CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2023 R.G. promossa da
- (P.IVA ) quale impresa designata Parte_1 P.IVA_1
per il F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Failla, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
AN SC, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Canonica
d'Adda, via Matteotti n. 9
APPELLATO
CONTRO
- (C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Andrea Vigiano, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Enna, Corso Sicilia n.22
CONTRO
- , nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Rosalia Marchica ed RI EL, nel cui studio è elettivamente domiciliato, in Aragona, Via
Roma n. 181
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. e P. IVA ); Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
nato a [...] l'[...] (C.F. ); Parte_4 C.F._5
nato a [...] l'[...] (C.F. ); Parte_5 C.F._6
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Controparte_5
, nata a [...] il [...]; CP_6
, nata a [...] il [...]; Parte_6
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 395/2023 pubblicata il 29.6.2023, resa nel giudizio n. 64/2016 R.G., definitamente pronunciando, dichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di e Parte_3 Parte_2
rispettivamente conducente e proprietario della Ford Fiesta;
condannava
[...]
e quale impresa designata per il Parte_3 Parte_2 Parte_1
F.G.V.S. a pagare in solido in favore di: a) euro 367.288,29 oltre ulteriori CP_1
interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
b) la somma di euro CP_3
2.900,90 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
c) Controparte_2
la somma di euro 54.240,62 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al
[...]
soddisfo. Condannava, ai sensi dell'art. 96 cpc, quale Parte_1
impresa designata per il F.G.V.S. per avere la stessa resistito in maniera infondata e dilatoria, in favore di: a) la somma di euro 36.728,83 oltre ulteriori CP_1
interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
b) la somma di euro 290,00 CP_3
2 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
c) la Controparte_2
somma di €. 5.424,00 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
Condannava e quale Parte_3 Parte_2 Parte_1
impresa designata a pagare in solido le spese di lite in favore di (euro CP_1
40.634,00, di (euro 13.430,00), di (euro 13.430,00) CP_3 Controparte_2
e di (euro 13.430,00) e poneva definitivamente a carico Parte_1
di e n.q. le spese della CTU Parte_3 Parte_2 Parte_1
medico legale, con diritto di alla restituzione di quanto da egli pagato. CP_3
Ha proposto appello per la OM , quale impresa Parte_1
designata per il F.G.V.S. con atto di citazione notificato il 26.7.2023.
Si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello, spese CP_1
vinte, distratte.
Si è costituita ed ha domandato il rigetto integrale dell'appello e Controparte_2
di qualsiasi altra domanda accessoria, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito anche ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di Parte_1 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
citati e non comparsi. Controparte_5 CP_6 Persona_1
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la OM al pagamento di somme ex art. 96 cpc.
Premette l'appellante che le eccezioni di sono state, a mente del decidente, Parte_1
ostruzionistiche e dilatorie in quanto era pienamente a conoscenza dell'esito del procedimento penale a carico di (definito nel 2014) e di quello a CP_3
carico di conducente del veicolo accertato come causa del sinistro, Parte_3
nel quale era indicata quale responsabile civile (definitivo nel 2018). Parte_1
3 Sostiene la OM che in realtà non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condanna ex art. 96 cpc in quanto non si può prescindere da un'indagine dell'elemento soggettivo volta ad accertare la sussistenza del danno o della colpa grave così come previsto dal primo comma di detta norma.
In ogni caso è principio consolidato quello secondo cui occorre compiere una valutazione del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se esiste abuso del processo: il giudice deve ricavare ciò in termini oggettivi dagli atti del processo e non può desumerlo dal rigetto della domanda.
Sostiene ancora l'impresa designata che a mente dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale per fare stato nell'ambito di un giudizio civile volto al risarcimento del danno deve essere irrevocabile e che in sentenza di prime cure si dà atto che il giudizio civile è stato instaurato (2016) prima della definizione di quello penale e che non è dato sapere se tale sentenza sia passata in giudicato.
In ogni caso la conoscenza dell'esito dell'altro giudizio penale, quello a carico del conducente dell'autobus, si deve ritenere assolutamente irrilevante in quanto in esso il F.G.V.S. è rimasto del tutto estraneo e quindi nulla gli può essere opposto.
Prosegue l'impresa designata nel senso che il ragionamento seguito dal giudice penale non è corretto laddove non ha tenuto conto che l'incidente era ascrivibile sia al caso fortuito per la rottura improvvisa di un braccetto (per come accertato dalle autorità intervenute) sia all'incauta condotta del conducente dell'autobus il quale nulla aveva fatto ciò che era possibile per evitare lo scontro (ing. , CTP del Per_2
FGV agli atti di questo giudizio).
Inoltre, in sede civile si doveva valutare adeguatamente la velocità della Ford Fiesta che il giudice penale ha indicato quale causa principale dell'evento nonostante (vedi
CTP detta) il Fondo di Garanzia avesse provato in ambito civile che tale paventata velocità non poteva annoverarsi tra le cause del sinistro.
