CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G. promossa
DA
( , titolare della Parte_1 C.F._1
ditta individuale AN di UD AL, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Alberto Ventura
Appellante
CONTRO
), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. Francesco Faro
Appellata
, quale socio unico di KALABU' S.r.l. Controparte_2
( , estinta per cancellazione P.IVA_1
Contro ( ) di P.IVA_2 Persona_1
Appellati-contumaci
1 OGGETTO: appello- trasferimento d'azienda- differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania del
7.07.2016 esponeva di aver prestato attività lavorativa CP_1
presso con mansioni di commessa addetta alla vendita al CP_4
pubblico, dal 15.05.2010 al 14.05.2012 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dal 15.05.2012 al 4.03.2014 con contratto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato;
che in data
5.03.2014 la predetta società aveva ceduto l'azienda a Parte_1
, titolare della ditta individuale AN di UD AL;
che,
[...]
a seguito di tale cessione, , legale rappresentante di Controparte_2
aveva comunicato a essa ricorrente l'interruzione del CP_4
rapporto lavorativo con la società cedente e la contestuale prosecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, presso la ditta AN di
UD AL;
che dal 12 marzo 2014 al 31 ottobre 2014 ella aveva espletato l'attività lavorativa presso la ditta AN di UD AL senza ricevere - a partire da luglio 2014 - gli emolumenti dovuti;
che in data 31.10.2014 era stata licenziata per presunte esigenze di riduzione del personale;
che dal 27 febbraio 2015 la ditta AN di
UD AL era stata ceduta a , titolare della Persona_1
Contro ditta
Tanto premesso chiedeva, attesa la continuità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e ai sensi degli articoli 2112 e 2560 c.c., il pagamento degli emolumenti dovuti in ragione dell'attività lavorativa prestata dal 15 maggio 2012 al 31 ottobre 2014.
2 Con sentenza n. 3747 del 4 novembre 2022 il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla lavoratrice e, ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. e sussistente la responsabilità solidale tra la ditta AN di UD AL e condannava entrambe al CP_4
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 13.048,58; condannava altresì la ditta AN al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 3.286,49. Esaminate le vicende circolatorie che avevano interessato l'azienda presso cui la ricorrente aveva prestato l'attività lavorativa, accertato che la aveva risolto il rapporto di lavoro con la AN CP_1
di UD AL in data 31.10.2014 e atteso che l'atto di cessione tra tale ditta e la era stato concluso il CP_5 Persona_1
27.02.2015, in assenza di prova che il recesso datoriale fosse stato impugnato ed essendosi l'effetto risolutorio già verificato al momento Contro della cessione dell'azienda alla ditta rigettava, di contro, la domanda di condanna solidale formulata nei confronti di tale ultima ditta.
Compensava per intero le spese processuali tra la ricorrente e la
[...]
e condannava e AN di UD Controparte_6 CP_4
AL, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dei due terzi delle spese, compensata la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 17.03.2023; resisteva al gravame CP_1
Contro Rimanevano contumaci e CP_4
Disposta con ordinanza collegiale pronunciata all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nella sua qualità di socio unico della società estinta Controparte_2
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 aprile CP_4
3 2025, celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame impugna la Parte_1
sentenza per aver riconosciuto la responsabilità solidale tra essa appellante e CP_4
Sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato che la fosse stata destinataria, da parte di di un CP_1 CP_4
licenziamento scritto e nel ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
Rileva che, essendo la stata licenziata il 4 marzo 2014 e non CP_1
avendo impugnato il licenziamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicabilità della garanzia prevista dall'art. 2112 c.c. atteso che tale tutela opera solo per i lavoratori che, al momento della cessione, sono ancora dipendenti della cedente o per coloro che devono considerarsi tali per effetto della nullità o annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.
Evidenzia che la lavoratrice non ha mai impugnato il licenziamento del 4 marzo 2014 - anzi in data 10.03.2014 si è iscritta quale disoccupata al Centro per l'Impiego di Misterbianco - e ha altresì dichiarato in ricorso di aver lavorato alle dipendenze della ditta dell'appellante solo a far tempo dal 12 marzo 2014; sicché il giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità solidale di e CP_4
AN di UD AL ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.
Chiede, per conseguenza, la riforma del capo della sentenza che ha disposto la condanna solidale al pagamento dei due terzi delle spese di lite, instando per la compensazione totale ovvero parziale in misura proporzionale al dovuto.
