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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8150/23 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 1387/2022 RG e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Cesare Soriano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.12.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1387/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico
[...] preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della L. 222/1984, ovvero l'indennità di accompagnamento, ovvero l'assegno/pensione mensile di assistenza e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e con condanna dell' a corrispondere la prestazione e al pagamento CP_1 delle spese di lite. A supporto del ricorso, deduceva il carattere ingravescente delle patologie accertate, nonché lo stato di salute mediocre e l'impossibilità a deambulare. Allegava, inoltre, un aggravamento del proprio stato di salute. L' ritualmente evocato in giudizio, si costituiva deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione, carente del requisito della specificità, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione e richiesta di chiarimenti al CTU già nominato in fase di ATP. Essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si espongono. In primis, va chiarito che il ricorso e la dichiarazione di dissenso sono stati tempestivamente proposti nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile, avendo la parte ricorrente indicato i motivi del dissenso, ed allegando anche un aggravamento del quadro morboso, ed avendo, soprattutto, depositato in corso di causa documentazione medica successiva, acquisita agli atti ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Sul punto, pertanto, il Tribunale ritiene di dover richiamare le argomentazioni integrative sviluppate dal CTU Dott. su invito del Tribunale (cfr. ordinanza del 15.10.24 in cui Per_1 si onerava il CTU). Si condividono, in particolare, le osservazioni rese dal CTU Dott. , Persona_1 nominato già in fase di ATP;
esse appaiono dirimenti, corrette e condivisibili. Egli, invero, ha affermato: “sulla scorta dell'ulteriore documentazione sanitaria avuta in visione, si ricava come il sig. in data 29/08/2023, ovvero dopo circa quattro mesi l'accesso delle Parte_1 operazioni di A.T.P. espletate dal sottoscritto, si ricoverava per sottoporsi ad accertamenti diagnostici per sospetta malattia del II motoneurone. Dalla cartella clinica del ricovero si ricava, INOLTRE, come effettuava una visita fisiatrica presso (giugno 2023) con prescrizione di molla di Codivilla. CP_2
La valutazione fisioterapica motoria alla dimissione del 05/09/2023 è descritta come: “paziente vigile e collaborante. Autonomo e con deambulazione steppante soprattutto a sinistra. Risulta essere discreta la forza muscolare dei quattro arti e non vi sono limitazioni funzionali articolari degne di nota”. La lettura dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP e dei chiarimenti scritti resi dall'ausiliario del Tribunale dopo aver esaminato la documentazione medica successiva, consentono di evidenziare che quest'ultimo si è determinato a modificare il proprio convincimento sulla base della sclerosi laterale amiotrofica e della conseguenze che essa ha comportato per l'istante: “Dirimenti ai fini della presente valutazione risulta il certificato neurologico di diagnosi del 17/04/2024 attestante una sclerosi laterale amiotrofica ma ancor più la relazione neurologica del 07/08/2024 dalla quale si ricava: “presenta difficoltà nella deambulazione, tanto da necessitare di ausili (per lunghi percorsi sedia a rotelle) e limitazione nell'uso degli arti superiori. Per tali motivazioni necessita dell'altrui assistenza in ogni atto, anche elementare di vita quotidiana non essendo autonomo”. Tale patologia appare avere una rapida evoluzione peggiorativa dal momento che dopo circa due mesi, in data 25/10/2024, l'obiettività neurologica è descritta come: “severa compromissione della deambulazione (paraparesi flaccida) steppante bilateralmente (sinistra > destra); ipostenia contro gravità e resistenza agli arti inferiori (sinistra > destra, in sede distale MRC score 1-3/5, in sede prossimale 3/5) ed agli arti superiori (in sede distale 2/5 sinistra > destra); n.c. indenni;
ROT ipoevocabili ai 4 arti, simmetrici. Orbene, in considerazione di questa nuova infermità rappresentata dalla sclerosi laterale amiotrofica, non vi è dubbio come si concretizzino i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento sia per la deambulazione che per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”. Con particolare riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, il consulente ha precisato che “l'Istante nel mese di settembre 2023 risultava ancora vigile e collaborante, autonomo seppure con deambulazione steppante soprattutto a sinistra e presentava una discreta forza muscolare dei quattro arti in assenza di limitazioni funzionali articolari degne di nota, così come riportato nella relazione di dimissione relativa al ricovero dal 29/08 al 05/09/2023 presso il Centro clinico “Nemo” di Napoli. Pertanto, applicando un corretto criterio biostatistico-epidemiologico, è possibile retrodatare il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'Indennità di Accompagnamento a far data dai tre mesi precedenti la relazione neurologica del 07/08/2024, ovvero dal mese di Maggio 2024 (01/05/2024)”. Infine, con riferimento all'handicap grave, il dott. ha rilevato che “l'infermità patita dal Per_1 ricorrente è di entità tale da concretizzare i requisiti sanitari ai fini della connotazione di gravità del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992, in quanto si ravvisa la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Il CTU ha, dunque, concluso che il sig. “è portatore, oltre alle pregresse Parte_1 infermità, anche di una sclerosi laterale amiotrofica a rapida ingravescenza. Per quanto sostenuto nelle considerazioni medico legali che precedono, è possibile inquadrare l'Istante quale Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita ed anche impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché portatore di handicap comma 3 art. 3, ovvero con connotazione di gravità, a far data dal mese di Maggio 2024 (01/05/2024)”. Il Tribunale, allora, ritiene di dover confermare il giudizio espresso dal CTU. Le conclusioni del perito si fondano su di una analisi di tutte le risultanze documentali, alla luce anche della documentazione successiva e delle censure mosse in ricorso. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento solo per epoca successiva al deposito dell'elaborato peritale in fase di ATP. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, nonché lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza Maggio 2024;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria C.V., 3.02.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Cesare Soriano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.12.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1387/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico
[...] preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 della L. 222/1984, ovvero l'indennità di accompagnamento, ovvero l'assegno/pensione mensile di assistenza e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e con condanna dell' a corrispondere la prestazione e al pagamento CP_1 delle spese di lite. A supporto del ricorso, deduceva il carattere ingravescente delle patologie accertate, nonché lo stato di salute mediocre e l'impossibilità a deambulare. Allegava, inoltre, un aggravamento del proprio stato di salute. L' ritualmente evocato in giudizio, si costituiva deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione, carente del requisito della specificità, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione e richiesta di chiarimenti al CTU già nominato in fase di ATP. Essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si espongono. In primis, va chiarito che il ricorso e la dichiarazione di dissenso sono stati tempestivamente proposti nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile, avendo la parte ricorrente indicato i motivi del dissenso, ed allegando anche un aggravamento del quadro morboso, ed avendo, soprattutto, depositato in corso di causa documentazione medica successiva, acquisita agli atti ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Sul punto, pertanto, il Tribunale ritiene di dover richiamare le argomentazioni integrative sviluppate dal CTU Dott. su invito del Tribunale (cfr. ordinanza del 15.10.24 in cui Per_1 si onerava il CTU). Si condividono, in particolare, le osservazioni rese dal CTU Dott. , Persona_1 nominato già in fase di ATP;
esse appaiono dirimenti, corrette e condivisibili. Egli, invero, ha affermato: “sulla scorta dell'ulteriore documentazione sanitaria avuta in visione, si ricava come il sig. in data 29/08/2023, ovvero dopo circa quattro mesi l'accesso delle Parte_1 operazioni di A.T.P. espletate dal sottoscritto, si ricoverava per sottoporsi ad accertamenti diagnostici per sospetta malattia del II motoneurone. Dalla cartella clinica del ricovero si ricava, INOLTRE, come effettuava una visita fisiatrica presso (giugno 2023) con prescrizione di molla di Codivilla. CP_2
La valutazione fisioterapica motoria alla dimissione del 05/09/2023 è descritta come: “paziente vigile e collaborante. Autonomo e con deambulazione steppante soprattutto a sinistra. Risulta essere discreta la forza muscolare dei quattro arti e non vi sono limitazioni funzionali articolari degne di nota”. La lettura dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP e dei chiarimenti scritti resi dall'ausiliario del Tribunale dopo aver esaminato la documentazione medica successiva, consentono di evidenziare che quest'ultimo si è determinato a modificare il proprio convincimento sulla base della sclerosi laterale amiotrofica e della conseguenze che essa ha comportato per l'istante: “Dirimenti ai fini della presente valutazione risulta il certificato neurologico di diagnosi del 17/04/2024 attestante una sclerosi laterale amiotrofica ma ancor più la relazione neurologica del 07/08/2024 dalla quale si ricava: “presenta difficoltà nella deambulazione, tanto da necessitare di ausili (per lunghi percorsi sedia a rotelle) e limitazione nell'uso degli arti superiori. Per tali motivazioni necessita dell'altrui assistenza in ogni atto, anche elementare di vita quotidiana non essendo autonomo”. Tale patologia appare avere una rapida evoluzione peggiorativa dal momento che dopo circa due mesi, in data 25/10/2024, l'obiettività neurologica è descritta come: “severa compromissione della deambulazione (paraparesi flaccida) steppante bilateralmente (sinistra > destra); ipostenia contro gravità e resistenza agli arti inferiori (sinistra > destra, in sede distale MRC score 1-3/5, in sede prossimale 3/5) ed agli arti superiori (in sede distale 2/5 sinistra > destra); n.c. indenni;
ROT ipoevocabili ai 4 arti, simmetrici. Orbene, in considerazione di questa nuova infermità rappresentata dalla sclerosi laterale amiotrofica, non vi è dubbio come si concretizzino i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento sia per la deambulazione che per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”. Con particolare riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, il consulente ha precisato che “l'Istante nel mese di settembre 2023 risultava ancora vigile e collaborante, autonomo seppure con deambulazione steppante soprattutto a sinistra e presentava una discreta forza muscolare dei quattro arti in assenza di limitazioni funzionali articolari degne di nota, così come riportato nella relazione di dimissione relativa al ricovero dal 29/08 al 05/09/2023 presso il Centro clinico “Nemo” di Napoli. Pertanto, applicando un corretto criterio biostatistico-epidemiologico, è possibile retrodatare il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'Indennità di Accompagnamento a far data dai tre mesi precedenti la relazione neurologica del 07/08/2024, ovvero dal mese di Maggio 2024 (01/05/2024)”. Infine, con riferimento all'handicap grave, il dott. ha rilevato che “l'infermità patita dal Per_1 ricorrente è di entità tale da concretizzare i requisiti sanitari ai fini della connotazione di gravità del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992, in quanto si ravvisa la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Il CTU ha, dunque, concluso che il sig. “è portatore, oltre alle pregresse Parte_1 infermità, anche di una sclerosi laterale amiotrofica a rapida ingravescenza. Per quanto sostenuto nelle considerazioni medico legali che precedono, è possibile inquadrare l'Istante quale Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita ed anche impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché portatore di handicap comma 3 art. 3, ovvero con connotazione di gravità, a far data dal mese di Maggio 2024 (01/05/2024)”. Il Tribunale, allora, ritiene di dover confermare il giudizio espresso dal CTU. Le conclusioni del perito si fondano su di una analisi di tutte le risultanze documentali, alla luce anche della documentazione successiva e delle censure mosse in ricorso. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento solo per epoca successiva al deposito dell'elaborato peritale in fase di ATP. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, nonché lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza Maggio 2024;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria C.V., 3.02.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli