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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/11/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA neSulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Scerbo Alberto e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 16.09.2017 in Volano
- preso atto che all'udienza del 28.10.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 08.02.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.01.2024 erano comparsi nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al n. 4 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Volano per l'anno 2017 alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Volano (TN), Via Teresa Venturi n. 24, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, Parte_1
allo stesso;
2) i coniugi non avanzano, allo stato, alcuna richiesta reciproca di mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, e danno atto di aver già provveduto a dividere e regolare ogni altri bene mobile, depositi in denaro, titoli e quant'altro in sede di separazione, e quindi rinunciano a qualsiasi reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni;
3) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 21.11.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA neSulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Scerbo Alberto e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 16.09.2017 in Volano
- preso atto che all'udienza del 28.10.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 08.02.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.01.2024 erano comparsi nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al n. 4 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Volano per l'anno 2017 alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Volano (TN), Via Teresa Venturi n. 24, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, Parte_1
allo stesso;
2) i coniugi non avanzano, allo stato, alcuna richiesta reciproca di mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, e danno atto di aver già provveduto a dividere e regolare ogni altri bene mobile, depositi in denaro, titoli e quant'altro in sede di separazione, e quindi rinunciano a qualsiasi reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni;
3) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 21.11.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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