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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2042/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2042 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Cerio opponente
E
in persona del l.r.p.t. (C.F. ), rappresentata e CP_1 P.IVA_1 ti RC PE e GH opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la Parte_1 fase di merito dell'opposizione successiva all'esecuzione immobiliare, ex art. 615 comma 2 c.p.c., iscritta al n. R.G.E. 30/2020 dell'intestato Tribunale, conclusasi, quanto alla fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva.
In punto di diritto ha sostenuto:
- l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto;
- l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto tale non può essere considerato, ex art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo stipulato in data 15.10.2004, trattandosi di mutuo “condizionato”;
- la nullità del metodo di calcolo con ammortamento cd. “alla francese”;
- la nullità del TAEG come determinato in contratto;
- la non debenza di spese, oneri e commissioni calcolate fino alla naturale scadenza del rapporto, sul presupposto dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto per risoluzione.
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Ha dunque chiesto: in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
nel merito dichiararsi l'invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, con conseguente inefficacia di tutti gli atti posti in essere dalla creditrice e/o ad esso consequenziali;
disporsi il ricalcolo degli interessi con metodo cd. “all'italiana”, al tasso determinato ex art. 117 TUB;
sottrarre dalle somme che si accerteranno, a seguito di CTU, essere ancora dovute, quelle spese/oneri e commissioni calcolate sino alla naturale scadenza del rapporto, e dunque non dovute.
Si è costituita l'opposta contestando specificamente tutte le CP_1 censure ex adverso formulate e chiedendo il rigetto sia dell'istanza, avanzata in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che dell'opposizione.
Con ordinanza del 3.03.2022 è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico-contabile.
All'udienza del 26.05.2025 (la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice, al quale la causa, in precedenza nella titolarità di altro giudice, è stata riassegnata a far data dal 15.01.2025), sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Occorre premettere che il titolo esecutivo azionato dall'opposta nel caso di specie è un contratto di mutuo fondiario, stipulato a rogito del Notaio dott. (Rep. n. 194268; Racc. n. 45177), in data 15.10.2004, Persona_1 tra la e . Controparte_2 Parte_1
Le condizioni economiche del contratto risultano essere state dettagliatamente indicate nel contratto, nonché negli Allegati A (capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario), B (piano di ammortamento) e C (documento di sintesi), e vengono di seguito riepilogate (nei limiti di quelle che in questa sede interessano):
- Importo finanziato: euro 100.000,00;
- Durata: 25 anni;
- Tasso d'interesse: fisso del 3,276% nominale annuo per il primo anno di ammortamento, quindi opzione tra tasso fisso (pari all'Interest Rate Swap lettera euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,400 punti annui) e tasso variabile (pari al tasso EURIBOR 6 mesi tasso 360 maggiorato di 1,500 punti annui).
E' previsto l'esercizio dell'opzione tra tasso fisso e variabile, da parte della parte mutuataria, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Banca mutuante almeno 60 giorni prima di ciascuna delle seguenti scadenze: al termine del primo, quinto, settimo, decimo, quindicesimo, ventesimo anno,
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nonché l'applicazione del tasso prescelto (determinato in base ai criteri suindicati) per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, fino alla successiva scadenza.
In mancanza della suddetta comunicazione alle scadenze di cui sopra, è poi prevista l'applicazione, per il periodo immediatamente successivo, del tasso variabile, determinato in base al criterio sopra indicato;
- Modalità di rimborso: n. 300 rate mensili, comprensive di capitale e di interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese.
***
Occorre altresì premettere che la causa può essere risolta sulla base della mera risoluzione di questioni di diritto, attività che spetta al giudice e non al consulente tecnico d'ufficio.
Ritenuta dunque superflua la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio dal giudice in precedenza titolare della causa, lo scrivente giudice non se ne avvarrà quale supporto ai fini della formazione del proprio convincimento.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono.
I. Non può essere condivisa la doglianza relativa all'asserita improcedibilità dell'azione esecutiva, per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto.
Come condivisibilmente rammentato dall'opposta, infatti, atteso che il credito è pacificamente fondiario, è applicabile nel caso di specie il disposto di cui all'art. 41 TUB comma 1, per cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
II. Parte opponente sostiene poi l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo stipulato in data 15.10.2004 sarebbe un mutuo
“condizionato”, stante il disposto di cui all'art. 2 del contratto, mediante il quale è stata prevista la costituzione, da parte del mutuatario, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, finchè non sia stata giustificata alla banca, entro il termine di 90 giorni, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscriversi, e fino all'adempimento della condizione determinata dall'assicurazione dell'immobile ipotecato.