Prosegue sempre l'impresa designata che le considerazioni svolte in ambito civile non possono costituire motivo di condanna per lite temeraria, che non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni in punto di fatto.
4 Ciò, a fronte degli insegnamenti della Suprema Corte, che qualifica l'art. 96 cpc come istituto eccezionale/residuale, con potenziale contrasto con l'art. 24 Cost.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte in punto di fatto che la data del dispositivo di sentenza in atti
(27.4.2018) relativo al giudizio penale istaurato a carico di Parte_3
conducente della Ford Fiesta, è successiva all'istaurazione del giudizio civile di prime cure (gennaio 2016 - n. 64/2016 RG), per cui le difese del FGVS svolte in quest'ultimo legittimamente prescindono dagli esiti, successivi, del giudizio penale.
Inoltre, come pure si legge a pag. 12 della sentenza di prime cure, non risulta in atti che detta sentenza penale fosse irrevocabile.
In ogni caso, la Corte rileva che, anche se la sentenza penale fosse stata irrevocabile, occorre tener conto che se è vero che nel successivo giudizio civile non si può mettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità è comunque consentita la verifica dell'esistenza del nesso causale e delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso (Cass., lav., 26/3/2025, n.8063; III, 11/12/2018, n.31947 e 9/3/2018, n.5660).
Parte delle difese dell'impresa designata è indirizzata proprio a tanto.
Da Ciò deriva che la sentenza penale predetta non è opponibile alla OM appellante e la difesa esercitata nel primo grado di questo giudizio è del tutto lecita e non può essere posta a fondamento della condanna ex art. 96 cpc.
Quanto alla sentenza di non luogo a procedere del GUP che ha pronunciato l'assoluzione dell'appellato , pubblicata ad ottobre del 2014, la stessa CP_3
è inopponibile all'impresa designata dal FGVS in quanto la stessa non ha partecipato al giudizio: in ogni caso, trattandosi di sinistro unitario, vale anche per detta sentenza quanto detto per la prima. Invero, in questo secondo giudizio penale era responsabile civile quale compagnia assicuratrice dell'autobus condotto dal medesimo, Parte_1
di proprietà di CP_2
Al riguardo, in ogni caso, questa Corte deve tener conto della circostanza a mente della quale l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione
5 nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cass, III, 29/03/2023, n.8879; 29/11/2018, n.30838; 31/01/2018
n.2378; 17.6.2013 n. 15112).
Quindi, anche al riguardo le contestazioni dell'impresa designata in punto di responsabilità o corresponsabilità del conducente dell'autobus sono legittime ed assistite dalla CTP appena sopra menzionata prodotta nel primo grado di questo giudizio, il tutto seppure opinabile.
Né si può censurare l'impresa designata, sempre in ottica applicativa dell'art. 96 cpc, laddove ha sollevato in questo giudizio, in prime cure, la questione del massimale assicurativo e della ripartizione tra i danneggiati del medesimo, con riduzione del quantum individuale.
Invero, non era possibile prevedere ex ante l'ammontare complessivo dei risarcimenti richiesti essendo molteplici le richieste risarcitorie ed i terzi chiamati, molti contumaci già in prime cure, per come si evidenzia dalla documentazione in atti.
Né può dirsi che sono pretestuosi i dubbi sollevati in ordine al rapporto parentale dell'attore con la vittima del sinistro, attesi peraltro nomi e cognomi differenti, non agevolmente rapportabili a quelli italiani e non “ictu oculi” individuabili.
Inoltre, sempre a mente della Suprema Corte, agire in giudizio per far valere una pretesa presuppone una concreta presenza di malafede o colpa grave e non costituisce di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata: detta disposizione è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto
- evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass., III, 12/7/2023, n.19948; in termini I, 8/3/2025, n.6205).
6 Conclusivamente questa Corte che del tutto logicamente, e coerentemente al diritto di difesa, l'impresa designata ha svolto le sue numerose difese nel giudizio civile, alcune più opinabili altre meno.
Per tutte queste ragioni il primo motivo di appello deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha quantificato le spese di lite.
Sostiene n.q. che il primo giudice ha applicato le tariffe di uno scaglione Parte_1
superiore e segnatamente quello compreso tra euro 520.001,00 ad € 1.000.000,00 e, per , ha applicato le tariffe massime di detto superiore errato scaglione, CP_1
senza fornire motivazione, come invece è pacifico in giurisprudenza.
Inoltre, si deduce che il Tribunale ha determinato il valore della controversia non considerando la somma riconosciuta a ciascuna parte e, di conseguenza, diversificando lo scaglione applicabile in base all'importo distintamente riconosciuto, ma ha sommato gli importi di ciascun risarcimento e sul totale ha liquidato le spese.
Tale modo di procedere, sempre a mente dell'appellante, è errato in quanto il cumulo delle domande riguarda solo quelle proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti della stessa parte da diversi soggetti.
Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui il giudice, allorché intenda discostarsi dai valori medi delle tariffe, ha l'obbligo di dare adeguata motivazione.
Nella fattispecie, il primo giudice ha applicato per le tariffe massime senza CP_1
dare alcuna motivazione.
Specifica quindi l'appellante che a , considerando il valore della causa, tra CP_1
260.001,00 e 520.000,00, compensi medi, si dovevano liquidare euro 34.076,59, ad considerando il valore tra euro 26.001.00 e 52.000, compensi Controparte_2
medi, si dovevano liquidare euro 9.549,74, a , considerando il valore CP_3
della causa (da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed applicando la tariffa media, toccavano euro 3.052,19 compresi accessori ed infine ad considerando il valore Parte_1
7 della causa (da euro 26.001,00 a 52.000,00) ed applicando la tariffa media, toccavano euro 11.112,66.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
La Corte preliminarmente rileva che la sentenza di prime cure non ha motivato in ordine ai parametri adottati per liquidare le spese (Cass., VI, 3/6/2021 n.15443) e, già ad un primo esame, le stesse paiono fissate in maniera incongrua.
Al riguardo la Suprema Corte, in fattispecie largamente analoga a quella che ci occupa, ha precisato che la liquidazione di un doppio integrale compenso al legale per la difesa di una pluralità di parti aventi identica posizione processuale (nel caso che ci occupa più parti avversarie, ex art. 4, c. 4, DM 55/2014) costituisce violazione di legge (Cass., I, 19/1/2022, n.1650).
Quanto alla disciplina applicabile, l'articolo 5, c. 1, del D.M. 10.3.2014 n. 55 prevede che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Inoltre, l'articolo 4 del detto D.M., comma 2, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
L'art. 8, infine, prevede per il caso di più avvocati per una parte, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
8 Osserva inoltre la Corte che il giudizio non presenta particolare complessità, trattandosi di incidente stradale, seppure mortale, e si fronteggiano sostanzialmente due gruppi di parti contrapposte che hanno domandato la responsabilità altrui o concorrente: un paradigma ricorrente, di routine, senza lo studio di questioni particolari: anzi, l'esistenza delle due sentenze penali ha sostanzialmente risolto in punto di an, di responsabilità del sinistro.
Nessuno degli avvocati difende più parti, ciascun avvocato assiste un solo soggetto contro altro/altri gruppi di soggetti sempre nell'alveo dello schema tipico, routinario, degli incidenti stradali non autonomi.
E, tuttavia, questa Corte ritiene di dover tenere conto, con equilibrio e coerentemente agli orientamenti della Suprema Corte, che nel caso a mani, relativo ad incidente causato da veicolo non coperto da RCA, il FGVS ha esteso il giudizio ad altri soggetti ( ed . CP_2 CP_3 Parte_1
Quanto, appunto, alla giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno avuto modo di stabilire che in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per le due società controricorrenti è identica, e identici sono i controricorsi, questa Corte ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. 27/08/2015, n. 17215, secondo il quale: "In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d. m. n. 55 del 2014
(salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d. m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza a delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, c. 1, c.p.c.". Nell'esercizio della facoltà di
9 dimensionare la liquidazione delle spese legali all'attività effettivamente svolta, si ritiene di compiere un'unica liquidazione delle spese in favore delle due controricorrenti, avendo svolto una difesa sostanzialmente unitaria (Cass., III,
27/7/2024 n.21067; I, 11/1/2022 n.518; VI, 30/10/2017 n.25803; III, 27/8/2015,
n.17215).
Sempre la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che l'art. 4, comma 2, del d.m.
n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria (Cass., III, 31/1/2024 n. 2956),
Ancora al riguardo è stato deciso nel senso che l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, con facoltà di maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti (Cass., III,
17/04/2024 n.10367).
La fattispecie della maggiorazione trova applicazione anche per il caso di difesa di unico avvocato contro più soggetti, come nel caso a mani.
Osserva quindi questa Corte, alla luce di tutto quanto sopra rassegnato, che corre obbligo liquidare i compensi unitariamente, secondo il criterio del decisum e si può esercitare la facoltà di applicare la maggiorazione del 30% una sola volta tenuto conto per un verso della pluralità delle parti contrapposte determinata dalla chiamata in causa ad opera dell'impresa designata di e CP_2 CP_3
e, al contempo, dello schema tipico e routinario del Parte_1
giudizio, dell'identità delle argomentazioni svolte dalle controparti, di nessuna complessità delle questioni trattate nonché dell'esistenza dei due giudizi penali sulla
10 responsabilità: il thema decidendum è ristretto al quantum, ferma la legittima posizione difensiva assunta dall'impresa designata.
