo senso si veda T.A.R. Lazio, Sez. stralcio, 12 giugno 2024, n. 11895).
2.4 In conclusione l’infondatezza di tutte le argomentazioni proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN DA, Presidente
AN IC, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | IN DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.