Anche tale ulteriore doglianza non merita condivisione.
In primo luogo, si osserva che la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non è idonea ad escludere l'intervenuta datio rei, quale elemento costitutivo del contratto di mutuo.
Dall'esame del contratto si evince infatti che la banca mutuante ha effettivamente erogato, all'atto della relativa sottoscrizione, l'intera somma concessa in prestito: all'art. 1 del contratto si legge che la banca ha consegnato
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alla parte mutuataria “un mandato, emesso sulle casse della banca mutuante stessa, contenente l'ordine di versare ad essa parte mutuataria la somma di euro 100.000,00, della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”.
Anche la Suprema Corte ha già da tempo chiarito che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015).
E' stato altresì in più occasioni precisato che al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 52 del 03/01/2023).
Ebbene, nel caso di specie le predette condizioni risultano essersi verificate, atteso che, come visto, il mutuatario risulta aver conseguito la disponibilità delle somme di cui trattasi (e dunque deve ritenersi realizzata la "traditio" del danaro, con conseguente effettiva insorgenza del credito in capo al mutuante), ed aver rilasciato la relativa quietanza nello stesso contratto di mutuo.
Si segnala poi che sulla questione che in questa sede occupa sono di recente intervenute, a dissipare ogni dubbio, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5968 del 06/03/2025, resa sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, affermando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
In motivazione la Corte ha chiarito che la costituzione della somma mutuata in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), costituisce un patto accessorio rispetto al contratto di mutuo, che attiene all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e che regola le modalità di concreta libera disponibilità della medesima.
Trattasi di un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede, che non è tuttavia, di per sé, in grado di incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione
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restitutoria del mutuatario, e pertanto non impedisce che rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata.
Ne deriva che, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
III. Parte opponente ha poi sostenuto la nullità del metodo di calcolo con ammortamento cd. “alla francese”, dalla quale deriverebbe la nullità del TAEG come determinato in contratto e la necessità di ricalcolare gli interessi con metodo cd. “all'italiana”, al tasso determinato ex art. 117 TUB.
Nello specifico, secondo la prospettazione dell'opponente, posto che l'ammortamento cd. “alla francese” può aver luogo sia in regime di capitalizzazione semplice che in regime di capitalizzazione composta, e che nel contratto in esame non è stato specificato quale delle due tipologie di calcolo abbia trovato effettiva applicazione, ne deriverebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse, per violazione dei disposti di cui agli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.
La censura non merita condivisione.
Deve infatti escludersi che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti una invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che l'opponente è stato posto nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella loro interezza, come chiaramente individuate nel corpo del contratto medesimo, e come risultanti anche dal piano di ammortamento allegato, debitamente sottoscritto dal nel quale peraltro è indicato espressamente che il Pt_1 tipo di ammortamento sarebbe stato quello “francese”.
Si osserva che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga dunque a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa.
Ciò posto, deve rilevarsi che la legittimità del sistema di ammortamento qui in discussione ha trovato piena conferma con la recente pronuncia delle SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024.
In motivazione la Corte ha significativamente chiarito che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta
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con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Di conseguenza, una doglianza che faccia leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Premesso che il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di norma, da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto, la Corte ha altresì affermato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Ha quindi concluso nel senso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Anche in merito al profilo dell'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità parziale della relativa clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.) la Corte ha fornito risposta negativa, sostenendo che un piano di rimborso che contenga, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (come quelli che vengono in esame nel caso di specie), è tale da soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Come precisato nella pronuncia in esame, si deve quindi “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
IV. Parimenti deve essere rigettata, in ragione della sua estrema genericità, la censura relativa alla non debenza di spese, oneri e commissioni calcolate fino alla naturale scadenza del rapporto, sul presupposto dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto per risoluzione.
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Non è dato comprendere, infatti, nemmeno a quali voci l'opponente faccia specificamente riferimento.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia (determinato sulla base del valore del credito per cui si procede), tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, secondo i parametri medi.
