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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2809/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13939/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012583892000 205,92 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente,con ricorso depositato in data 21.07.2025 nei confronti della Regione Campania impugnava l'intimazione di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento dei tributi ivi indicati. Di detto atto assumeva la nullità eccependo la mancata prova dell' avviso di notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo). L'Ente impositore non si costituiva in giudizio. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La parte ricorrente, infatti, ha eccepito la mancanza di prova della avvenuta notifica degli atti presupposti all'atto attualmente impugnato ed in mancanza della costituzione in giudizio dell'ente impositore che avrebbe potuto dimostrare l'effettiva notificazione degli atti indicati, il ricorso deve essere accolto. Le spese della procedura si compensano non risultando contestata nel merito la pretesa tributaria e trattandosi di causa estintiva del credito non satisfattoria che ha già consentito un vantaggio per il contribuente inadempiente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13939/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012583892000 205,92 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente,con ricorso depositato in data 21.07.2025 nei confronti della Regione Campania impugnava l'intimazione di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento dei tributi ivi indicati. Di detto atto assumeva la nullità eccependo la mancata prova dell' avviso di notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo). L'Ente impositore non si costituiva in giudizio. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La parte ricorrente, infatti, ha eccepito la mancanza di prova della avvenuta notifica degli atti presupposti all'atto attualmente impugnato ed in mancanza della costituzione in giudizio dell'ente impositore che avrebbe potuto dimostrare l'effettiva notificazione degli atti indicati, il ricorso deve essere accolto. Le spese della procedura si compensano non risultando contestata nel merito la pretesa tributaria e trattandosi di causa estintiva del credito non satisfattoria che ha già consentito un vantaggio per il contribuente inadempiente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese