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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – RO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1179/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 05/12/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. ND RA, dà atto che:
Per l'Avv. BERALDI DOMENICO e l' avv. VACCARI SIMONE hanno depositato Parte_1 le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND RA
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – RO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Sabbatini 13 MODENA Parte_1 P.IVA_1
ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. BERALDI DOMENICO e dall'Avv. VACCARI SIMONE;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER, N. 72, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2025, ha proposto opposizione avverso l'Avviso di Parte_1 addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e CP_1 notificato in data 4.6.2024, emesso sulla base del precedente Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena n. 26494/2023, notificato in data
19.12.2023, spiegando le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999 e conseguentemente, con decreto contestuale a quello di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. inaudita altera parte, per tutti i motivi riportati nella parte motiva, sospendere l'esecuzione del ruolo dell'Avviso pagina 2 di 23 di addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e CP_1 notificato in data 4.6.2024, ex dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999 o in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione sempre ai fini della sospensiva;
- IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- Eventualmente autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre comunque l'integrazione del contraddittorio ex 13 comma 8 della legge n. 488 del 1999 e ss. modificazioni, della
[...]
(di seguito con sede in Roma (RM) Viale Manzoni n. Controparte_2 CP_1 CP_1
22, codice fiscale e Partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 essendo litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli avvisi di addebito in caso di CP_1 avvenuta cessione dei crediti in contestazione;
- IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 13, comma 4 lettera e) del D.Lgs n. 124/2004, mancando nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena
n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023, l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione;
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto tra Pt_1
e della specifica responsabilità solidale nel trasporto merci su strada introdotta
[...] Controparte_3 dall'art. 83- bis, D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, commi 247
e 248, L. n. 190/2014, in luogo della responsabilità l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), in applicazione del principio generale di diritto lex specialis derogat generali, essendo il rapporto tra le due società regolato dall'art. 1677 bis c.c.;
- Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto tra e della quanto la Parte_1 CP_4 specifica responsabilità solidale nel trasporto merci su strada introdotta dall'art. 83- bis , D.L. n.
112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, commi 247 e 248, L. n. 190/2014, in luogo della responsabilità l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), in applicazione del principio generale di diritto lex specialis derogat generali, essendo il rapporto tra le società regolato dall'art.
1677 bis c.c.;
- Accertare e dichiarare la contraddittorietà intrinseca dagli stralci di dichiarazioni riportate nel
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO-0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena
n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023 e nel Verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale n. 2023-MO0000714 del 6.12.2023 – Prot. ITL Modena n. 26505/2023, pagina 3 di 23 notificato in data 19.12.2023;
- Accertare e dichiarare che le direttive, il controllo sulla esatta esecuzione del lavoro affidato, la vigilanza su quanto svolto dai dipendenti della appaltatrice, così come gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori erano di esclusiva prerogativa della Controparte_3
- Accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 [...] nel periodo di vigenza dello stesso nei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo CP_3
2020;
- Accertare e dichiarare che le direttive, il controllo sulla esatta esecuzione del lavoro affidato, la vigilanza su quanto svolto dai dipendenti della appaltatrice, così come gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori erano di esclusiva prerogativa della CP_4
- Accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 CP_4 nel periodo di vigenza dello stesso dal 2020 al 2022 e, comunque, per tutto il periodo contestato
[...] dagli Ispettori fino al settembre 2023;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo di subordinazione tra il Sig. e la Controparte_5 società datrice di lavoro Parte_1
- Conseguentemente dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inapplicabilità e/o la non opponibilità
e/o l'inefficacia del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO-0000713 del 7.12.2023
Prot. ITL Modena n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023 e del conseguente Verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale n. 2023-MO-0000714 del
6.12.2023 – Prot. ITL Modena n. 26505/2023, notificato in data 19.12.2023, perché infondati in fatto e in diritto con dichiarazione di estinzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di CP_6
quale trasgressore e responsabile aziendale, e di quale responsabile solidale;
[...] Parte_1
- Conseguentemente dichiarare nullo e/ inefficace l'Avviso di addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e notificato in data 4.6.2024 alla CP_1 Pt_1
P.I. ;
[...] P.IVA_1
- IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la non contestabilità ex 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 alla società degli asseriti contributi non versati e delle retribuzioni non pagate in forza del diverso Parte_1 inquadramento contrattuale per il periodo precedente al 2021, essendo trascorsi più di due anni dalla cessazione del contratto di appalto;
pagina 4 di 23 - in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso al 15%, oltre agli accessori di legge”.
In particolare, ha dedotto che:
• In data 22.2.2023 sarebbe stato effettuato un primo accesso ispettivo presso la sede operativa della società in Spilamberto (MO), via Per San Vito 535; Parte_1
• Al momento dell'accesso ispettivo sarebbero stati trovati intenti al lavoro i Sig.ri Per_1
e nonché, il legale rappresentante della società
[...] Controparte_7 Persona_2
Sig.ra Controparte_6
• a fondamento dell'ispezione vi sarebbe stato il sospetto, da parte dell'ITL di Modena, che la società appaltatrice stesse ponendo in essere sistematiche interposizioni illecite di CP_4 manodopera, offrendosi di assumere personale occorrente all'utilizzatore per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
• in entrambi i verbali, si riporta come l'ITL abbia ritenuto come sintomatico della mancanza di genuinità degli appalti posti in essere da il fatto che questa utilizzasse e stipulasse CP_4 contratti “standardizzati”, ovvero contratti aventi il medesimo “format” predisposto dalla stessa società appaltatrice, nonché, il fatto che in uno dei contratti forniti dalla stessa vi CP_4 fosse un refuso all'art. 6 (“controllo sull'esecuzione dei lavori”) dove veniva indicato come titolare del potere di controllo sui lavori eseguiti una società committente che nulla ha a che vedere con cosa che non risulta dai contratti di appalto stipulati nel 2020, 2021 Parte_1
e 2022 (Doc. 10 - contratti di appalto anni 2020-2021-2022);
• sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori assunte, gli ispettori sarebbero giunti alla conclusione che il Sig. (dipendente di si fosse adoperato per il reclutamento CP_5 Parte_1 dei lavoratori della appaltatrice, asserendo come lo stesso si fosse messo in contatto e contrattato l'importo retributivo dei dipendenti dell'appaltatrice;
• a sostegno delle contestazioni mosse nei confronti della Società vi sarebbe altresì Parte_1 il fatto che i dipendenti dell'appaltatrice non avessero mai incontrato e conosciuto il legale rappresentante della e indicassero quale effettivo datore di lavoro il Sig. CP_4 CP_5
o (in altri casi) tale Sig.
[...] Persona_3
• per quanto attiene alle modalità di esercizio del potere di direzione e controllo che, nella ricostruzione dall' , sarebbe stata nei fatti riconducibile alla committente, sarebbe stato CP_8 fatto riferimento all'utilizzo da parte di della piattaforma whatsapp per lo Parte_1 smistamento e la comunicazione delle commesse di viaggio;
pagina 5 di 23 • la committente tramite messaggistica si sarebbe limitata a inoltrare le commesse, comunicando il luogo di carico e scarico;
• dalle dichiarazioni assunte dagli Ispettori, questi avrebbero ritenuto che fossero avvenuti pagamenti in contanti della retribuzione, sia da parte dell'appaltatrice che da parte della committente;
• sarebbe stata altresì contestata la non genuinità del rapporto d'appalto tra e Parte_1 [...]
società che nei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo 2020 avrebbe (al CP_3 pari di posto in essere interposizione illecita di manodopera;
In merito a questo CP_4 rapporto, la non genuinità dell'appalto verrebbe contestata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da ex dipendenti di (dichiarazioni alle quali la ricorrente Controparte_3 non può attualmente avere accesso);
• gli ispettori avrebbero proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro del Sig. CP_5 in lavoratore autonomo artigiano (collaboratore famigliare della moglie Sig.ra
[...] CP_6
con tutte le conseguenze dal punto di vista previdenziale e assistenziale;
[...]
• gli ispettori avrebbero proceduto alla conversione dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ordinari, con inquadramento di operai di livello 3, sulla base del fatto che i cinque lavoratori in apprendistato (Sig.ri Persona_4 Persona_5
, , e precedentemente impiegati
[...] Controparte_9 CP_10 Persona_2 presso fossero, fin dallo pseudo appalto, già lavoratori ordinari in forza presso la CP_4 committente.
Pertanto, la società ha eccepito nullità dei verbali per violazione del diritto di difesa, contestando le riqualificazioni operate dagli ispettori nonché la correttezza dei conteggi.