Conclusivamente, i compensi del primo grado di lite si rideterminano, ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come segue: per scaglione di valore tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, compensi CP_1
medi, complessivi euro 22.457,00 (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per quella introduttiva, euro 10.411,00 per quella di trattazione/istruttoria [testi e
CTU] ed euro 6.164,00 per quella decisionale), un solo aumento del 30% euro
6.737,00 oltre euro 1.309,13 per esborsi e così in totale euro 30.503,13; per scaglione di valore tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, Controparte_2
compensi minimi atteso che il “decisum” si attesta a ridosso del valore minimo, complessivi euro 7.052,00 (euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per quella introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria [testi e CTU] ed euro 2.137,00 per quella decisionale, un solo aumento del 30% euro 2.115,60 e così in totale euro 9.167,60; per scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, compensi medi, CP_3
complessivi euro 2.141,50 (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 410,50 per quella decisionale (solo comparsa conclusionale), un solo aumento del 30% euro
642,45 e così in totale euro 2.783,95; per scaglione di valore indeterminabile, complessità Parte_1
bassa, complessivi euro 4.950,40, compensi medi, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria (nulla per quella di trattazione) e nulla per quella decisionale, un solo aumento del 30% euro 2.284,00 e così in totale euro 9.900,00.
Per tutte e quattro le liquidazioni di cui sopra si devono aggiungere gli interessi legali dal 30.5.2023 nonché il rimborso per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio.
11 La Corte, tenuto conto del principio di soccombenza, pone dette spese a favore di quale impresa designata per il Fondo di garanzia delle Parte_1
vittime della strada ed a carico di , di , di CP_1 Controparte_2 CP_3
e di , per questi ultimi tre in solido. Parte_1
La Corte tiene conto della notevole differenza di importi costituenti il “decisum” ottenuto dall'appellante nei confronti delle diverse controparti (Cass. 1628/72 e
Cass. 16116/2024) e procede a liquidazione unitaria dei compensi, con aumento ex art. 4, c. 2, tariffe vigenti, tuttavia procedendo alla ripartizione tra le controparti dell'unico compenso, come più avanti si indica.
Il valore preso a parametro è di complessivi 70.479,36, che è il “decisum” pari alla differenza tra gli importi liquidati nel primo grado e quelli nel presente, sia a titolo di art. 96 che di spese ex art. 92 cpc: quindi la fascia di valore da applicare, ex D.M.
2014/55, è quella compresa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00
Si liquidano i compensi minimi, attese le questioni trattate, di bassa complessità, tenuto conto dell'attività svolta.
Quindi, le spese di lite di questo grado sono quantificate, nel complesso, in euro
7.245,00 di cui euro 1.166,00 per esborsi, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro
956,00 per quella introduttiva, euro 1.082,00 per la fase di trattazione (nessuna attività istruttoria) ed euro 2.552,00 per quella decisionale.
A tale importo si aggiunga un solo 30% di aumento sui compensi (euro 6.079,00), stante la pluralità delle parti per un verso e l'identità delle questioni trattate per l'altro, 30% pari ad euro 1.823,70 e, quindi, in totale euro 9.068,70, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta).
Dette spese si ripartiscono a carico delle quattro controparti sopra indicate coerentemente alle rispettive posizione processuale ed agli importi del “decisum”, secondo quanto segue: a) nei confronti di “decisum” pari ad euro CP_1
46.859,96; b) nei confronti di (9.687,00), di (euro CP_2 CP_3
10.402,40 e di (euro 3.530,00) per un totale di euro Parte_1
23.619,40.
12 Conclusivamente, le dette spese di lite, unitariamente calcolate, si ripartiscono per due terzi a carico di e per un terzo, in solido, a carico di CP_1 CP_2
ed : da tanto deriva che le spese a carico CP_3 Parte_1
di ammontano a complessivi euro 6.045,80 e quelle a carico di CP_1 [...]
di e di , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Parte_1
ammontano a complessivi euro 3.022,90 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed
IVA (se dovuta).
Nulla per i contumaci, tali già in primo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie, come in parte motiva specificato,
l'appello proposto da n.q. di impresa designata F.G.V.S. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Caltagirone, n. 395/2023 pubblicata il 29.6.2023, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così dispone:
1) accerta e dichiara che nulla è dovuto, ex articolo 96 c.p.c., a carico di
[...]
quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Parte_1
strada ed a favore di , di e di;
CP_1 Controparte_2 CP_3
2) condanna quale impresa designata dal Fondo di Parte_1
garanzia per le vittime della strada a pagare le spese del primo grado di giudizio a favore di per complessivi euro 30.503,13, ad per CP_1 Controparte_2
complessivi euro 9.167,60, a per complessivi euro 2.783,95 e ad CP_3
per complessivi euro 4.950,40, oltre il rimborso per Parte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per tutte le dette liquidazioni.
Quantifica nel complesso le spese di questo grado di lite in euro 9.068,70 e condanna a pagare ad quale impresa designata dal CP_1 Parte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada complessivi euro 6.045,80 (due terzi del totale) oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA se dovuta e condanna in solido , ed a pagare ad Controparte_2 CP_3 Parte_1
quale impresa designata dal Parte_1 Parte_7
[...] complessivi euro 3.022,90 (un terzo del totale) oltre il rimborso
[...]
per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Nulla a carico dei contumaci già in primo grado.
Così deciso in Catania, il 27 novembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2023 R.G. promossa da
- (P.IVA ) quale impresa designata Parte_1 P.IVA_1
per il F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Failla, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
AN SC, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Canonica
d'Adda, via Matteotti n. 9
APPELLATO
CONTRO
- (C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Andrea Vigiano, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Enna, Corso Sicilia n.22
CONTRO
- , nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Rosalia Marchica ed RI EL, nel cui studio è elettivamente domiciliato, in Aragona, Via
Roma n. 181
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. e P. IVA ); Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
nato a [...] l'[...] (C.F. ); Parte_4 C.F._5
nato a [...] l'[...] (C.F. ); Parte_5 C.F._6
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Controparte_5
, nata a [...] il [...]; CP_6
, nata a [...] il [...]; Parte_6
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 395/2023 pubblicata il 29.6.2023, resa nel giudizio n. 64/2016 R.G., definitamente pronunciando, dichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di e Parte_3 Parte_2
rispettivamente conducente e proprietario della Ford Fiesta;
condannava
[...]
e quale impresa designata per il Parte_3 Parte_2 Parte_1
F.G.V.S. a pagare in solido in favore di: a) euro 367.288,29 oltre ulteriori CP_1
interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
b) la somma di euro CP_3
2.900,90 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
c) Controparte_2
la somma di euro 54.240,62 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al
[...]
soddisfo. Condannava, ai sensi dell'art. 96 cpc, quale Parte_1
impresa designata per il F.G.V.S. per avere la stessa resistito in maniera infondata e dilatoria, in favore di: a) la somma di euro 36.728,83 oltre ulteriori CP_1
interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
b) la somma di euro 290,00 CP_3
2 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
c) la Controparte_2
somma di €. 5.424,00 oltre ulteriori interessi legali dal 31.05.2023 al soddisfo;
Condannava e quale Parte_3 Parte_2 Parte_1
impresa designata a pagare in solido le spese di lite in favore di (euro CP_1
40.634,00, di (euro 13.430,00), di (euro 13.430,00) CP_3 Controparte_2
e di (euro 13.430,00) e poneva definitivamente a carico Parte_1
di e n.q. le spese della CTU Parte_3 Parte_2 Parte_1
medico legale, con diritto di alla restituzione di quanto da egli pagato. CP_3
Ha proposto appello per la OM , quale impresa Parte_1
designata per il F.G.V.S. con atto di citazione notificato il 26.7.2023.
Si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello, spese CP_1
vinte, distratte.
Si è costituita ed ha domandato il rigetto integrale dell'appello e Controparte_2
di qualsiasi altra domanda accessoria, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito anche ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
All'udienza del 3.11.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di Parte_1 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
citati e non comparsi. Controparte_5 CP_6 Persona_1
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la OM al pagamento di somme ex art. 96 cpc.
Premette l'appellante che le eccezioni di sono state, a mente del decidente, Parte_1
ostruzionistiche e dilatorie in quanto era pienamente a conoscenza dell'esito del procedimento penale a carico di (definito nel 2014) e di quello a CP_3
carico di conducente del veicolo accertato come causa del sinistro, Parte_3
nel quale era indicata quale responsabile civile (definitivo nel 2018). Parte_1
3 Sostiene la OM che in realtà non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condanna ex art. 96 cpc in quanto non si può prescindere da un'indagine dell'elemento soggettivo volta ad accertare la sussistenza del danno o della colpa grave così come previsto dal primo comma di detta norma.
In ogni caso è principio consolidato quello secondo cui occorre compiere una valutazione del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se esiste abuso del processo: il giudice deve ricavare ciò in termini oggettivi dagli atti del processo e non può desumerlo dal rigetto della domanda.
Sostiene ancora l'impresa designata che a mente dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale per fare stato nell'ambito di un giudizio civile volto al risarcimento del danno deve essere irrevocabile e che in sentenza di prime cure si dà atto che il giudizio civile è stato instaurato (2016) prima della definizione di quello penale e che non è dato sapere se tale sentenza sia passata in giudicato.
In ogni caso la conoscenza dell'esito dell'altro giudizio penale, quello a carico del conducente dell'autobus, si deve ritenere assolutamente irrilevante in quanto in esso il F.G.V.S. è rimasto del tutto estraneo e quindi nulla gli può essere opposto.
Prosegue l'impresa designata nel senso che il ragionamento seguito dal giudice penale non è corretto laddove non ha tenuto conto che l'incidente era ascrivibile sia al caso fortuito per la rottura improvvisa di un braccetto (per come accertato dalle autorità intervenute) sia all'incauta condotta del conducente dell'autobus il quale nulla aveva fatto ciò che era possibile per evitare lo scontro (ing. , CTP del Per_2
FGV agli atti di questo giudizio).
Inoltre, in sede civile si doveva valutare adeguatamente la velocità della Ford Fiesta che il giudice penale ha indicato quale causa principale dell'evento nonostante (vedi
CTP detta) il Fondo di Garanzia avesse provato in ambito civile che tale paventata velocità non poteva annoverarsi tra le cause del sinistro.