4 2. Così riassunti i motivi di gravame, va anzitutto rilevato che, per come evidenziato dalla stessa appellante e per come altresì emerge dagli atti, la è stata cancellata dal registro delle Parte_2
imprese in data 3 febbraio 2023. Come osservato dalla Suprema Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora
l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile,
l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci
o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l'evento estintivo è occorso (Cass. 6070/2013).
In applicazione di tali condivisi principi, è stata pertanto disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in Controparte_2
proprio e quale socio unico della società estinta (rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
3.1 Si legge nella sentenza impugnata: “… La disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. … configura come unitario il rapporto di lavoro che senza soluzione di continuità si snoda con l'originario datore di lavoro
5 (cedente) e poi proseguire ininterrottamente con l'impresa cessionaria, con la conseguenza che la cessazione del rapporto negoziale tra il dipendente e il cedente non è sussumibile nella fattispecie del licenziamento ma, ai sensi e nei limiti dell'art. 2112 c.c.,
è il presupposto della responsabilità solidale del cessionario con
l'imprenditore cedente. Nella fattispecie concreta, peraltro, non vi è neppure prova che la ricorrente sia rimasta destinataria di un licenziamento scritto e ove questi sia stato adottato senza dar prova della sussistenza di un giustificato motivo deve ritenersi ex lege inefficace, in disparte gli ulteriori profili invalidanti che connotano il licenziamento orale. Non sussistendo un licenziamento, il diritto ad un'indennità per recesso datorile ad nutum è ipotizzabile”.
3.2 Invero, non è nella specie dubitabile l'assenza di prova in ordine a un licenziamento intimato in forma scritta dall'impresa cedente alla lavoratrice. D'altro verso, i testi sentiti in primo grado sul primo capitolo di prova articolato da parte ricorrente (“Vero o no che, in data
05.03.2014, a seguito della cessione della KALABU' s.r.l. alla sig.ra
titolare della ditta individuale ANGI, la ricorrente Parte_1
il giorno successivo ha iniziato a lavorare alle dipendenze di quest'ultima”) hanno entrambi confermato che a CP_1
seguito della cessione d'azienda, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità.
In particolare, il teste ha dichiarato: “… Testimone_1
più volte quando sono andato a prendere la ricorrente, sono entrato nel negozio e poi mi soffermavo anche per mezz'ora, a volte dentro il negozio a volte restavo davanti allo stesso oppure entravo ed uscivo dallo stesso. ADR: io ricordo che il giorno 06.03.2014 ho visto alla cassa un'altra persona rispetto al precedente proprietario. Ricordo la
6 data in quanto in quel giorno ricade il nostro anniversario di fidanzamento”; la teste ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_2
nella prima settimana di marzo mi sono recata presso tale negozio per comprare un regalo per mio nipote che era nato da circa un mese.
ADR: in quell'occasione ho visto una signora alla cassa del negozio alla quale ho chiesto del sig. e questa mi riferì che era lei la CP_2
nuova proprietaria. ADR: in tale occasione era presente ed al lavoro la ricorrente”.
3.3 Contrariamente a quanto in assunto, le testimonianze hanno chiaramente confermato che il rapporto di lavoro era dunque in essere già prima della formale assunzione dell'odierna appellata alle dipendenze di . Parte_1
Non essendovi prova del licenziamento (né in forma scritta né orale)
e avendo la lavoratrice provato che il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, trova pertanto piena applicazione la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come già argomentato dal primo giudice.