Si è costituito l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_1
l'improponibilità/inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità dei verbali ispettivi, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Specificamente, ha asserito quanto segue:
• quanto agli appalti con a) l'attività svolta nell'ambito degli pseudo appalti CP_4 succedutisi tra il 1/3/2020 e la data dell'accesso ispettivo, effettuato presso in data Parte_1
22/02/2023, sarebbe consistita nel carico/scarico e guida di furgoni inferiori ai 35 quintali (quindi guidabili con ordinaria patente B e non muniti di cronotachigrafo per la verifica dei tempi di guida e di riposo), sia all'interno del territorio nazionale che, in numerosi casi, anche all'estero per il trasporto di merce per conto terzi;
b) la sede logistica di partenza dei furgoni sarebbe pagina 6 di 23 corrisposta alla sede operativa di corrente in Via per San Vito, 535 a Spilamberto Parte_1
(MO); c) presso la sede di partenza di vi sarebbero stati sia furgoni di (o Pt_1 Parte_1 in uso a , che furgoni di (o in uso a;
d) la gestione dei Parte_1 CP_4 CP_4 furgoni e l'assegnazione dei furgoni ai vari autisti/lavoratori sarebbe stata gestita da Pt_1
e i vari lavoratori occupati per i trasporti, a prescindere dal fatto che fossero dipendenti di
[...]
avrebbero utilizzato a seconda dei viaggi sia furgoni di che furgoni di CP_4 Parte_1
e) molti dei lavoratori assunti da per lo svolgimento dello pseudo-appalto di CP_4 CP_4 cui sopra (la maggior parte), sarebbero stati contattati e reclutati direttamente dal Sig.
[...]
, marito della legale rappresentante Sig.ra (amministratrice unica), CP_5 Controparte_6 nonché lavoratore dipendente della stessa f) gli autisti avrebbero ricevuto direttive Parte_1 sui trasporti da fare o direttamente dal Sig. o tramite messaggi su piattaforma CP_5 whatsapp da un numero telefonico inserito su apparecchio telefonico (cellulare) presente presso la sede stessa della Diamond Slr e che sarebbe stato utilizzato sia dallo stesso , CP_5 che dal Sig. formalmente dipendente di il quale si sarebbero Persona_2 CP_4 occupato anche dell'organizzazione dei viaggi;
i pagamenti delle retribuzioni sarebbero stati effettuati normalmente con bonifico bancario dalla società anche se in determinati CP_4 casi la stessa avrebbe effettuato ad alcuni lavoratori e per alcune mensilità Parte_1 pagamenti in contanti, come dichiarato da tali lavoratori g) alcuni lavoratori avrebbero avuto a disposizione una carta di credito prepagata fornita da h) all'interno del capannone della Pt_1
la movimentazione merci sarebbe stata condotta da tale Parte_1 Persona_2 formalmente dipendente della e anche con l'ausilio di un muletto CP_4 CP_5 elettrico;
i) in un angolo del capannone sarebbe stata anche presente un ufficio dove operava la sig.ra l) diversi lavoratori sarebbero poi stati assunti direttamente dalla Controparte_6 Pt_1
continuando a svolgere le medesme attività;
[...]
• quanto ai rapporti tra e a) nel periodo immediatamente Parte_1 Controparte_3 precedente rispetto all'appalto intercorso tra e si sarebbe Parte_1 CP_4 Parte_1 rivolta ad altra società, tale con sede legale a Scafati (SA), Via Bonifica 137, Controparte_3 per subappaltare parte del trasporto per corto terzi, tuttavia con tale società non sarebbe stato formalizzato alcun contratto di appalto, né la suddetta società avrebbe fornito ai verbalizzanti alcuna della documentazione richiesta;
b) sarebbe emerso che i sette lavoratori, meglio indicati in memoria, occupati presso per il tramite della società avessero Parte_1 CP_4 lavorato anche nel periodo immediatamente precedente a tale assunzione per il tramite, appunto, della società c) in particolare, sarebbe emerso che le modalità lavorative, le Controparte_3
pagina 7 di 23 direttive di lavoro, fossero esattamente le medesime sia quando i lavoratori erano assunti da che successivamente sotto l'assunzione di d) dunque, con i verbali Controparte_3 CP_4 ispettivi in atti, gli ispettori avrebbero provveduto a imputare all'utilizzatore fraudolento
" la titolarità dei rapporti di lavoro con i lavoratori fraudolentemente somministrati Parte_1 da e da a contestare le sanzioni amministrative previste e a CP_4 Controparte_3 determinare l'imponibile contributivo in capo a quale obbligata diretta e principale Parte_1 al versamento della contribuzione previdenziale dovuta in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori;
• quanto ai rapporti in nero: sulla base di quanto sopra e in considerazione dell'illiceità degli appalti posti in essere tra e la società e tra la e CP_4 Parte_1 CP_3 CP_3 Pt_1
i lavoratori e (in nero), occupati da sarebbero
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 stati imputati a quest'ultima ditta, quale diretta utilizzatrice della loro prestazione lavorativa e, dunque, quale effettivo datore di lavoro;
• quanto al disconoscimento dei rapporti di apprendistato: sarebbe risultato inoltre che alcuni lavoratori, meglio indicati in atti, successivamente alla cessazione del rapporto con CP_4 sarebbero stati assunti da con contratto di lavoro di apprendistato e adibiti allo Parte_1 svolgimento delle medesime mansioni svolte in precedenza;
pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra e della imputazione e costituzione dei rapporti di lavoro di tali lavoratori direttamente in capo a (in relazione alla contestata somministrazione fraudolenta), Parte_1
i contratti di apprendistato sarebbero risultati illegittimi e dunque sarebbero stati trasformati in contratti di lavoro “ordinari” con conseguente recupero della contribuzione previdenziale dovuta;
• quanto alla diversa qualificazione del rapporto del Sig. nel corso dell'accertamento CP_5 sarebbe emersa con tutta evidenza la mancanza del requisito sostanziale della subordinazione nell'apporto lavorativo del sig. inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere CP_5 direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note di trattazione scritta.
Secondo principi giurisprudenziali ormai acquisiti, «in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il pagina 8 di 23 verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (cfr. Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 16) Ed ancora:
«Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità» (cfr. Cass., 30 agosto 2007, n. 18320;
Cass., 2 settembre 2004, n. 17674).
Da ciò discende l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa l'illegittimità del verbale.
Passando al merito, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente Controparte_11 la veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1 proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i pagina 9 di 23 verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale pagina 10 di 23 di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)” (Cass. S.U. n. 22910/2006, punto
4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di
"somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. Mancando tali requisiti si pagina 11 di 23 è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018= Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass.
n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere
l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante” (Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass.
n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
pagina 12 di 23 La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative
è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889; Corte d'Appello
Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Quanto all'impartizione di direttive, come correttamente messo in evidenza dalla ricorrente, la circostanza non è incompatibile con la genuinità dell'appalto: “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti
a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. ex multis Cass.
12201/2011; Cass. 15615/2011).
Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889;
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito. pagina 13 di 23 SULL'APPALTO TRA Parte_4
E' pacifico che l'opponente abbia stipulato più contratti di appalto (specificamente appalto di servizi di trasporto) succedutisi nel tempo con la suddetta società, sia sul piano del nomen iuris, sia sul piano delle clausole inserite che manifestano l'esistenza degli elementi costitutivi della menzionata fattispecie.
Parte opponente invoca l'operatività della disciplina del contratto di trasporto, che escluderebbe l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, giacché secondo la Cassazione, non si applica la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto di trasporto, non assimilabile all'appalto di servizi di trasporto (Cassazione civile sez. lav., 19/07/2023, n.21386).
In merito alla distinzione col contratto di trasporto, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, “è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (così Cass. n. 6449/2020 e da ultimo Cass. n. 7233/2023). E ancora: “E' configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore” (v. Cassazione, ordinanza 19 agosto 2022 n. 24983, conf. Cass., Sez. III, n.
14670 del 14 luglio 2015).
Il riferimento all'art. 83-bis, D.L. n. 112 del 2008, non sposta la correttezza della soluzione raggiunta dalla giurisprudenza.
L'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 248, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In ogni caso, l'art. 83-bis novellato non rende vana la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizi di trasporto. Come già rilevato dalla S.C., il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o del sub vettore nel corso del contratto di trasporto, modulandola in termini che si discostano dalle regole pagina 14 di 23 applicabili ai dipendenti dell'appaltatore. La responsabilità solidale del committente, contrassegnata dal più breve termine di decadenza di un anno, si raccorda all'omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore. Tale contegno non riveste, invece, alcun rilievo nel caso della responsabilità prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e disancorata dai coefficienti psicologici del dolo e della colpa (cfr. Cass. n. 25551 del 2023; Cass. n. 24981 del 2022).
Neppure appare pertinente il riferimento all'art. 1677-bis c.c., come novellato, da ultimo, dall'art. 37 bis del decreto-legge n. 36 del 2022, introdotto con la legge di conversione n. 79 del 2022, anch'esso non applicabile ratione temporis nella versione novellata e, comunque, volto a disciplinare la "prestazione di due o più servizi di logistica" ed a ribadire l'applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose;
senza che da tale previsione espressa possa desumersi alcuna esclusione in ordine alla configurabilità del contratto di appalto e all'operare della responsabilità solidale del committente, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/08/2025, n.
22541).
In ogni caso, la questione non è rilevante: infatti, ove venisse acclarata in giudizio la titolarità dei rapporti di lavoro all'odierna opponente (vuoi per l'esercizio delle prerogative datoriali, vuoi per l'assenza di autonomia o di rischio imprenditoriale in capo all'appaltatore), ciò ne determinerebbe l'imputazione del relativo carico contributivo in via diretta.
Tanto premesso, il Giudicante ritiene fondata la pretesa avanzata dall' in parte qua. CP_1
In primo luogo, come l'oggetto dei contratti di appalto è così genericamente determinato da apparire quasi evanescente (“servizio di logistica e trasporti” ovvero “lavori di logistica e trasporti”).
Le parti avevano concordato sulla carta un corrispettivo proporzionato al chilometraggio, tuttavia in giudizio non sono state prodotte le fatture al fine di consentire di scrutinarne la corrispondenza con quanto pattuito.
L'istruttoria ha poi confermato l'ingerenza della società opponente nei rapporti di lavoro che avrebbero dovuto far capo a sia dal punto di vista burocratico-amministrativo (dall'assunzione fino a CP_4 pagamenti) sia sotto il profilo dell'esercizio concreto delle prerogative datoriali e della disponibilità dei mezzi.
Sul piano delle assunzioni si vedano le dichiarazioni dei testi (“Confermo la Testimone_1 dichiarazione da me rilasciata e che mi viene integralmente letta, con le seguenti precisazioni. Io il colloquio non l'ho fatto con perché l'ho fatto con con Preciso anche CP_5 Per_3 Persona_6 che io non ho mai ricevuto bonifici né da né da nessun altro perché io venivo pagato in contanti CP_4
pagina 15 di 23 da Avevo le buste paga”;) e (“Sì, è vero. Io ho fatto più di un colloquio con Per_3 Parte_3
Io non sapevo chi fossero né né ; in risposta al capitolo CP_5 CP_4 Controparte_3
“Vero che gli stessi lavoratori venivano contattati dal Sig. , il quale rappresentava loro la CP_5 possibilità di un impiego presso la propria azienda per lo svolgimento dei trasporti sopra descritti, impiego, tuttavia, che sarebbe stato formalizzato per il tramite della società ha risposto: “Sì, CP_4
è vero, per me è andata così. Nulla so per gli altri”), nonché, a corredo, le dichiarazioni rese agli ispettori da , , , , Per_7 Per_4 Persona_5 Controparte_9 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1
, , , , . Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 Per_13 Per_14 Per_15 Pt_3
Va precisato come abbia intrattenuto rapporti con il quale era dipendente di Tes_1 Per_3 Pt_1 ancorché il rapporto di lavoro sia stato disconosciuto dall' in quanto il soggetto in questione è stato CP_1 ritenuto essere l'amministratore di fatto della CP_4
Benché il contegno dell' appaia contradditorio sotto questo profilo – e ciò va sottolineato – in CP_1 quanto, se non vi è alterità soggettiva tra le due società, non si pone nemmeno la questione dell'amministrazione della appaltatrice, ciò non inficia la correttezza dell'assunto di fondo, in quanto giva per conto della Per_3 Pt_1
Per quanto concerne i pagamenti, si vedano le già riportate dichiarazioni del teste , nonché quelle Tes_2 di : (“Io ho ricevuto un solo bonifico;
ricordo che fu a chiedermi il mio IBAN Pt_3 Controparte_6 via Whatsapp. Poi, dopo questo primo bonifico, sono sempre stato pagato in contanti. Quando dovevamo essere pagati, arrivavano in ufficio in Diamond delle persone napoletane e/o calabresi e vedevo che contavano dei soldi, poi li consegnavano a che ci chiamava uno ad uno e ce li CP_5 consegnava”), (“Quando ho dormito in albergo, una sola volta, mi è stato pagato direttamente Per_10 dalla Facevo carburante con la carta carburante che mi era stata lasciata sul furgone da Pt_1
”) e, altresì, le dichiarazioni rese agli ispettori da , , CP_5 Per_7 Persona_5 Per_9
Per_1
, , , . Per_10 Persona_11 Persona_12 Per_13 Pt_3
In merito al fatto che i mezzi fossero di proprietà di o che, comunque, non vi fosse alcuna Pt_1 fattiva distinzione tra il parco mezzi di ciascuna delle due società, si vedano le dichiarazioni dei testi
(“Nulla so perché su tutti i furgoni c'era l'insegna con scritto < ”), , (“Come Tes_1 Pt_1 Pt_3 detto nella dichiarazione, i furgoni avevano la scritta < ed io guidavo un furgone con detta Pt_1 scritta. Per quanto è a mia conoscenza, i furgoni erano di proprietà Vedevo anche dei furgoni Pt_1 che venivano noleggiati per poco tempo e, quindi, non avevano la scritta < , ma non li ho mai Pt_1 guidati”), (“Nulla so perché i furgoni erano tutti uguali, bianchi”), nonché le dichiarazioni rese Per_10 agli ispettori da , , , , , Controparte_9 Per_10 Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 pagina 16 di 23 Per_1
. Per_13 Per_14 Pt_3
Sull'esercizio del potere organizzativo proprio del datore di lavoro si vedano le dichiarazioni dei testi
( [ ndr] ci dava i giri da fare, solo questo”), (“A me il furgone sul quale Tes_2 CP_5 CP_5 Pt_3 andare lo diceva Era sempre lui che mi mandava tramite Whatsapp i giri che dovevo CP_5 fare”; in risposta alla domanda “Vero che, dopo aver preso accordi con il Sig. e/o con la moglie CP_5
, ricevevo indicazione da stessa circa l'inizio dell'attività lavorativa”: “Sì, è Controparte_6 Pt_1 vero”), (“Sì, è vero. e dicevano quello che dovevamo fare ed i giri da fare”), Per_10 CP_5 Per_2 nonché le dichiarazioni rese agli ispettori da , , , Per_7 Per_4 Per_1 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1
, , , , . Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 Per_13 Per_14 Per_15 Pt_3
Non sono in antitesi con la superiore ricostruzione le dichiarazioni dei testi e Controparte_9 Tes_3
i quali hanno riferito di aver avuto come punto riferimento tale soggetto
[...] Persona_2 apparentemente dipendente di ma organico alla Egli stesso, in sede ispettiva, ha CP_4 Pt_1 dichiarato di essersi occupato di dare “le direttive ai ragazzi di . Pt_1
Inoltre, i testi hanno riportato una certa intercambiabilità tra e ( : “Se non c'era Per_2 CP_5 Pt_3
, c'era ma poche volte, come un paio di volte c'era ; : “Io ho CP_5 Per_2 Controparte_6 Per_10 fatto il colloquio con e ”; Sul cap. 10): “Sì, è vero. e dicevano CP_5 Per_2 CP_5 Per_2 quello che dovevamo fare ed i giri da fare”) e che lavorasse all'interno del capannone della Per_2
occupandosi anche della movimentazione delle merci (Cfr. ). Si vedano anche le Parte_1 Pt_3 dichiarazioni rese agli ispettori da . Per_9
E' il caso di rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del
2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto (Cass. n. 3051 del 2011; conformi: Cass. n. 1022 del 2012; Cass. n. 21698 del 2013; Cass. n. 1485 del 2014; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 19-08-2014, n. 18036).
Ad inficiare la suesposta ricostruzione non vale la diversa prospettazione di parte opponente, secondo cui il Sig. dipendente di si sarebbe occupato di trasmettere le commesse Persona_2 CP_4 ai propri colleghi, sempre dipendenti rimanendo tracci nei sistemi telematici di CP_4 Pt_1 pagina 17 di 23 secondo l'opponente “questo meccanismo risultava necessario in quanto era l'unico idoneo a Pt_1 garantire tempi brevi nell'accettazione dell'ordine, riducendo al minimo i passaggi necessari affinché la commessa venisse processata e accettata”.
In primo luogo, i testi escussi e i lavoratori auditi hanno riferito che non fosse solo il D'NA a occuparsi dell'invio degli ordini.
Si veda, tra gli altri, il teste di parte opponente: “Sodano A D.R.: “Il teste verifica sul proprio Tes_3 telefono cellulare il numero dal quale riceveva i messaggi Whatsapp in merito ai giri da fare ed il numero è il seguente: 335333172 ”, numero diverso da quello attribuito in atti a Per_2
In secondo luogo, si è visto come il suddetto, benché fosse formalmente in forze a fosse in realtà CP_4 sostanzialmente in organico a Pt_1
In terzo luogo, questa modalità operativa, pacificamente ammessa, rende manifesta l'assenza di qualsivoglia autonomia nell'organizzazione dell'appalto, giacché l'attività dell'appaltatore – a latere di quella della fornitura di manodopera - si sarebbe ridotta a quella di un mero passacarte.
