Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/02/2026, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2024, proposto da GI De Biasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 31412 del 16.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1. Premette in fatto:
- di aver conseguito un titolo di specializzazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado presso l’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures in Romania nel 2022, dopo aver conseguito in Italia il diploma di Laurea magistrale in Promozione dell’Italia all’estero (LM-38) conseguita in data 18.04.2013 presso l’Università di Perugia nel 2013;
- di aver proposto, in data 20.7.2022, istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero ai sensi del D. Lgs. 206/2007 n. 36396, acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 1535 del 17.1.2023, ai fini dell’esercizio della professione di docente su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in relazione alle classi AB24 (Lingua straniera - inglese) e AB25 (Lingua e cultura straniera - inglese);
- che a fronte dell’inerzia dell’amministrazione convenuta in merito alla istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, ha proposto ricorso avverso il silenzio conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 11509/203 con la quale il Ministero è stato obbligato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
- che in data 11.3.2024 riceveva un preavviso di rigetto al quale replicava inviando documentazione a riscontro e chiedendo una proroga per il rilascio della Adeverintia;
- che riceveva infine il provvedimento di diniego impugnato, adottato il 16.7.2024.
Il menzionato diniego è basato sulla seguente motivazione: “[…] la Scrivente non ha ricevuto l’ulteriore, necessaria documentazione di seguito riportata: - l’Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno), recante l’indicazione della disciplina che Lei può insegnare e quella della fascia di età di riferimento degli alunni cui l’insegnamento è rivolto; - idonea documentazione attestante la durata legale dei percorsi formativi c.d. Nivel I e Nivel II ”.
1.2. A sostegno del ricorso, il ricorrente formula diversi motivi di ricorso con cui, in sintesi:
- contesta il difetto di istruttoria e l’omessa valutazione del certificato di completamento della formazione, anche sotto il profilo della omessa motivazione;
- ritiene che sia mancata la valutazione e comparazione del percorso di formazione del ricorrente;
- si contesta, inoltre, il mancato rispetto dei principi enunziati dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria.
1.3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto solo formale il 20.5.2025.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 8.10.2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza n. 4553/2024, non appellata.
Alla successiva udienza pubblica del 3.6.2025, la Sezione ordinava incombenti istruttori.
In vista della trattazione del merito del ricorso, parte ricorrente depositava ulteriore documentazione relativa al titolo estero.
2. – Alla udienza pubblica del 4.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e termini di cui appresso.
3.1 – Occorre esaminare anzitutto la parte di motivo di ricorso relativo alla violazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19-22 del 2022, oltre che al difetto di istruttoria e alla violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 per non aver valutato il percorso di formazione del ricorrente, anche ai fini delle misure compensative, limitandosi a rilevare l’assenza – da parte del diniego di riconoscimento impugnato – della attestazione del Ministero rumeno “recante l’indicazione della disciplina che [il ricorrente] può insegnare e della fascia di età degli alunni”.
3.1.1. – Rilevata l’assenza di deduzioni sul punto da parte dell’amministrazione resistente, il Collegio osserva, in linea generale, che l’istanza del ricorrente è volta ad ottenere il riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo, e il Ministero mostra di applicare a tali istanze le norme della direttiva n. 2005/36/CE come recepita dal d. lgs. n. 206/2007, in quanto espressione dei principi di libera circolazione e di proporzionalità di cui al TFUE, come notato anche dal Consiglio di Stato nelle menzionate sentenze di Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia UE (per tutte, v. sentenza 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaalija terveysalan lupaja valvontavirasto, par. 38: “Quindi, in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, ma che rientra in quello dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C 166/20, EU:C:2021:554, punti 34 e 38)” nonché sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard).
In altri termini, le previsioni della Direttiva appaiono applicabili in via analogica ai procedimenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali che rientrano nel campo di applicazione delle regole del TFUE (anche se non specificamente della Direttiva), perché le prime rappresentano una declinazione delle seconde.
3.1.2. – Chiarito quanto sopra può passarsi ad esaminare la fattispecie concreta di cui al ricorso in epigrafe.