3.4 Quanto, infine, alla domanda della , in data 10 marzo CP_1
2014, d'iscrizione nelle liste per l'impiego - che appare piuttosto finalizzata (presumibilmente sulla base di un accordo tra le parti cui anche la lavoratrice si è prestata eventualmente a fini elusivi della normativa contributiva) al rilascio della successiva autodichiarazione, di appena due giorni dopo, resa “al fine di essere assunt(a) dalla ditta
ANGI DI CRISTAUDO VALERIA”) -, potendo ipotizzarsi il reato di false dichiarazioni in autocertificazione ex art. 47 D.p.r. n. 445/2000, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
4. Le spese processuali del grado tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività
7 difensiva svolta, seguono la soccombenza e, in ragione dell'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, vanno dall'appellante versate all'Erario.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA
e IVA, da versarsi all'Erario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
La Presidente
dott.ssa Elvira Maltese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 181/2023 R.G. promossa
DA
( , titolare della Parte_1 C.F._1
ditta individuale AN di UD AL, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Alberto Ventura
Appellante
CONTRO
), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. Francesco Faro
Appellata
, quale socio unico di KALABU' S.r.l. Controparte_2
( , estinta per cancellazione P.IVA_1
Contro ( ) di P.IVA_2 Persona_1
Appellati-contumaci
1 OGGETTO: appello- trasferimento d'azienda- differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania del
7.07.2016 esponeva di aver prestato attività lavorativa CP_1
presso con mansioni di commessa addetta alla vendita al CP_4
pubblico, dal 15.05.2010 al 14.05.2012 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dal 15.05.2012 al 4.03.2014 con contratto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato;
che in data
5.03.2014 la predetta società aveva ceduto l'azienda a Parte_1
, titolare della ditta individuale AN di UD AL;
che,
[...]
a seguito di tale cessione, , legale rappresentante di Controparte_2
aveva comunicato a essa ricorrente l'interruzione del CP_4
rapporto lavorativo con la società cedente e la contestuale prosecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, presso la ditta AN di
UD AL;
che dal 12 marzo 2014 al 31 ottobre 2014 ella aveva espletato l'attività lavorativa presso la ditta AN di UD AL senza ricevere - a partire da luglio 2014 - gli emolumenti dovuti;
che in data 31.10.2014 era stata licenziata per presunte esigenze di riduzione del personale;
che dal 27 febbraio 2015 la ditta AN di
UD AL era stata ceduta a , titolare della Persona_1
Contro ditta
Tanto premesso chiedeva, attesa la continuità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e ai sensi degli articoli 2112 e 2560 c.c., il pagamento degli emolumenti dovuti in ragione dell'attività lavorativa prestata dal 15 maggio 2012 al 31 ottobre 2014.
2 Con sentenza n. 3747 del 4 novembre 2022 il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla lavoratrice e, ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. e sussistente la responsabilità solidale tra la ditta AN di UD AL e condannava entrambe al CP_4
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 13.048,58; condannava altresì la ditta AN al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 3.286,49. Esaminate le vicende circolatorie che avevano interessato l'azienda presso cui la ricorrente aveva prestato l'attività lavorativa, accertato che la aveva risolto il rapporto di lavoro con la AN CP_1
di UD AL in data 31.10.2014 e atteso che l'atto di cessione tra tale ditta e la era stato concluso il CP_5 Persona_1
27.02.2015, in assenza di prova che il recesso datoriale fosse stato impugnato ed essendosi l'effetto risolutorio già verificato al momento Contro della cessione dell'azienda alla ditta rigettava, di contro, la domanda di condanna solidale formulata nei confronti di tale ultima ditta.
Compensava per intero le spese processuali tra la ricorrente e la
[...]
e condannava e AN di UD Controparte_6 CP_4
AL, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dei due terzi delle spese, compensata la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 17.03.2023; resisteva al gravame CP_1
Contro Rimanevano contumaci e CP_4
Disposta con ordinanza collegiale pronunciata all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nella sua qualità di socio unico della società estinta Controparte_2
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 aprile CP_4
3 2025, celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame impugna la Parte_1
sentenza per aver riconosciuto la responsabilità solidale tra essa appellante e CP_4
Sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato che la fosse stata destinataria, da parte di di un CP_1 CP_4
licenziamento scritto e nel ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
Rileva che, essendo la stata licenziata il 4 marzo 2014 e non CP_1
avendo impugnato il licenziamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicabilità della garanzia prevista dall'art. 2112 c.c. atteso che tale tutela opera solo per i lavoratori che, al momento della cessione, sono ancora dipendenti della cedente o per coloro che devono considerarsi tali per effetto della nullità o annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.
Evidenzia che la lavoratrice non ha mai impugnato il licenziamento del 4 marzo 2014 - anzi in data 10.03.2014 si è iscritta quale disoccupata al Centro per l'Impiego di Misterbianco - e ha altresì dichiarato in ricorso di aver lavorato alle dipendenze della ditta dell'appellante solo a far tempo dal 12 marzo 2014; sicché il giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità solidale di e CP_4
AN di UD AL ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.
Chiede, per conseguenza, la riforma del capo della sentenza che ha disposto la condanna solidale al pagamento dei due terzi delle spese di lite, instando per la compensazione totale ovvero parziale in misura proporzionale al dovuto.
4 2. Così riassunti i motivi di gravame, va anzitutto rilevato che, per come evidenziato dalla stessa appellante e per come altresì emerge dagli atti, la è stata cancellata dal registro delle Parte_2
imprese in data 3 febbraio 2023. Come osservato dalla Suprema Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora
l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile,
l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci
o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l'evento estintivo è occorso (Cass. 6070/2013).
In applicazione di tali condivisi principi, è stata pertanto disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in Controparte_2
proprio e quale socio unico della società estinta (rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
3.1 Si legge nella sentenza impugnata: “… La disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. … configura come unitario il rapporto di lavoro che senza soluzione di continuità si snoda con l'originario datore di lavoro
5 (cedente) e poi proseguire ininterrottamente con l'impresa cessionaria, con la conseguenza che la cessazione del rapporto negoziale tra il dipendente e il cedente non è sussumibile nella fattispecie del licenziamento ma, ai sensi e nei limiti dell'art. 2112 c.c.,
è il presupposto della responsabilità solidale del cessionario con
l'imprenditore cedente. Nella fattispecie concreta, peraltro, non vi è neppure prova che la ricorrente sia rimasta destinataria di un licenziamento scritto e ove questi sia stato adottato senza dar prova della sussistenza di un giustificato motivo deve ritenersi ex lege inefficace, in disparte gli ulteriori profili invalidanti che connotano il licenziamento orale. Non sussistendo un licenziamento, il diritto ad un'indennità per recesso datorile ad nutum è ipotizzabile”.
3.2 Invero, non è nella specie dubitabile l'assenza di prova in ordine a un licenziamento intimato in forma scritta dall'impresa cedente alla lavoratrice. D'altro verso, i testi sentiti in primo grado sul primo capitolo di prova articolato da parte ricorrente (“Vero o no che, in data
05.03.2014, a seguito della cessione della KALABU' s.r.l. alla sig.ra
titolare della ditta individuale ANGI, la ricorrente Parte_1
il giorno successivo ha iniziato a lavorare alle dipendenze di quest'ultima”) hanno entrambi confermato che a CP_1
seguito della cessione d'azienda, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità.
In particolare, il teste ha dichiarato: “… Testimone_1
più volte quando sono andato a prendere la ricorrente, sono entrato nel negozio e poi mi soffermavo anche per mezz'ora, a volte dentro il negozio a volte restavo davanti allo stesso oppure entravo ed uscivo dallo stesso. ADR: io ricordo che il giorno 06.03.2014 ho visto alla cassa un'altra persona rispetto al precedente proprietario. Ricordo la
6 data in quanto in quel giorno ricade il nostro anniversario di fidanzamento”; la teste ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_2
nella prima settimana di marzo mi sono recata presso tale negozio per comprare un regalo per mio nipote che era nato da circa un mese.
ADR: in quell'occasione ho visto una signora alla cassa del negozio alla quale ho chiesto del sig. e questa mi riferì che era lei la CP_2
nuova proprietaria. ADR: in tale occasione era presente ed al lavoro la ricorrente”.
3.3 Contrariamente a quanto in assunto, le testimonianze hanno chiaramente confermato che il rapporto di lavoro era dunque in essere già prima della formale assunzione dell'odierna appellata alle dipendenze di . Parte_1
Non essendovi prova del licenziamento (né in forma scritta né orale)
e avendo la lavoratrice provato che il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, trova pertanto piena applicazione la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come già argomentato dal primo giudice.
3.4 Quanto, infine, alla domanda della , in data 10 marzo CP_1
2014, d'iscrizione nelle liste per l'impiego - che appare piuttosto finalizzata (presumibilmente sulla base di un accordo tra le parti cui anche la lavoratrice si è prestata eventualmente a fini elusivi della normativa contributiva) al rilascio della successiva autodichiarazione, di appena due giorni dopo, resa “al fine di essere assunt(a) dalla ditta
ANGI DI CRISTAUDO VALERIA”) -, potendo ipotizzarsi il reato di false dichiarazioni in autocertificazione ex art. 47 D.p.r. n. 445/2000, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
4. Le spese processuali del grado tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività
7 difensiva svolta, seguono la soccombenza e, in ragione dell'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, vanno dall'appellante versate all'Erario.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA
e IVA, da versarsi all'Erario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
La Presidente
dott.ssa Elvira Maltese
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