SULL'APPALTO TRA E Parte_1 CP_3
L' ha asserito che, nel periodo immediatamente precedente rispetto all'appalto intercorso tra CP_1
e si sarebbe rivolta ad altra società, tale per Parte_1 CP_4 Parte_1 Controparte_3 subappaltare parte del trasporto per corto terzi, senza tuttavia formalizzare alcun contratto di appalto.
Dagli accertamenti sarebbe emerso che sette lavoratori ( , Parte_3 Persona_17 Per_11
, IC AU, , OH AD RE, AM GO,
[...] Persona_18 Testimone_3 [...]
), occupati presso secondo le modalità sopra indicate e, quindi, per il tramite Persona_19 Parte_1 della società avessero lavorato anche nel periodo immediatamente precedente a tale CP_4 assunzione per il tramite, appunto, della società Controparte_3
La società non ha contestato l'impiego dei suddetti lavoratori, insistendo nella genuinità dell'appalto, senza tuttavia produrre alcuna documentazione sul punto (contratto, fatture etc.).
Essendo pacifica l'utilizzazione sul piano materiale della prestazione dei suddetti lavoratori, la ricorrente era onerata di dimostrate l'esistenza di un legittimo titolo abilitante la dissociazione tra soggetto titolare del rapporto di lavoro e soggetto che beneficia dell'attività lavorativa, onere non assolto nel caso di specie.
Va inoltre sottolineato come le tesi dell' abbiano trovato conforto anche nelle dichiarazioni rese dai CP_1 testi escussi [ “(…). Sono stato dipendente per circa un mese nel 2019/2020, prima del Parte_3
pagina 18 di 23 COVID, di , poi per altri due o tre mesi circa di (…)”. Sul cap. 23): “Confermo CP_3 CP_4 sia la dichiarazione che mi è stata riletta, sia la richiesta di intervento che pure mi è stata riletta”. Sul cap. 4): “Sì, è vero. Io ho fatto più di un colloquio con Io non sapevo chi fossero né CP_5
né .Sul cap. 9): “Sì, è vero, precisando che a me il primo contratto era CP_4 Controparte_3
a nome ”; : Sul cap. 4): “Nulla so. Non sono mai stato dipendente di CP_3 Controparte_9
”; : Sul cap. 7): “Per me il mio datore di lavoro era È vero che CP_3 Testimone_4 Pt_1 mai sono andato né presso la sede di né presso quella di ”) e dai lavoratori sentiti CP_4 CP_3 in sede ispettiva (TI RI e AM GO hanno confermato di essere stati dipendenti e di aver svolto di fatto svolgeva le medesime mansioni). CP_3
SUL RO RO
L' ha dedotto che dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che a) il lavoratore sarebbe CP_1 Parte_2 stato irregolarmente occupato presso (senza alcuna preventiva regolarizzazione)
Parte_1 nell'ambito dello pseudo appalto con e solo dopo un periodo di lavoro "in nero" sarebbe CP_4 stato assunto da In particolare, il Sig. avrebbe iniziato a prestare la propria attività CP_4 Parte_2 presso il 02/03/2020 svolgendo la propria attività lavorativa su n.5 giorni settimanali (dal
Parte_1 lunedì al venerdì) e con orario di lavoro a tempo pieno. Solo in data 18/03/2020, dopo n.12 giornate di lavoro irregolare, il Sig. risulta essere stato assunto dalla ditta e ha continuato a svolgere Pt_2 CP_4 le medesime mansioni svolte in precedenza all'interno di b) il Sig.
Parte_1 Parte_3 avrebbe prestato la propria attività lavorativa per dal 31/10/2019 al 17/03/2020 sempre per
Parte_1 lo svolgimento di consegne con mezzi inferiori ai 35 quintali. Più precisamente, dal 31/10/2019 il Sig.
sarebbe stato assunto dalla società con un contratto a termine scaduto il Pt_3 Controparte_3
31/01/2020; successivamente e senza soluzione di continuità, quindi dall'inizio del mese di febbraio
2020, lo stesso avrebbe continuato a svolgere la medesima attività lavorativa per lavorando Pt_1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e continuando a ricevere le direttive di lavoro dal Sig. ; Controparte_5 solo il 20/02/2020 il Sig. sarebbe stato assunto dalla società con contratto a tempo Pt_3 CP_4 determinato con scadenza 19/5/2020 (poi è cessato il 17/03/2020 per licenziamento), continuando anche in questo periodo l'attività lavorativa precedente, con le medesime modalità.
non contestando l'effettivo impiego dei lavoratori nell'appalto nei menzionati periodi, ha Parte_1 eccepito che non avrebbe potuto essere a conoscenza delle “asserite irregolarità commesse dalla società appaltatrice nella regolare tenuta del LUL e nell'adempimento della comunicazione preventiva al
Centro per l'Impiego, diversamente, ovvero se fosse stata a conoscenza, si sarebbe realmente configurata una vera promiscuità tra le Società”. pagina 19 di 23 E' evidente che, una volta acclarata sul piano processuale l'imputazione dei rapporti intrattenuti con le pseudo-appaltatrici alla pseudo-committente, a quest'ultima devo essere attributi anche i periodi di effettivo svolgimento di attività nell'appalto non coperti da regolarizzazione.
Quanto a per tale lavoratore risulta l'assunzione presso con decorrenza 18/3/2020 e la Pt_2 CP_4 cessazione al 19/03/2020. A rafforzare la tesi vi è la circostanza, dedotta in memoria per cui, CP_1 nonostante i teorici soli due giorni di lavoro in cui risultano lavorate complessivamente 15,60 ore, è stato riconosciuto al lavoratore un premio per obiettivo di € 484, fatto sintomatico della necessità di remunerare pregressa attività lavorativa.
Quanto a , questi ha dichiarato di essere stato assunto dal 31/10/2019 dalla società Pt_3 CP_3 con un contratto a termine scaduto il 31/01/2020 e che, dall'inizio del mese di febbraio 2020, avrebbe
[...] continuato a svolgere la medesima attività lavorativa per lavorando tutti i giorni dal lunedì al Pt_1 venerdì e continuando a ricevere le direttive di lavoro dal Sig. ; solo il 20/02/2020 il Sig. CP_5
sarebbe stato assunto dalla società con contratto a tempo determinato con scadenza Pt_3 CP_4
19/5/2020 (poi è cessato il 17/03/2020 per licenziamento), continuando anche in questo periodo l'attività lavorativa precedente. Queste dichiarazioni (Doc. 11) offrono un ulteriore spunto probatorio favorevole all'istituto.
SULLA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
I lavoratori interessati ( ; ; ; Persona_5 Controparte_9 Controparte_12 Persona_20
risultano tutti essere stati assunti prima come Autotrasportatori 4° livello presso Persona_2
poi come autisti-magazzinieri 3° livello presso Dei primi tre, infatti, sono state CP_4 Pt_1 prodotte le buste paga emesse da entrambe le società, mentre per gli altri due solo quelle di Venere.
Tuttavia la circostanza relativa all'inquadramento nel 3° livello presso è stata attestata dagli Pt_1 ispettori nel verbale e, in quanto da loro direttamente effettuata, assume efficacia di piena prova.
Ora, considerando i rapporti instaurati tutti ab origine in capo a appare evidente l'illegittimità Pt_1 del sotto-inquadramento successivo1 e, dunque, dei relativi contratti di apprendistato per mancanza di causa formativa, elemento essenziale della fattispecie de qua.
Infatti, Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale. Nell'ipotesi 1E' vero che trattasi di due CCNL diversi ma si può presumere che le mansioni di autista-magazziniere siano inferiori a quelle di autotrasportatore. pagina 20 di 23 in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato
è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex 1418 comma 2, c.c. Conseguentemente, l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine (Tribunale Roma sez. lav., 10/06/2020, n.3156; Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n.6990).
SUL RAPPORTO DI RO CON Persona_21
Preliminarmente, si evidenzia come non risulti che il disconoscimento del rapporto di lavoro de quo abbia generato un maggior carico contributivo in capo all'odierna opponente, inserito poi nell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Se ciò è vero, l'onere di provare l'invocata qualificazione del rapporto grava in capo all'opponente medesima.
A fronte dell'annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell'esercizio del potere di autotutela dell' , la Corte di CP_1
Cassazione ha più volte chiarito che spetti all'interessato dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
È stato infatti osservato che "In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione" (cfr. Cass. ord. n. 809/2021).
Ciò posto, centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità;
(Cassazione civile sez. lav., 26/08/2025, n.23919).
Nel caso di specie, tale onere non è stato puntualmente assolto.
SULLA CONTESTAZIONE DEI CONTEGGI
pagina 21 di 23 Nel ricorso, ha dichiarato di contestare “l'asserito calcolo degli imponibili dei Parte_1 lavoratori di e sulla scorta dell'inquadramento dei lavoratori di CP_4 Controparte_3 Pt_1
a parità di mansioni”, chiedendo “l'ammissione di C.T.U. contabile al fine di accertare e valutare
[...] la correttezza dei conteggi formulati dall' ”. CP_1
La contestazione così formulata è generica e la richiesta di CTU meramente esplorativa.
