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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15436/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOLDSTAUB Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOLDSTAUB
STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSANO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARSANO CLAUDIO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 12.11.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 20 marzo
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata la minore , a Bologna il 27/04/2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 2.11.2024, essendo cessata la convivenza, la madre ha chiesto la regolamentazione dell'affido, del collocamento, delle visite e della contribuzione al mantenimento pagina 1 di 3 della minore. Costituitosi il padre, all'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte che vanno integralmente accolte, essendo conformi a legge e all'interesse della minore. Va altresì disposta l'integrale compensazione delle spese legali, stante l'accordo raggiunto anche sul punto e la coerenza con l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1. la Figlia sia affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_1
genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso la madre, nell'abitazione attuale ubicata in Bologna, alla Via Pompeo Vizzani 41.
2. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro.
3. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la figlia minore, relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì) a partire dall'uscita da scuola sino a dopo cena, curando di riaccompagnarla a casa dai nonni materni o, se questi assenti, a casa della madre e a week end alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola curandone l'accompagnamento la mattina del lunedì.
Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12 compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze di Pasqua: tre giorni consecutivi alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze estive (da Giugno ad Agosto compresi): 3 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre.
5. Il sig. si impegna ed obbliga a versare alla signora quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 pagina 2 di 3 economica della stessa, l'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto alla data del 1 marzo 2026 incluso ed euro 350,00 a partire dal 1 aprile 2026, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire da questa ultima data, importi da pagarsi in via anticipata il
1 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, ricreative, mediche non-mutuabili, così come individuate nel vigente protocollo del Tribunale di Bologna noto alle parti che dichiarano di aderirvi, anche queste con decorrenza dal deposito del presente atto.
L'assegno unico, come già attualmente è, sarà di pertinenza della madre.
6. Le parti si danno reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio sia del loro passaporto che della minore.
7. Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15436/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOLDSTAUB Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOLDSTAUB
STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSANO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARSANO CLAUDIO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 12.11.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte depositato per l'udienza del 20 marzo
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata la minore , a Bologna il 27/04/2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 2.11.2024, essendo cessata la convivenza, la madre ha chiesto la regolamentazione dell'affido, del collocamento, delle visite e della contribuzione al mantenimento pagina 1 di 3 della minore. Costituitosi il padre, all'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte che vanno integralmente accolte, essendo conformi a legge e all'interesse della minore. Va altresì disposta l'integrale compensazione delle spese legali, stante l'accordo raggiunto anche sul punto e la coerenza con l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1. la Figlia sia affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_1
genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso la madre, nell'abitazione attuale ubicata in Bologna, alla Via Pompeo Vizzani 41.
2. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro.
3. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la figlia minore, relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì) a partire dall'uscita da scuola sino a dopo cena, curando di riaccompagnarla a casa dai nonni materni o, se questi assenti, a casa della madre e a week end alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola curandone l'accompagnamento la mattina del lunedì.
Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12 compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze di Pasqua: tre giorni consecutivi alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze estive (da Giugno ad Agosto compresi): 3 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre.
5. Il sig. si impegna ed obbliga a versare alla signora quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 pagina 2 di 3 economica della stessa, l'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto alla data del 1 marzo 2026 incluso ed euro 350,00 a partire dal 1 aprile 2026, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire da questa ultima data, importi da pagarsi in via anticipata il
1 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, ricreative, mediche non-mutuabili, così come individuate nel vigente protocollo del Tribunale di Bologna noto alle parti che dichiarano di aderirvi, anche queste con decorrenza dal deposito del presente atto.
L'assegno unico, come già attualmente è, sarà di pertinenza della madre.
6. Le parti si danno reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio sia del loro passaporto che della minore.
7. Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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