Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2025, proposto da
CE FU, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino AU, Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, in via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro n. 2071 del 16 maggio 2023 e n. 4561 del 10 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AG EL AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 8 luglio 2025 la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha accertato:
- con sentenza n. 2071/2023 il suo diritto «di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022» ed ha, per l’effetto, condannato «il Ministero dell’Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/94»;
- con Sentenza 4561 del 10 ottobre 2024, il suo diritto «di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023» ed ha condannato «l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo; accessori come per legge».
La ricorrente ha chiesto, altresì, che il Ministero intimato sia condannato al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio e, in data 27 ottobre 2025, ha versato in atti la determina dirigenziale con cui è stato disposto il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza della cui ottemperanza di tratta.
3. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
4.1. Le sentenze in epigrafe sono state notificate presso la sede dell’ente il 7 giugno 2023 (sentenza n. 2071 del 16 maggio 2023) e il 14 aprile 2024 (sentenza n. 4561 del 10 ottobre 2024) e sono, altresì, passate in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro del 30 giugno 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4.2. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente (con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda che non costituiscono oggetto del ricorso introduttivo e che risultano, altresì, distratte in favore del difensore che non è parte del presente giudizio), entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.3. Deve, invece, essere respinta, poiché manifestamente iniqua, la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., assurgendo a fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’ingente contenzioso generatosi sulla questione (anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi sul punto) suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Va osservato, inoltre, al riguardo, che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente comporta l’attivazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio e accessori di legge e gli Uffici centrali del Ministero per la predisposizione della suddetta Carta e per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie (cfr. Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 1950 del 29 ottobre 2025).
4.4. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Catania - Sez. lavoro, n. 2071/2023 e n. 4561/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.c.;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG EL AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG EL AU | ZI IA AV |
IL SEGRETARIO