Peraltro, in memoria difensiva l' ha chiarito che “nella tabella allegata ai verbali ispettivi (docc. 4 CP_1
e 6), denominata "imponibili contributivi" e composta da n.7 pagine, vengono indicati per ogni lavoratore i periodi di lavoro prestato o sotto lo pseudo appalto o sotto lo pseudo Controparte_3 appalto (indicati anche nelle tabelle B3 e B4): in ogni colonna mese/anno su una riga CP_4 viene indicato l'imponibile previdenziale determinato e sulla riga sottostante le giornate retribuite. Se in un mese è stato accertato del lavoro irregolare il relativo imponibile viene indicato nella stessa colonna mese/anno su una diversa riga evidenziando i dati in grassetto. Sugli imponibili così determinati, sono stati calcolati e addebitati alla società opponente i contributi dovuti, così come riportato nell'allegato denominato "Prospetto Regolarizzazione Contributiva".
La tabella e il prospetto menzionati offrono una rappresentazione sufficiente (nonostante la sua essenzialità) a consentire una contestazione specifica ovvero una ricostruzione alternativa da parte di un soggetto qualificato.
SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52000,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6699,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. pagina 22 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 6699,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 5 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND RA
pagina 23 di 23
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – RO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1179/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 05/12/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. ND RA, dà atto che:
Per l'Avv. BERALDI DOMENICO e l' avv. VACCARI SIMONE hanno depositato Parte_1 le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND RA
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – RO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Sabbatini 13 MODENA Parte_1 P.IVA_1
ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. BERALDI DOMENICO e dall'Avv. VACCARI SIMONE;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER, N. 72, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2025, ha proposto opposizione avverso l'Avviso di Parte_1 addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e CP_1 notificato in data 4.6.2024, emesso sulla base del precedente Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena n. 26494/2023, notificato in data
19.12.2023, spiegando le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999 e conseguentemente, con decreto contestuale a quello di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. inaudita altera parte, per tutti i motivi riportati nella parte motiva, sospendere l'esecuzione del ruolo dell'Avviso pagina 2 di 23 di addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e CP_1 notificato in data 4.6.2024, ex dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999 o in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione sempre ai fini della sospensiva;
- IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- Eventualmente autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre comunque l'integrazione del contraddittorio ex 13 comma 8 della legge n. 488 del 1999 e ss. modificazioni, della
[...]
(di seguito con sede in Roma (RM) Viale Manzoni n. Controparte_2 CP_1 CP_1
22, codice fiscale e Partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 essendo litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli avvisi di addebito in caso di CP_1 avvenuta cessione dei crediti in contestazione;
- IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 13, comma 4 lettera e) del D.Lgs n. 124/2004, mancando nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena
n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023, l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione;
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto tra Pt_1
e della specifica responsabilità solidale nel trasporto merci su strada introdotta
[...] Controparte_3 dall'art. 83- bis, D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, commi 247
e 248, L. n. 190/2014, in luogo della responsabilità l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), in applicazione del principio generale di diritto lex specialis derogat generali, essendo il rapporto tra le due società regolato dall'art. 1677 bis c.c.;
- Accertare e dichiarare l'applicazione al rapporto tra e della quanto la Parte_1 CP_4 specifica responsabilità solidale nel trasporto merci su strada introdotta dall'art. 83- bis , D.L. n.
112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, commi 247 e 248, L. n. 190/2014, in luogo della responsabilità l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), in applicazione del principio generale di diritto lex specialis derogat generali, essendo il rapporto tra le società regolato dall'art.
1677 bis c.c.;
- Accertare e dichiarare la contraddittorietà intrinseca dagli stralci di dichiarazioni riportate nel
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO-0000713 del 7.12.2023 Prot. ITL Modena
n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023 e nel Verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale n. 2023-MO0000714 del 6.12.2023 – Prot. ITL Modena n. 26505/2023, pagina 3 di 23 notificato in data 19.12.2023;
- Accertare e dichiarare che le direttive, il controllo sulla esatta esecuzione del lavoro affidato, la vigilanza su quanto svolto dai dipendenti della appaltatrice, così come gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori erano di esclusiva prerogativa della Controparte_3
- Accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 [...] nel periodo di vigenza dello stesso nei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo CP_3
2020;
- Accertare e dichiarare che le direttive, il controllo sulla esatta esecuzione del lavoro affidato, la vigilanza su quanto svolto dai dipendenti della appaltatrice, così come gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori erano di esclusiva prerogativa della CP_4
- Accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 CP_4 nel periodo di vigenza dello stesso dal 2020 al 2022 e, comunque, per tutto il periodo contestato
[...] dagli Ispettori fino al settembre 2023;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo di subordinazione tra il Sig. e la Controparte_5 società datrice di lavoro Parte_1
- Conseguentemente dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inapplicabilità e/o la non opponibilità
e/o l'inefficacia del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO-0000713 del 7.12.2023
Prot. ITL Modena n. 26494/2023, notificato in data 19.12.2023 e del conseguente Verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale n. 2023-MO-0000714 del
6.12.2023 – Prot. ITL Modena n. 26505/2023, notificato in data 19.12.2023, perché infondati in fatto e in diritto con dichiarazione di estinzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di CP_6
quale trasgressore e responsabile aziendale, e di quale responsabile solidale;
[...] Parte_1
- Conseguentemente dichiarare nullo e/ inefficace l'Avviso di addebito n. 37020240000408883000 formato il 24.5.2024 dall' sede territoriale di Modena e notificato in data 4.6.2024 alla CP_1 Pt_1
P.I. ;
[...] P.IVA_1
- IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la non contestabilità ex 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 alla società degli asseriti contributi non versati e delle retribuzioni non pagate in forza del diverso Parte_1 inquadramento contrattuale per il periodo precedente al 2021, essendo trascorsi più di due anni dalla cessazione del contratto di appalto;
pagina 4 di 23 - in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso al 15%, oltre agli accessori di legge”.
In particolare, ha dedotto che:
• In data 22.2.2023 sarebbe stato effettuato un primo accesso ispettivo presso la sede operativa della società in Spilamberto (MO), via Per San Vito 535; Parte_1
• Al momento dell'accesso ispettivo sarebbero stati trovati intenti al lavoro i Sig.ri Per_1
e nonché, il legale rappresentante della società
[...] Controparte_7 Persona_2
Sig.ra Controparte_6
• a fondamento dell'ispezione vi sarebbe stato il sospetto, da parte dell'ITL di Modena, che la società appaltatrice stesse ponendo in essere sistematiche interposizioni illecite di CP_4 manodopera, offrendosi di assumere personale occorrente all'utilizzatore per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
• in entrambi i verbali, si riporta come l'ITL abbia ritenuto come sintomatico della mancanza di genuinità degli appalti posti in essere da il fatto che questa utilizzasse e stipulasse CP_4 contratti “standardizzati”, ovvero contratti aventi il medesimo “format” predisposto dalla stessa società appaltatrice, nonché, il fatto che in uno dei contratti forniti dalla stessa vi CP_4 fosse un refuso all'art. 6 (“controllo sull'esecuzione dei lavori”) dove veniva indicato come titolare del potere di controllo sui lavori eseguiti una società committente che nulla ha a che vedere con cosa che non risulta dai contratti di appalto stipulati nel 2020, 2021 Parte_1
e 2022 (Doc. 10 - contratti di appalto anni 2020-2021-2022);
• sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori assunte, gli ispettori sarebbero giunti alla conclusione che il Sig. (dipendente di si fosse adoperato per il reclutamento CP_5 Parte_1 dei lavoratori della appaltatrice, asserendo come lo stesso si fosse messo in contatto e contrattato l'importo retributivo dei dipendenti dell'appaltatrice;
• a sostegno delle contestazioni mosse nei confronti della Società vi sarebbe altresì Parte_1 il fatto che i dipendenti dell'appaltatrice non avessero mai incontrato e conosciuto il legale rappresentante della e indicassero quale effettivo datore di lavoro il Sig. CP_4 CP_5
o (in altri casi) tale Sig.
[...] Persona_3
• per quanto attiene alle modalità di esercizio del potere di direzione e controllo che, nella ricostruzione dall' , sarebbe stata nei fatti riconducibile alla committente, sarebbe stato CP_8 fatto riferimento all'utilizzo da parte di della piattaforma whatsapp per lo Parte_1 smistamento e la comunicazione delle commesse di viaggio;
pagina 5 di 23 • la committente tramite messaggistica si sarebbe limitata a inoltrare le commesse, comunicando il luogo di carico e scarico;
• dalle dichiarazioni assunte dagli Ispettori, questi avrebbero ritenuto che fossero avvenuti pagamenti in contanti della retribuzione, sia da parte dell'appaltatrice che da parte della committente;
• sarebbe stata altresì contestata la non genuinità del rapporto d'appalto tra e Parte_1 [...]
società che nei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo 2020 avrebbe (al CP_3 pari di posto in essere interposizione illecita di manodopera;
In merito a questo CP_4 rapporto, la non genuinità dell'appalto verrebbe contestata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da ex dipendenti di (dichiarazioni alle quali la ricorrente Controparte_3 non può attualmente avere accesso);
• gli ispettori avrebbero proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro del Sig. CP_5 in lavoratore autonomo artigiano (collaboratore famigliare della moglie Sig.ra
[...] CP_6
con tutte le conseguenze dal punto di vista previdenziale e assistenziale;
[...]
• gli ispettori avrebbero proceduto alla conversione dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ordinari, con inquadramento di operai di livello 3, sulla base del fatto che i cinque lavoratori in apprendistato (Sig.ri Persona_4 Persona_5
, , e precedentemente impiegati
[...] Controparte_9 CP_10 Persona_2 presso fossero, fin dallo pseudo appalto, già lavoratori ordinari in forza presso la CP_4 committente.
Pertanto, la società ha eccepito nullità dei verbali per violazione del diritto di difesa, contestando le riqualificazioni operate dagli ispettori nonché la correttezza dei conteggi.
Si è costituito l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_1
l'improponibilità/inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità dei verbali ispettivi, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Specificamente, ha asserito quanto segue:
• quanto agli appalti con a) l'attività svolta nell'ambito degli pseudo appalti CP_4 succedutisi tra il 1/3/2020 e la data dell'accesso ispettivo, effettuato presso in data Parte_1
22/02/2023, sarebbe consistita nel carico/scarico e guida di furgoni inferiori ai 35 quintali (quindi guidabili con ordinaria patente B e non muniti di cronotachigrafo per la verifica dei tempi di guida e di riposo), sia all'interno del territorio nazionale che, in numerosi casi, anche all'estero per il trasporto di merce per conto terzi;
b) la sede logistica di partenza dei furgoni sarebbe pagina 6 di 23 corrisposta alla sede operativa di corrente in Via per San Vito, 535 a Spilamberto Parte_1
(MO); c) presso la sede di partenza di vi sarebbero stati sia furgoni di (o Pt_1 Parte_1 in uso a , che furgoni di (o in uso a;
d) la gestione dei Parte_1 CP_4 CP_4 furgoni e l'assegnazione dei furgoni ai vari autisti/lavoratori sarebbe stata gestita da Pt_1
e i vari lavoratori occupati per i trasporti, a prescindere dal fatto che fossero dipendenti di
[...]
avrebbero utilizzato a seconda dei viaggi sia furgoni di che furgoni di CP_4 Parte_1
e) molti dei lavoratori assunti da per lo svolgimento dello pseudo-appalto di CP_4 CP_4 cui sopra (la maggior parte), sarebbero stati contattati e reclutati direttamente dal Sig.
[...]
, marito della legale rappresentante Sig.ra (amministratrice unica), CP_5 Controparte_6 nonché lavoratore dipendente della stessa f) gli autisti avrebbero ricevuto direttive Parte_1 sui trasporti da fare o direttamente dal Sig. o tramite messaggi su piattaforma CP_5 whatsapp da un numero telefonico inserito su apparecchio telefonico (cellulare) presente presso la sede stessa della Diamond Slr e che sarebbe stato utilizzato sia dallo stesso , CP_5 che dal Sig. formalmente dipendente di il quale si sarebbero Persona_2 CP_4 occupato anche dell'organizzazione dei viaggi;
i pagamenti delle retribuzioni sarebbero stati effettuati normalmente con bonifico bancario dalla società anche se in determinati CP_4 casi la stessa avrebbe effettuato ad alcuni lavoratori e per alcune mensilità Parte_1 pagamenti in contanti, come dichiarato da tali lavoratori g) alcuni lavoratori avrebbero avuto a disposizione una carta di credito prepagata fornita da h) all'interno del capannone della Pt_1
la movimentazione merci sarebbe stata condotta da tale Parte_1 Persona_2 formalmente dipendente della e anche con l'ausilio di un muletto CP_4 CP_5 elettrico;
i) in un angolo del capannone sarebbe stata anche presente un ufficio dove operava la sig.ra l) diversi lavoratori sarebbero poi stati assunti direttamente dalla Controparte_6 Pt_1
continuando a svolgere le medesme attività;
[...]
• quanto ai rapporti tra e a) nel periodo immediatamente Parte_1 Controparte_3 precedente rispetto all'appalto intercorso tra e si sarebbe Parte_1 CP_4 Parte_1 rivolta ad altra società, tale con sede legale a Scafati (SA), Via Bonifica 137, Controparte_3 per subappaltare parte del trasporto per corto terzi, tuttavia con tale società non sarebbe stato formalizzato alcun contratto di appalto, né la suddetta società avrebbe fornito ai verbalizzanti alcuna della documentazione richiesta;
b) sarebbe emerso che i sette lavoratori, meglio indicati in memoria, occupati presso per il tramite della società avessero Parte_1 CP_4 lavorato anche nel periodo immediatamente precedente a tale assunzione per il tramite, appunto, della società c) in particolare, sarebbe emerso che le modalità lavorative, le Controparte_3
pagina 7 di 23 direttive di lavoro, fossero esattamente le medesime sia quando i lavoratori erano assunti da che successivamente sotto l'assunzione di d) dunque, con i verbali Controparte_3 CP_4 ispettivi in atti, gli ispettori avrebbero provveduto a imputare all'utilizzatore fraudolento
" la titolarità dei rapporti di lavoro con i lavoratori fraudolentemente somministrati Parte_1 da e da a contestare le sanzioni amministrative previste e a CP_4 Controparte_3 determinare l'imponibile contributivo in capo a quale obbligata diretta e principale Parte_1 al versamento della contribuzione previdenziale dovuta in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori;
• quanto ai rapporti in nero: sulla base di quanto sopra e in considerazione dell'illiceità degli appalti posti in essere tra e la società e tra la e CP_4 Parte_1 CP_3 CP_3 Pt_1
i lavoratori e (in nero), occupati da sarebbero
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 stati imputati a quest'ultima ditta, quale diretta utilizzatrice della loro prestazione lavorativa e, dunque, quale effettivo datore di lavoro;
• quanto al disconoscimento dei rapporti di apprendistato: sarebbe risultato inoltre che alcuni lavoratori, meglio indicati in atti, successivamente alla cessazione del rapporto con CP_4 sarebbero stati assunti da con contratto di lavoro di apprendistato e adibiti allo Parte_1 svolgimento delle medesime mansioni svolte in precedenza;
pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra e della imputazione e costituzione dei rapporti di lavoro di tali lavoratori direttamente in capo a (in relazione alla contestata somministrazione fraudolenta), Parte_1
i contratti di apprendistato sarebbero risultati illegittimi e dunque sarebbero stati trasformati in contratti di lavoro “ordinari” con conseguente recupero della contribuzione previdenziale dovuta;
• quanto alla diversa qualificazione del rapporto del Sig. nel corso dell'accertamento CP_5 sarebbe emersa con tutta evidenza la mancanza del requisito sostanziale della subordinazione nell'apporto lavorativo del sig. inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere CP_5 direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note di trattazione scritta.
Secondo principi giurisprudenziali ormai acquisiti, «in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il pagina 8 di 23 verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (cfr. Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 16) Ed ancora:
«Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità» (cfr. Cass., 30 agosto 2007, n. 18320;
Cass., 2 settembre 2004, n. 17674).
Da ciò discende l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa l'illegittimità del verbale.
Passando al merito, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente Controparte_11 la veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1 proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i pagina 9 di 23 verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale pagina 10 di 23 di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)” (Cass. S.U. n. 22910/2006, punto
4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di
"somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. Mancando tali requisiti si pagina 11 di 23 è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018= Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass.
n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere
l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante” (Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass.
n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
pagina 12 di 23 La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative
è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889; Corte d'Appello
Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Quanto all'impartizione di direttive, come correttamente messo in evidenza dalla ricorrente, la circostanza non è incompatibile con la genuinità dell'appalto: “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti
a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. ex multis Cass.
12201/2011; Cass. 15615/2011).
Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889;
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito. pagina 13 di 23 SULL'APPALTO TRA Parte_4
E' pacifico che l'opponente abbia stipulato più contratti di appalto (specificamente appalto di servizi di trasporto) succedutisi nel tempo con la suddetta società, sia sul piano del nomen iuris, sia sul piano delle clausole inserite che manifestano l'esistenza degli elementi costitutivi della menzionata fattispecie.
Parte opponente invoca l'operatività della disciplina del contratto di trasporto, che escluderebbe l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, giacché secondo la Cassazione, non si applica la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto di trasporto, non assimilabile all'appalto di servizi di trasporto (Cassazione civile sez. lav., 19/07/2023, n.21386).