In ragione della soccombenza, anche le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. NA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. PONE definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Così deciso in Campobasso, in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2042 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Cerio opponente
E
in persona del l.r.p.t. (C.F. ), rappresentata e CP_1 P.IVA_1 ti RC PE e GH opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la Parte_1 fase di merito dell'opposizione successiva all'esecuzione immobiliare, ex art. 615 comma 2 c.p.c., iscritta al n. R.G.E. 30/2020 dell'intestato Tribunale, conclusasi, quanto alla fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva.
In punto di diritto ha sostenuto:
- l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto;
- l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto tale non può essere considerato, ex art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo stipulato in data 15.10.2004, trattandosi di mutuo “condizionato”;
- la nullità del metodo di calcolo con ammortamento cd. “alla francese”;
- la nullità del TAEG come determinato in contratto;
- la non debenza di spese, oneri e commissioni calcolate fino alla naturale scadenza del rapporto, sul presupposto dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto per risoluzione.
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Ha dunque chiesto: in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
nel merito dichiararsi l'invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, con conseguente inefficacia di tutti gli atti posti in essere dalla creditrice e/o ad esso consequenziali;
disporsi il ricalcolo degli interessi con metodo cd. “all'italiana”, al tasso determinato ex art. 117 TUB;
sottrarre dalle somme che si accerteranno, a seguito di CTU, essere ancora dovute, quelle spese/oneri e commissioni calcolate sino alla naturale scadenza del rapporto, e dunque non dovute.
Si è costituita l'opposta contestando specificamente tutte le CP_1 censure ex adverso formulate e chiedendo il rigetto sia dell'istanza, avanzata in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che dell'opposizione.
Con ordinanza del 3.03.2022 è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico-contabile.
All'udienza del 26.05.2025 (la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice, al quale la causa, in precedenza nella titolarità di altro giudice, è stata riassegnata a far data dal 15.01.2025), sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Occorre premettere che il titolo esecutivo azionato dall'opposta nel caso di specie è un contratto di mutuo fondiario, stipulato a rogito del Notaio dott. (Rep. n. 194268; Racc. n. 45177), in data 15.10.2004, Persona_1 tra la e . Controparte_2 Parte_1
Le condizioni economiche del contratto risultano essere state dettagliatamente indicate nel contratto, nonché negli Allegati A (capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario), B (piano di ammortamento) e C (documento di sintesi), e vengono di seguito riepilogate (nei limiti di quelle che in questa sede interessano):
- Importo finanziato: euro 100.000,00;
- Durata: 25 anni;
- Tasso d'interesse: fisso del 3,276% nominale annuo per il primo anno di ammortamento, quindi opzione tra tasso fisso (pari all'Interest Rate Swap lettera euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,400 punti annui) e tasso variabile (pari al tasso EURIBOR 6 mesi tasso 360 maggiorato di 1,500 punti annui).
E' previsto l'esercizio dell'opzione tra tasso fisso e variabile, da parte della parte mutuataria, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Banca mutuante almeno 60 giorni prima di ciascuna delle seguenti scadenze: al termine del primo, quinto, settimo, decimo, quindicesimo, ventesimo anno,
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nonché l'applicazione del tasso prescelto (determinato in base ai criteri suindicati) per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, fino alla successiva scadenza.
In mancanza della suddetta comunicazione alle scadenze di cui sopra, è poi prevista l'applicazione, per il periodo immediatamente successivo, del tasso variabile, determinato in base al criterio sopra indicato;
- Modalità di rimborso: n. 300 rate mensili, comprensive di capitale e di interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese.
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Occorre altresì premettere che la causa può essere risolta sulla base della mera risoluzione di questioni di diritto, attività che spetta al giudice e non al consulente tecnico d'ufficio.
Ritenuta dunque superflua la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio dal giudice in precedenza titolare della causa, lo scrivente giudice non se ne avvarrà quale supporto ai fini della formazione del proprio convincimento.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono.
I. Non può essere condivisa la doglianza relativa all'asserita improcedibilità dell'azione esecutiva, per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto.
Come condivisibilmente rammentato dall'opposta, infatti, atteso che il credito è pacificamente fondiario, è applicabile nel caso di specie il disposto di cui all'art. 41 TUB comma 1, per cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
II. Parte opponente sostiene poi l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo stipulato in data 15.10.2004 sarebbe un mutuo
“condizionato”, stante il disposto di cui all'art. 2 del contratto, mediante il quale è stata prevista la costituzione, da parte del mutuatario, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, finchè non sia stata giustificata alla banca, entro il termine di 90 giorni, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscriversi, e fino all'adempimento della condizione determinata dall'assicurazione dell'immobile ipotecato.
Anche tale ulteriore doglianza non merita condivisione.
In primo luogo, si osserva che la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non è idonea ad escludere l'intervenuta datio rei, quale elemento costitutivo del contratto di mutuo.
Dall'esame del contratto si evince infatti che la banca mutuante ha effettivamente erogato, all'atto della relativa sottoscrizione, l'intera somma concessa in prestito: all'art. 1 del contratto si legge che la banca ha consegnato
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alla parte mutuataria “un mandato, emesso sulle casse della banca mutuante stessa, contenente l'ordine di versare ad essa parte mutuataria la somma di euro 100.000,00, della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”.
Anche la Suprema Corte ha già da tempo chiarito che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015).
E' stato altresì in più occasioni precisato che al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 52 del 03/01/2023).
Ebbene, nel caso di specie le predette condizioni risultano essersi verificate, atteso che, come visto, il mutuatario risulta aver conseguito la disponibilità delle somme di cui trattasi (e dunque deve ritenersi realizzata la "traditio" del danaro, con conseguente effettiva insorgenza del credito in capo al mutuante), ed aver rilasciato la relativa quietanza nello stesso contratto di mutuo.
Si segnala poi che sulla questione che in questa sede occupa sono di recente intervenute, a dissipare ogni dubbio, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5968 del 06/03/2025, resa sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, affermando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
In motivazione la Corte ha chiarito che la costituzione della somma mutuata in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), costituisce un patto accessorio rispetto al contratto di mutuo, che attiene all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e che regola le modalità di concreta libera disponibilità della medesima.
Trattasi di un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede, che non è tuttavia, di per sé, in grado di incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione
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restitutoria del mutuatario, e pertanto non impedisce che rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata.
Ne deriva che, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
III. Parte opponente ha poi sostenuto la nullità del metodo di calcolo con ammortamento cd. “alla francese”, dalla quale deriverebbe la nullità del TAEG come determinato in contratto e la necessità di ricalcolare gli interessi con metodo cd. “all'italiana”, al tasso determinato ex art. 117 TUB.
Nello specifico, secondo la prospettazione dell'opponente, posto che l'ammortamento cd. “alla francese” può aver luogo sia in regime di capitalizzazione semplice che in regime di capitalizzazione composta, e che nel contratto in esame non è stato specificato quale delle due tipologie di calcolo abbia trovato effettiva applicazione, ne deriverebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse, per violazione dei disposti di cui agli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.
La censura non merita condivisione.
Deve infatti escludersi che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti una invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che l'opponente è stato posto nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella loro interezza, come chiaramente individuate nel corpo del contratto medesimo, e come risultanti anche dal piano di ammortamento allegato, debitamente sottoscritto dal nel quale peraltro è indicato espressamente che il Pt_1 tipo di ammortamento sarebbe stato quello “francese”.
Si osserva che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga dunque a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa.
Ciò posto, deve rilevarsi che la legittimità del sistema di ammortamento qui in discussione ha trovato piena conferma con la recente pronuncia delle SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024.
In motivazione la Corte ha significativamente chiarito che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta
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con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Di conseguenza, una doglianza che faccia leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Premesso che il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di norma, da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto, la Corte ha altresì affermato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Ha quindi concluso nel senso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Anche in merito al profilo dell'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità parziale della relativa clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.) la Corte ha fornito risposta negativa, sostenendo che un piano di rimborso che contenga, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (come quelli che vengono in esame nel caso di specie), è tale da soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Come precisato nella pronuncia in esame, si deve quindi “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
IV. Parimenti deve essere rigettata, in ragione della sua estrema genericità, la censura relativa alla non debenza di spese, oneri e commissioni calcolate fino alla naturale scadenza del rapporto, sul presupposto dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto per risoluzione.
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Non è dato comprendere, infatti, nemmeno a quali voci l'opponente faccia specificamente riferimento.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia (determinato sulla base del valore del credito per cui si procede), tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, secondo i parametri medi.
In ragione della soccombenza, anche le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. NA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. PONE definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Così deciso in Campobasso, in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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