In punto di fatto va precisato che parte ricorrente, tra i documenti prodotti in atti, allega alcune certificazioni (anch’esse denominate Adeverinta), quali (doc. 2 e ss.): i) la certificazione del 30.6.2022, rilasciata dall’università romena che attesta la frequenza e il completamento del Corso post-universitario di “Programma di formazione psicopedagocia, I Livello (iniziale)” abilitante all’esercizio della professione docente dell’istruzione pre-universitaria, con superamento dell’esame finale, e recante gli esami effettuati oltre i 35 crediti formativi; ii) la certificazione del 4.7.2022, rilasciata dall’università romena che attesta la frequenza e il completamento del Corso post-universitario di “Programma di formazione psicopedagocia, II Livello (approfondimento)” abilitante all’esercizio della professione docente dell’istruzione pre-universitaria, con superamento dell’esame finale, e recante gli esami effettuati oltre i 30 crediti formativi; iii) l’attestazione del 18.3.2024 di svolgimento del tirocinio formativo specialistico, rilasciata dalla medesima università.
Il Ministero, a fronte di tali titoli, ritiene imprescindibile che il ricorrente produca altresì “l’Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (cioè la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno), recante l’indicazione della disciplina che Lei può insegnare e della fascia di età degli alunni a cui Lei può insegnare”, senza spiegare per quali motivi le certificazioni dei titoli di formazione universitari non siano sufficienti al fine di poter procedere alla valutazione della domanda di riconoscimento.
3.1.3. – Ciò premesso, il Collegio rileva che la motivazione del diniego impugnato sopra riportata, assumendo come requisito indispensabile per procedere a valutare l’istanza di riconoscimento la produzione della c.d. Adeverinta ministeriale, attestante il diritto all’insegnamento, appare palesemente contrastante con la disciplina europea, come anche ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022).
Infatti, proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022), il Consiglio di Stato ha affermato che:
- l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;
- “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”
Sulla base di quanto appena esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
Tali principi – ad avviso del Collegio – devono essere ribaditi anche nel caso di specie, trovando il loro fondamento nella normativa di fonte europea che governa la procedura di riconoscimento oggetto della controversia, come si argomenterà di seguito, anche in risposta alle deduzioni di parte resistente.
Pertanto, conformemente a quanto statuito dallo stesso giudice di appello, “ quale che sia il corredo di titoli presentato dall’istante (e cioè a prescindere dal fatto che quest’ultimo presenti un titolo di abilitazione all’esercizio della professione all’estero, oppure soltanto alcuni titoli formativi conseguiti sempre all’estero) quel che rileva è che residua comunque uno spazio di discrezionalità tecnica del Ministero nel valutare se (e in che misura) l’insieme di titoli, diplomi ed esperienze professionali maturate all’estero, sia sostanzialmente equivalente rispetto al percorso formativo richiesto in Italia ai fini dell’esercizio della professione regolamentata. ” (Cons. S.t, VII, n. 8629/2025).
Ciò nel caso di specie, non è avvenuto, non avendo l’Amministrazione provveduto a svolgere alcuna valutazione sulla documentazione allegata, sia in fase di istanza, sia a seguito della integrazione a riscontro del preavviso di rigetto.
Eppure, la certificazione di Nivel 1 e 2 depositata dal ricorrente, che include i programmi formativi completi, dà conto di un percorso di formazione svolto nel campo disciplinare della Filologia, con ottenimento di crediti formativi che non appare considerata dall’amministrazione. In particolare, secondo il piano di studi allegato, i percorsi di formazione e di abilitazione si sono svolti su un programma generale e uno specialistico, che nel caso del ricorrente si è svolto appunto nel campo di specializzazione, in astratto coerente con la classe di concorso per cui ha chiesto il riconoscimento.
3.1.4. – L’assunto su cui si basa il provvedimento, ossia la ritenuta indispensabilità in astratto della Adeverinta ministeriale, risulterebbe altresì in contrasto con il principio di proporzionalità, in presenza della possibilità offerta dalla Direttiva di disporre misure compensative, che appaiono modulabili in funzione della formazione conseguita, come emergente dal compendio documentale offerto (e che possono in teoria giungere sino a tre anni di tirocinio formativo, oltre che prevedere una formazione complementare; cfr. art.14 della Direttiva). Tale tirocinio (definito come “esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare”; art. 3 della Direttiva) consente – nel rispetto del principio di proporzionalità e con l’obiettivo di favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica – di colmare proprio quella “evidente differenza che intercorre tra la conoscenza di una determinata materia (fatto attestato dal diploma di laurea) e saperla insegnare (fatto attestato dal titolo abilitante)”, rilevata nella sentenza Consiglio di Stato, VII, n. 2661/2024, senza avallare aprioristici meccanismi di rifiuto di riconoscimento, basati sulla carenza della Adeverinta ministeriale.