Prosegue sempre l'impresa designata che le considerazioni svolte in ambito civile non possono costituire motivo di condanna per lite temeraria, che non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni in punto di fatto.
4 Ciò, a fronte degli insegnamenti della Suprema Corte, che qualifica l'art. 96 cpc come istituto eccezionale/residuale, con potenziale contrasto con l'art. 24 Cost.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte in punto di fatto che la data del dispositivo di sentenza in atti
(27.4.2018) relativo al giudizio penale istaurato a carico di Parte_3
conducente della Ford Fiesta, è successiva all'istaurazione del giudizio civile di prime cure (gennaio 2016 - n. 64/2016 RG), per cui le difese del FGVS svolte in quest'ultimo legittimamente prescindono dagli esiti, successivi, del giudizio penale.
Inoltre, come pure si legge a pag. 12 della sentenza di prime cure, non risulta in atti che detta sentenza penale fosse irrevocabile.
In ogni caso, la Corte rileva che, anche se la sentenza penale fosse stata irrevocabile, occorre tener conto che se è vero che nel successivo giudizio civile non si può mettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità è comunque consentita la verifica dell'esistenza del nesso causale e delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso (Cass., lav., 26/3/2025, n.8063; III, 11/12/2018, n.31947 e 9/3/2018, n.5660).
Parte delle difese dell'impresa designata è indirizzata proprio a tanto.
Da Ciò deriva che la sentenza penale predetta non è opponibile alla OM appellante e la difesa esercitata nel primo grado di questo giudizio è del tutto lecita e non può essere posta a fondamento della condanna ex art. 96 cpc.
Quanto alla sentenza di non luogo a procedere del GUP che ha pronunciato l'assoluzione dell'appellato , pubblicata ad ottobre del 2014, la stessa CP_3
è inopponibile all'impresa designata dal FGVS in quanto la stessa non ha partecipato al giudizio: in ogni caso, trattandosi di sinistro unitario, vale anche per detta sentenza quanto detto per la prima. Invero, in questo secondo giudizio penale era responsabile civile quale compagnia assicuratrice dell'autobus condotto dal medesimo, Parte_1
di proprietà di CP_2
Al riguardo, in ogni caso, questa Corte deve tener conto della circostanza a mente della quale l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione
5 nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cass, III, 29/03/2023, n.8879; 29/11/2018, n.30838; 31/01/2018
n.2378; 17.6.2013 n. 15112).
Quindi, anche al riguardo le contestazioni dell'impresa designata in punto di responsabilità o corresponsabilità del conducente dell'autobus sono legittime ed assistite dalla CTP appena sopra menzionata prodotta nel primo grado di questo giudizio, il tutto seppure opinabile.
Né si può censurare l'impresa designata, sempre in ottica applicativa dell'art. 96 cpc, laddove ha sollevato in questo giudizio, in prime cure, la questione del massimale assicurativo e della ripartizione tra i danneggiati del medesimo, con riduzione del quantum individuale.
Invero, non era possibile prevedere ex ante l'ammontare complessivo dei risarcimenti richiesti essendo molteplici le richieste risarcitorie ed i terzi chiamati, molti contumaci già in prime cure, per come si evidenzia dalla documentazione in atti.
Né può dirsi che sono pretestuosi i dubbi sollevati in ordine al rapporto parentale dell'attore con la vittima del sinistro, attesi peraltro nomi e cognomi differenti, non agevolmente rapportabili a quelli italiani e non “ictu oculi” individuabili.
Inoltre, sempre a mente della Suprema Corte, agire in giudizio per far valere una pretesa presuppone una concreta presenza di malafede o colpa grave e non costituisce di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata: detta disposizione è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto
- evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass., III, 12/7/2023, n.19948; in termini I, 8/3/2025, n.6205).
6 Conclusivamente questa Corte che del tutto logicamente, e coerentemente al diritto di difesa, l'impresa designata ha svolto le sue numerose difese nel giudizio civile, alcune più opinabili altre meno.
Per tutte queste ragioni il primo motivo di appello deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha quantificato le spese di lite.
Sostiene n.q. che il primo giudice ha applicato le tariffe di uno scaglione Parte_1
superiore e segnatamente quello compreso tra euro 520.001,00 ad € 1.000.000,00 e, per , ha applicato le tariffe massime di detto superiore errato scaglione, CP_1
senza fornire motivazione, come invece è pacifico in giurisprudenza.
Inoltre, si deduce che il Tribunale ha determinato il valore della controversia non considerando la somma riconosciuta a ciascuna parte e, di conseguenza, diversificando lo scaglione applicabile in base all'importo distintamente riconosciuto, ma ha sommato gli importi di ciascun risarcimento e sul totale ha liquidato le spese.
Tale modo di procedere, sempre a mente dell'appellante, è errato in quanto il cumulo delle domande riguarda solo quelle proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti della stessa parte da diversi soggetti.
Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui il giudice, allorché intenda discostarsi dai valori medi delle tariffe, ha l'obbligo di dare adeguata motivazione.
Nella fattispecie, il primo giudice ha applicato per le tariffe massime senza CP_1
dare alcuna motivazione.
Specifica quindi l'appellante che a , considerando il valore della causa, tra CP_1
260.001,00 e 520.000,00, compensi medi, si dovevano liquidare euro 34.076,59, ad considerando il valore tra euro 26.001.00 e 52.000, compensi Controparte_2
medi, si dovevano liquidare euro 9.549,74, a , considerando il valore CP_3
della causa (da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed applicando la tariffa media, toccavano euro 3.052,19 compresi accessori ed infine ad considerando il valore Parte_1
7 della causa (da euro 26.001,00 a 52.000,00) ed applicando la tariffa media, toccavano euro 11.112,66.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
La Corte preliminarmente rileva che la sentenza di prime cure non ha motivato in ordine ai parametri adottati per liquidare le spese (Cass., VI, 3/6/2021 n.15443) e, già ad un primo esame, le stesse paiono fissate in maniera incongrua.
Al riguardo la Suprema Corte, in fattispecie largamente analoga a quella che ci occupa, ha precisato che la liquidazione di un doppio integrale compenso al legale per la difesa di una pluralità di parti aventi identica posizione processuale (nel caso che ci occupa più parti avversarie, ex art. 4, c. 4, DM 55/2014) costituisce violazione di legge (Cass., I, 19/1/2022, n.1650).
Quanto alla disciplina applicabile, l'articolo 5, c. 1, del D.M. 10.3.2014 n. 55 prevede che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Inoltre, l'articolo 4 del detto D.M., comma 2, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
L'art. 8, infine, prevede per il caso di più avvocati per una parte, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
8 Osserva inoltre la Corte che il giudizio non presenta particolare complessità, trattandosi di incidente stradale, seppure mortale, e si fronteggiano sostanzialmente due gruppi di parti contrapposte che hanno domandato la responsabilità altrui o concorrente: un paradigma ricorrente, di routine, senza lo studio di questioni particolari: anzi, l'esistenza delle due sentenze penali ha sostanzialmente risolto in punto di an, di responsabilità del sinistro.
Nessuno degli avvocati difende più parti, ciascun avvocato assiste un solo soggetto contro altro/altri gruppi di soggetti sempre nell'alveo dello schema tipico, routinario, degli incidenti stradali non autonomi.
E, tuttavia, questa Corte ritiene di dover tenere conto, con equilibrio e coerentemente agli orientamenti della Suprema Corte, che nel caso a mani, relativo ad incidente causato da veicolo non coperto da RCA, il FGVS ha esteso il giudizio ad altri soggetti ( ed . CP_2 CP_3 Parte_1
Quanto, appunto, alla giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno avuto modo di stabilire che in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per le due società controricorrenti è identica, e identici sono i controricorsi, questa Corte ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. 27/08/2015, n. 17215, secondo il quale: "In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d. m. n. 55 del 2014
(salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d. m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza a delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, c. 1, c.p.c.". Nell'esercizio della facoltà di
9 dimensionare la liquidazione delle spese legali all'attività effettivamente svolta, si ritiene di compiere un'unica liquidazione delle spese in favore delle due controricorrenti, avendo svolto una difesa sostanzialmente unitaria (Cass., III,
27/7/2024 n.21067; I, 11/1/2022 n.518; VI, 30/10/2017 n.25803; III, 27/8/2015,
n.17215).
Sempre la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che l'art. 4, comma 2, del d.m.
n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria (Cass., III, 31/1/2024 n. 2956),
Ancora al riguardo è stato deciso nel senso che l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, con facoltà di maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti (Cass., III,
17/04/2024 n.10367).
La fattispecie della maggiorazione trova applicazione anche per il caso di difesa di unico avvocato contro più soggetti, come nel caso a mani.
Osserva quindi questa Corte, alla luce di tutto quanto sopra rassegnato, che corre obbligo liquidare i compensi unitariamente, secondo il criterio del decisum e si può esercitare la facoltà di applicare la maggiorazione del 30% una sola volta tenuto conto per un verso della pluralità delle parti contrapposte determinata dalla chiamata in causa ad opera dell'impresa designata di e CP_2 CP_3
e, al contempo, dello schema tipico e routinario del Parte_1
giudizio, dell'identità delle argomentazioni svolte dalle controparti, di nessuna complessità delle questioni trattate nonché dell'esistenza dei due giudizi penali sulla
10 responsabilità: il thema decidendum è ristretto al quantum, ferma la legittima posizione difensiva assunta dall'impresa designata.