Tale ultima considerazione non deve essere tuttavia interpretata nel senso che la carenza della Adeverinta ministeriale debba sempre condurre ad un riconoscimento dell’istanza previe misure compensative, dovendosi in ogni caso valutare in concreto il percorso formativo e abilitativo del richiedente nella sua complessità, ben potendo risultare che – a prescindere o meno dalla presenza della Adeverinta – il titolo formativo non possa essere in alcun modo riconosciuto (ad esempio, in caso di non pertinenza della laurea o del percorso compiuto alla classe di concorso richiesta).
In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della Amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l’assenza dell’Adeverinta ministeriale non può di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l’Amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch’essi certificati con distinte Adeverinta e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
In base ai principi ora richiamati – e in accoglimento del motivo di ricorso – deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
3.2. – Procedendo nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso, le conclusioni raggiunte in tema di natura e funzione della Adeverinta non possono non riflettersi sulla legittimità del procedimento istruttorio seguito dalla Amministrazione nel caso di specie.
3.2.1. – In primo luogo va rilevata la ordinarietà dei termini processuali fissati dal disposto di cui all’art. 51 della Direttiva e all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 – in assenza di espressa indicazione nel senso della loro perentorietà.
3.2.2. – Quindi, ritenuta la possibilità di integrazione documentale da parte della Amministrazione (ex art. 2, comma 7, 6, comma 1, lett. b) e art. 10 bis, l. n. 241/1990), occorre osservare come l’inadempimento alla richiesta istruttoria – peraltro suscettibile di proroga ovvero di sospensione secondo i generali principi di proporzionalità e di favor in tema di libertà di circolazione prevista dalla Direttiva e dal Trattato – non può comunque condurre ex se al rigetto dell’istanza.
Infatti – come considerato al precedente paragrafo 3.1 – qualora venga presentato un titolo di formazione ai sensi dell’art. 13 della Direttiva, l’Amministrazione deve comunque valutare il percorso formativo del richiedente, come richiesto dall’Adunanza Plenaria, per successivamente decidere se riconoscere il titolo, disporre misure compensative anche nel massimo previsto dalla normativa europea, ovvero respingere motivatamente l’istanza.
A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, l’amministrazione non ha seguito la procedura prevista dalla Direttiva, che all’art. 51 (rubricato “Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali”) stabilisce: “1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo. 3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale” (in senso analogo è la disciplina recata dall’art. 16 del d. lgs. 206/2007).
Rilevato che l’Adeverinta ministeriale è passibile di richiesta di integrazione documentale (alla luce delle norme procedurali applicabili e come mostra di ritenere la stessa amministrazione che la ha infatti richiesta in corso di procedimento al ricorrente), deve notarsi che la previsione del menzionato art. 51 della Direttiva (e del corrispondente art. 16 del d.lgs. n. 206/2007) è chiara nell’imporre allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza. A questo punto lo Stato membro destinatario dell’istanza deve concludere la procedura entro tre mesi, a far data dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’interessato.
3.2.3. – Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione è rimasta in una prima fase inerte per più di un anno, costringendo il ricorrente a ricorrere al giudizio ex art. 117 c.p.a. e, successivamente, ha assegnato termini perentori di un mese al richiedente per completare la sua documentazione, ed infine non ha accettato le istanze di proroga inoltrate per ottenere il certificato di Adeverinta richiesto, denegando infine il riconoscimento e senza valutare la parziale intervenuta integrazione.
Risulta, infatti, che in risposta al riscontro alla richiesta di integrazioni e al successivo preavviso di rigetto, la ricorrente ha dichiarato di aver presentato istanza al Ministero romeno per il rilascio del certificato adeverinta – richiedendo una sospensione del termine per produrlo – oltre ad allegare documentazione inerente le ulteriori richieste del Ministero, quali i certificati di completamento degli studi, con apostille, nonché indicazioni circa la durata legale e i CFU ottenuti.
La condotta procedimentale seguita dall’amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa e non essendo in ogni caso originariamente stabilita da parte dell’amministrazione, l’indispensabilità della adeverinta ai fini della stessa ammissibilità della istanza di riconoscimento.
Né al contrario si può ritenere legittima tale condotta sulla base della circostanza per cui il rigetto non impedirebbe il deposito di una nuova istanza completa della documentazione.
Oltre alla duplicazione di procedimenti amministrativi e istanze, che si aggiungerebbero al numero rilevante di istanze in corso di esame, deve rilevarsi l’effetto negativo che il diniego di riconoscimento è suscettibile di riverberare sulla partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali, nonché alle procedure di formazione delle GPS, alle quali il Ministero sia in sede di concorsi ordinari, sia di formazione delle graduatorie GPS, consente la partecipazione con riserva, in pendenza di riconoscimento del titolo di ammissione (cfr. art. 3, co. 4, D.D. n. 499/2020, art. 4, co. 5, D.D. n. 2575/2023, art. 7, co. 1, lett e), O.M. n. 112/2022 e O.M. n. 88/2024).
Pertanto, seppure i termini previsti dalle norme nazionali siano da ritenersi ordinatori, così come quelli previsti dalla Direttiva e dalla normativa di attuazione, il mancato rispetto di tali termini non può rimanere senza effetto rispetto agli obblighi gravanti sul richiedente, che devono in conseguenza essere modulati, anche in ossequio ai principi di correttezza e buona fede invocati dalla stessa amministrazione (cfr. nello stesso senso, Cons. St., VII, n. 7939/2025)..
3.2.5. – Pertanto, in accoglimento delle censure del ricorso, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche nella parte in cui rigetta l’istanza senza valutare le integrazioni documentali inviate dal ricorrente, né l’istanza di proroga dei termini per produrre l’adeverinta ministeriale, nelle more richiesta dal ricorrente all’autorità romena, al fine di adempiere all’istanza istruttoria del Ministero.
3.3. Con riguardo ai restanti motivi di ricorso, relativi all’illegittimità del diniego nella parte in cui è motivato sulla base della assenza di idonea documentazione attestante la durata legale della formazione seguita per i corsi Nivel I e Nivel II), il Collegio rileva quanto segue.
Occorre preliminarmente chiarire che, di per sé, la dichiarazione di conformità rappresenta un adempimento richiedibile a chi insta per il riconoscimento di un titolo professionale o di un titolo formativo conseguito all’estero, trattandosi di un adempimento agevole e non sproporzionato rispetto alla Direttiva ed al TFUE.
Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta avanzata nel corso del procedimento e assunta come motivo ostativo al medesimo da parte del Ministero, appare duplicare un adempimento già effettuato dalla ricorrente nell’ambito della istanza di riconoscimento dei titoli, che in calce presenta, nel modulo predisposto dall’amministrazione stessa, la formula di assunzione di responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 in merito alla falsità degli atti ed alle dichiarazioni mendaci.
In secondo luogo, in riscontro alla richiesta di integrazione del 13.3.2024 (con cui l’amministrazione aveva avanzato la richiesta per la prima volta), la ricorrente ha dichiarato di aver richiesto l’informazione relativa alla durata legale del corso alla competente autorità estera e che, in ogni caso, tale elemento appare ritraibile dal certificato degli studi compiuti, in cui si evince sia l’anno accademico di riferimento, con le date dell’esame finale, sia il numero di crediti che ha conseguito in esito a tali corsi (ogni credito quantifica l’impegno necessario per acquisire una particolare competenza in termini di ore-impegno dello studente).
Inoltre, posto che la richiesta dell’amministrazione sorge da un dubbio generato dalla documentazione rilasciata dall’università, si rileva come in simili casi di “dubbio”, la Direttiva prevede che “lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro” (art. 50 della Direttiva), incombente che non pare essere stato svolto.
In ogni caso, anche in tal caso assumono rilevanza le misure compensative prescrivibili ai sensi della Direttiva e volte a colmare la formazione qualora il Ministero abbia fondato motivo di ritenere che la relativa durata o consistenza non sia sufficiente, nella comparazione con quella nazionale.
Pertanto, anche sotto il profilo in esame il provvedimento impugnato merita di essere annullato.
4. – In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Ne deriva che l’amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza della ricorrente tenendo in considerazione i principi sopra esposti, nonché gli atti dalla stessa depositati – anche in corso di causa – che la medesima avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti Uffici del Ministero.
5. – In considerazione della peculiarità e novità delle questioni risolte, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI RO | RO TT |
IL SEGRETARIO