Conclusivamente, i compensi del primo grado di lite si rideterminano, ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come segue: per scaglione di valore tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, compensi CP_1
medi, complessivi euro 22.457,00 (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per quella introduttiva, euro 10.411,00 per quella di trattazione/istruttoria [testi e
CTU] ed euro 6.164,00 per quella decisionale), un solo aumento del 30% euro
6.737,00 oltre euro 1.309,13 per esborsi e così in totale euro 30.503,13; per scaglione di valore tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, Controparte_2
compensi minimi atteso che il “decisum” si attesta a ridosso del valore minimo, complessivi euro 7.052,00 (euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per quella introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria [testi e CTU] ed euro 2.137,00 per quella decisionale, un solo aumento del 30% euro 2.115,60 e così in totale euro 9.167,60; per scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, compensi medi, CP_3
complessivi euro 2.141,50 (euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 410,50 per quella decisionale (solo comparsa conclusionale), un solo aumento del 30% euro
642,45 e così in totale euro 2.783,95; per scaglione di valore indeterminabile, complessità Parte_1
bassa, complessivi euro 4.950,40, compensi medi, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria (nulla per quella di trattazione) e nulla per quella decisionale, un solo aumento del 30% euro 2.284,00 e così in totale euro 9.900,00.
Per tutte e quattro le liquidazioni di cui sopra si devono aggiungere gli interessi legali dal 30.5.2023 nonché il rimborso per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio.
11 La Corte, tenuto conto del principio di soccombenza, pone dette spese a favore di quale impresa designata per il Fondo di garanzia delle Parte_1
vittime della strada ed a carico di , di , di CP_1 Controparte_2 CP_3
e di , per questi ultimi tre in solido. Parte_1
La Corte tiene conto della notevole differenza di importi costituenti il “decisum” ottenuto dall'appellante nei confronti delle diverse controparti (Cass. 1628/72 e
Cass. 16116/2024) e procede a liquidazione unitaria dei compensi, con aumento ex art. 4, c. 2, tariffe vigenti, tuttavia procedendo alla ripartizione tra le controparti dell'unico compenso, come più avanti si indica.
Il valore preso a parametro è di complessivi 70.479,36, che è il “decisum” pari alla differenza tra gli importi liquidati nel primo grado e quelli nel presente, sia a titolo di art. 96 che di spese ex art. 92 cpc: quindi la fascia di valore da applicare, ex D.M.
2014/55, è quella compresa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00
Si liquidano i compensi minimi, attese le questioni trattate, di bassa complessità, tenuto conto dell'attività svolta.
Quindi, le spese di lite di questo grado sono quantificate, nel complesso, in euro
7.245,00 di cui euro 1.166,00 per esborsi, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro
956,00 per quella introduttiva, euro 1.082,00 per la fase di trattazione (nessuna attività istruttoria) ed euro 2.552,00 per quella decisionale.
A tale importo si aggiunga un solo 30% di aumento sui compensi (euro 6.079,00), stante la pluralità delle parti per un verso e l'identità delle questioni trattate per l'altro, 30% pari ad euro 1.823,70 e, quindi, in totale euro 9.068,70, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta).
Dette spese si ripartiscono a carico delle quattro controparti sopra indicate coerentemente alle rispettive posizione processuale ed agli importi del “decisum”, secondo quanto segue: a) nei confronti di “decisum” pari ad euro CP_1
46.859,96; b) nei confronti di (9.687,00), di (euro CP_2 CP_3
10.402,40 e di (euro 3.530,00) per un totale di euro Parte_1
23.619,40.
12 Conclusivamente, le dette spese di lite, unitariamente calcolate, si ripartiscono per due terzi a carico di e per un terzo, in solido, a carico di CP_1 CP_2
ed : da tanto deriva che le spese a carico CP_3 Parte_1
di ammontano a complessivi euro 6.045,80 e quelle a carico di CP_1 [...]
di e di , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Parte_1
ammontano a complessivi euro 3.022,90 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed
IVA (se dovuta).
Nulla per i contumaci, tali già in primo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie, come in parte motiva specificato,
l'appello proposto da n.q. di impresa designata F.G.V.S. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Caltagirone, n. 395/2023 pubblicata il 29.6.2023, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così dispone:
1) accerta e dichiara che nulla è dovuto, ex articolo 96 c.p.c., a carico di
[...]
quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Parte_1
strada ed a favore di , di e di;
CP_1 Controparte_2 CP_3
2) condanna quale impresa designata dal Fondo di Parte_1
garanzia per le vittime della strada a pagare le spese del primo grado di giudizio a favore di per complessivi euro 30.503,13, ad per CP_1 Controparte_2
complessivi euro 9.167,60, a per complessivi euro 2.783,95 e ad CP_3
per complessivi euro 4.950,40, oltre il rimborso per Parte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per tutte le dette liquidazioni.
Quantifica nel complesso le spese di questo grado di lite in euro 9.068,70 e condanna a pagare ad quale impresa designata dal CP_1 Parte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada complessivi euro 6.045,80 (due terzi del totale) oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA se dovuta e condanna in solido , ed a pagare ad Controparte_2 CP_3 Parte_1
quale impresa designata dal Parte_1 Parte_7
[...] complessivi euro 3.022,90 (un terzo del totale) oltre il rimborso
[...]
per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Nulla a carico dei contumaci già in primo grado.
Così deciso in Catania, il 27 novembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
14