In merito alla distinzione col contratto di trasporto, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, “è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (così Cass. n. 6449/2020 e da ultimo Cass. n. 7233/2023). E ancora: “E' configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore” (v. Cassazione, ordinanza 19 agosto 2022 n. 24983, conf. Cass., Sez. III, n.
14670 del 14 luglio 2015).
Il riferimento all'art. 83-bis, D.L. n. 112 del 2008, non sposta la correttezza della soluzione raggiunta dalla giurisprudenza.
L'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 248, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In ogni caso, l'art. 83-bis novellato non rende vana la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizi di trasporto. Come già rilevato dalla S.C., il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o del sub vettore nel corso del contratto di trasporto, modulandola in termini che si discostano dalle regole pagina 14 di 23 applicabili ai dipendenti dell'appaltatore. La responsabilità solidale del committente, contrassegnata dal più breve termine di decadenza di un anno, si raccorda all'omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore. Tale contegno non riveste, invece, alcun rilievo nel caso della responsabilità prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e disancorata dai coefficienti psicologici del dolo e della colpa (cfr. Cass. n. 25551 del 2023; Cass. n. 24981 del 2022).
Neppure appare pertinente il riferimento all'art. 1677-bis c.c., come novellato, da ultimo, dall'art. 37 bis del decreto-legge n. 36 del 2022, introdotto con la legge di conversione n. 79 del 2022, anch'esso non applicabile ratione temporis nella versione novellata e, comunque, volto a disciplinare la "prestazione di due o più servizi di logistica" ed a ribadire l'applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose;
senza che da tale previsione espressa possa desumersi alcuna esclusione in ordine alla configurabilità del contratto di appalto e all'operare della responsabilità solidale del committente, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/08/2025, n.
22541).
In ogni caso, la questione non è rilevante: infatti, ove venisse acclarata in giudizio la titolarità dei rapporti di lavoro all'odierna opponente (vuoi per l'esercizio delle prerogative datoriali, vuoi per l'assenza di autonomia o di rischio imprenditoriale in capo all'appaltatore), ciò ne determinerebbe l'imputazione del relativo carico contributivo in via diretta.
Tanto premesso, il Giudicante ritiene fondata la pretesa avanzata dall' in parte qua. CP_1
In primo luogo, come l'oggetto dei contratti di appalto è così genericamente determinato da apparire quasi evanescente (“servizio di logistica e trasporti” ovvero “lavori di logistica e trasporti”).
Le parti avevano concordato sulla carta un corrispettivo proporzionato al chilometraggio, tuttavia in giudizio non sono state prodotte le fatture al fine di consentire di scrutinarne la corrispondenza con quanto pattuito.
L'istruttoria ha poi confermato l'ingerenza della società opponente nei rapporti di lavoro che avrebbero dovuto far capo a sia dal punto di vista burocratico-amministrativo (dall'assunzione fino a CP_4 pagamenti) sia sotto il profilo dell'esercizio concreto delle prerogative datoriali e della disponibilità dei mezzi.
Sul piano delle assunzioni si vedano le dichiarazioni dei testi (“Confermo la Testimone_1 dichiarazione da me rilasciata e che mi viene integralmente letta, con le seguenti precisazioni. Io il colloquio non l'ho fatto con perché l'ho fatto con con Preciso anche CP_5 Per_3 Persona_6 che io non ho mai ricevuto bonifici né da né da nessun altro perché io venivo pagato in contanti CP_4
pagina 15 di 23 da Avevo le buste paga”;) e (“Sì, è vero. Io ho fatto più di un colloquio con Per_3 Parte_3
Io non sapevo chi fossero né né ; in risposta al capitolo CP_5 CP_4 Controparte_3
“Vero che gli stessi lavoratori venivano contattati dal Sig. , il quale rappresentava loro la CP_5 possibilità di un impiego presso la propria azienda per lo svolgimento dei trasporti sopra descritti, impiego, tuttavia, che sarebbe stato formalizzato per il tramite della società ha risposto: “Sì, CP_4
è vero, per me è andata così. Nulla so per gli altri”), nonché, a corredo, le dichiarazioni rese agli ispettori da , , , , Per_7 Per_4 Persona_5 Controparte_9 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1
, , , , . Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 Per_13 Per_14 Per_15 Pt_3
Va precisato come abbia intrattenuto rapporti con il quale era dipendente di Tes_1 Per_3 Pt_1 ancorché il rapporto di lavoro sia stato disconosciuto dall' in quanto il soggetto in questione è stato CP_1 ritenuto essere l'amministratore di fatto della CP_4
Benché il contegno dell' appaia contradditorio sotto questo profilo – e ciò va sottolineato – in CP_1 quanto, se non vi è alterità soggettiva tra le due società, non si pone nemmeno la questione dell'amministrazione della appaltatrice, ciò non inficia la correttezza dell'assunto di fondo, in quanto giva per conto della Per_3 Pt_1
Per quanto concerne i pagamenti, si vedano le già riportate dichiarazioni del teste , nonché quelle Tes_2 di : (“Io ho ricevuto un solo bonifico;
ricordo che fu a chiedermi il mio IBAN Pt_3 Controparte_6 via Whatsapp. Poi, dopo questo primo bonifico, sono sempre stato pagato in contanti. Quando dovevamo essere pagati, arrivavano in ufficio in Diamond delle persone napoletane e/o calabresi e vedevo che contavano dei soldi, poi li consegnavano a che ci chiamava uno ad uno e ce li CP_5 consegnava”), (“Quando ho dormito in albergo, una sola volta, mi è stato pagato direttamente Per_10 dalla Facevo carburante con la carta carburante che mi era stata lasciata sul furgone da Pt_1
”) e, altresì, le dichiarazioni rese agli ispettori da , , CP_5 Per_7 Persona_5 Per_9
Per_1
, , , . Per_10 Persona_11 Persona_12 Per_13 Pt_3
In merito al fatto che i mezzi fossero di proprietà di o che, comunque, non vi fosse alcuna Pt_1 fattiva distinzione tra il parco mezzi di ciascuna delle due società, si vedano le dichiarazioni dei testi
(“Nulla so perché su tutti i furgoni c'era l'insegna con scritto < ”), , (“Come Tes_1 Pt_1 Pt_3 detto nella dichiarazione, i furgoni avevano la scritta < ed io guidavo un furgone con detta Pt_1 scritta. Per quanto è a mia conoscenza, i furgoni erano di proprietà Vedevo anche dei furgoni Pt_1 che venivano noleggiati per poco tempo e, quindi, non avevano la scritta < , ma non li ho mai Pt_1 guidati”), (“Nulla so perché i furgoni erano tutti uguali, bianchi”), nonché le dichiarazioni rese Per_10 agli ispettori da , , , , , Controparte_9 Per_10 Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 pagina 16 di 23 Per_1
. Per_13 Per_14 Pt_3
Sull'esercizio del potere organizzativo proprio del datore di lavoro si vedano le dichiarazioni dei testi
( [ ndr] ci dava i giri da fare, solo questo”), (“A me il furgone sul quale Tes_2 CP_5 CP_5 Pt_3 andare lo diceva Era sempre lui che mi mandava tramite Whatsapp i giri che dovevo CP_5 fare”; in risposta alla domanda “Vero che, dopo aver preso accordi con il Sig. e/o con la moglie CP_5
, ricevevo indicazione da stessa circa l'inizio dell'attività lavorativa”: “Sì, è Controparte_6 Pt_1 vero”), (“Sì, è vero. e dicevano quello che dovevamo fare ed i giri da fare”), Per_10 CP_5 Per_2 nonché le dichiarazioni rese agli ispettori da , , , Per_7 Per_4 Per_1 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1
, , , , . Tes_1 Pt_2 Persona_11 Persona_12 Per_13 Per_14 Per_15 Pt_3
Non sono in antitesi con la superiore ricostruzione le dichiarazioni dei testi e Controparte_9 Tes_3
i quali hanno riferito di aver avuto come punto riferimento tale soggetto
[...] Persona_2 apparentemente dipendente di ma organico alla Egli stesso, in sede ispettiva, ha CP_4 Pt_1 dichiarato di essersi occupato di dare “le direttive ai ragazzi di . Pt_1
Inoltre, i testi hanno riportato una certa intercambiabilità tra e ( : “Se non c'era Per_2 CP_5 Pt_3
, c'era ma poche volte, come un paio di volte c'era ; : “Io ho CP_5 Per_2 Controparte_6 Per_10 fatto il colloquio con e ”; Sul cap. 10): “Sì, è vero. e dicevano CP_5 Per_2 CP_5 Per_2 quello che dovevamo fare ed i giri da fare”) e che lavorasse all'interno del capannone della Per_2
occupandosi anche della movimentazione delle merci (Cfr. ). Si vedano anche le Parte_1 Pt_3 dichiarazioni rese agli ispettori da . Per_9
E' il caso di rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del
2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto (Cass. n. 3051 del 2011; conformi: Cass. n. 1022 del 2012; Cass. n. 21698 del 2013; Cass. n. 1485 del 2014; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 19-08-2014, n. 18036).
Ad inficiare la suesposta ricostruzione non vale la diversa prospettazione di parte opponente, secondo cui il Sig. dipendente di si sarebbe occupato di trasmettere le commesse Persona_2 CP_4 ai propri colleghi, sempre dipendenti rimanendo tracci nei sistemi telematici di CP_4 Pt_1 pagina 17 di 23 secondo l'opponente “questo meccanismo risultava necessario in quanto era l'unico idoneo a Pt_1 garantire tempi brevi nell'accettazione dell'ordine, riducendo al minimo i passaggi necessari affinché la commessa venisse processata e accettata”.
In primo luogo, i testi escussi e i lavoratori auditi hanno riferito che non fosse solo il D'NA a occuparsi dell'invio degli ordini.
Si veda, tra gli altri, il teste di parte opponente: “Sodano A D.R.: “Il teste verifica sul proprio Tes_3 telefono cellulare il numero dal quale riceveva i messaggi Whatsapp in merito ai giri da fare ed il numero è il seguente: 335333172 ”, numero diverso da quello attribuito in atti a Per_2
In secondo luogo, si è visto come il suddetto, benché fosse formalmente in forze a fosse in realtà CP_4 sostanzialmente in organico a Pt_1
In terzo luogo, questa modalità operativa, pacificamente ammessa, rende manifesta l'assenza di qualsivoglia autonomia nell'organizzazione dell'appalto, giacché l'attività dell'appaltatore – a latere di quella della fornitura di manodopera - si sarebbe ridotta a quella di un mero passacarte.
SULL'APPALTO TRA E Parte_1 CP_3
L' ha asserito che, nel periodo immediatamente precedente rispetto all'appalto intercorso tra CP_1
e si sarebbe rivolta ad altra società, tale per Parte_1 CP_4 Parte_1 Controparte_3 subappaltare parte del trasporto per corto terzi, senza tuttavia formalizzare alcun contratto di appalto.
Dagli accertamenti sarebbe emerso che sette lavoratori ( , Parte_3 Persona_17 Per_11
, IC AU, , OH AD RE, AM GO,
[...] Persona_18 Testimone_3 [...]
), occupati presso secondo le modalità sopra indicate e, quindi, per il tramite Persona_19 Parte_1 della società avessero lavorato anche nel periodo immediatamente precedente a tale CP_4 assunzione per il tramite, appunto, della società Controparte_3
La società non ha contestato l'impiego dei suddetti lavoratori, insistendo nella genuinità dell'appalto, senza tuttavia produrre alcuna documentazione sul punto (contratto, fatture etc.).
Essendo pacifica l'utilizzazione sul piano materiale della prestazione dei suddetti lavoratori, la ricorrente era onerata di dimostrate l'esistenza di un legittimo titolo abilitante la dissociazione tra soggetto titolare del rapporto di lavoro e soggetto che beneficia dell'attività lavorativa, onere non assolto nel caso di specie.
Va inoltre sottolineato come le tesi dell' abbiano trovato conforto anche nelle dichiarazioni rese dai CP_1 testi escussi [ “(…). Sono stato dipendente per circa un mese nel 2019/2020, prima del Parte_3
pagina 18 di 23 COVID, di , poi per altri due o tre mesi circa di (…)”. Sul cap. 23): “Confermo CP_3 CP_4 sia la dichiarazione che mi è stata riletta, sia la richiesta di intervento che pure mi è stata riletta”. Sul cap. 4): “Sì, è vero. Io ho fatto più di un colloquio con Io non sapevo chi fossero né CP_5
né .Sul cap. 9): “Sì, è vero, precisando che a me il primo contratto era CP_4 Controparte_3
a nome ”; : Sul cap. 4): “Nulla so. Non sono mai stato dipendente di CP_3 Controparte_9
”; : Sul cap. 7): “Per me il mio datore di lavoro era È vero che CP_3 Testimone_4 Pt_1 mai sono andato né presso la sede di né presso quella di ”) e dai lavoratori sentiti CP_4 CP_3 in sede ispettiva (TI RI e AM GO hanno confermato di essere stati dipendenti e di aver svolto di fatto svolgeva le medesime mansioni). CP_3
SUL RO RO
L' ha dedotto che dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che a) il lavoratore sarebbe CP_1 Parte_2 stato irregolarmente occupato presso (senza alcuna preventiva regolarizzazione)
Parte_1 nell'ambito dello pseudo appalto con e solo dopo un periodo di lavoro "in nero" sarebbe CP_4 stato assunto da In particolare, il Sig. avrebbe iniziato a prestare la propria attività CP_4 Parte_2 presso il 02/03/2020 svolgendo la propria attività lavorativa su n.5 giorni settimanali (dal
Parte_1 lunedì al venerdì) e con orario di lavoro a tempo pieno. Solo in data 18/03/2020, dopo n.12 giornate di lavoro irregolare, il Sig. risulta essere stato assunto dalla ditta e ha continuato a svolgere Pt_2 CP_4 le medesime mansioni svolte in precedenza all'interno di b) il Sig.
Parte_1 Parte_3 avrebbe prestato la propria attività lavorativa per dal 31/10/2019 al 17/03/2020 sempre per
Parte_1 lo svolgimento di consegne con mezzi inferiori ai 35 quintali. Più precisamente, dal 31/10/2019 il Sig.
sarebbe stato assunto dalla società con un contratto a termine scaduto il Pt_3 Controparte_3
31/01/2020; successivamente e senza soluzione di continuità, quindi dall'inizio del mese di febbraio
2020, lo stesso avrebbe continuato a svolgere la medesima attività lavorativa per lavorando Pt_1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e continuando a ricevere le direttive di lavoro dal Sig. ; Controparte_5 solo il 20/02/2020 il Sig. sarebbe stato assunto dalla società con contratto a tempo Pt_3 CP_4 determinato con scadenza 19/5/2020 (poi è cessato il 17/03/2020 per licenziamento), continuando anche in questo periodo l'attività lavorativa precedente, con le medesime modalità.
non contestando l'effettivo impiego dei lavoratori nell'appalto nei menzionati periodi, ha Parte_1 eccepito che non avrebbe potuto essere a conoscenza delle “asserite irregolarità commesse dalla società appaltatrice nella regolare tenuta del LUL e nell'adempimento della comunicazione preventiva al
Centro per l'Impiego, diversamente, ovvero se fosse stata a conoscenza, si sarebbe realmente configurata una vera promiscuità tra le Società”. pagina 19 di 23 E' evidente che, una volta acclarata sul piano processuale l'imputazione dei rapporti intrattenuti con le pseudo-appaltatrici alla pseudo-committente, a quest'ultima devo essere attributi anche i periodi di effettivo svolgimento di attività nell'appalto non coperti da regolarizzazione.
Quanto a per tale lavoratore risulta l'assunzione presso con decorrenza 18/3/2020 e la Pt_2 CP_4 cessazione al 19/03/2020. A rafforzare la tesi vi è la circostanza, dedotta in memoria per cui, CP_1 nonostante i teorici soli due giorni di lavoro in cui risultano lavorate complessivamente 15,60 ore, è stato riconosciuto al lavoratore un premio per obiettivo di € 484, fatto sintomatico della necessità di remunerare pregressa attività lavorativa.
Quanto a , questi ha dichiarato di essere stato assunto dal 31/10/2019 dalla società Pt_3 CP_3 con un contratto a termine scaduto il 31/01/2020 e che, dall'inizio del mese di febbraio 2020, avrebbe
[...] continuato a svolgere la medesima attività lavorativa per lavorando tutti i giorni dal lunedì al Pt_1 venerdì e continuando a ricevere le direttive di lavoro dal Sig. ; solo il 20/02/2020 il Sig. CP_5
sarebbe stato assunto dalla società con contratto a tempo determinato con scadenza Pt_3 CP_4
19/5/2020 (poi è cessato il 17/03/2020 per licenziamento), continuando anche in questo periodo l'attività lavorativa precedente. Queste dichiarazioni (Doc. 11) offrono un ulteriore spunto probatorio favorevole all'istituto.
SULLA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
I lavoratori interessati ( ; ; ; Persona_5 Controparte_9 Controparte_12 Persona_20
risultano tutti essere stati assunti prima come Autotrasportatori 4° livello presso Persona_2
poi come autisti-magazzinieri 3° livello presso Dei primi tre, infatti, sono state CP_4 Pt_1 prodotte le buste paga emesse da entrambe le società, mentre per gli altri due solo quelle di Venere.
Tuttavia la circostanza relativa all'inquadramento nel 3° livello presso è stata attestata dagli Pt_1 ispettori nel verbale e, in quanto da loro direttamente effettuata, assume efficacia di piena prova.
Ora, considerando i rapporti instaurati tutti ab origine in capo a appare evidente l'illegittimità Pt_1 del sotto-inquadramento successivo1 e, dunque, dei relativi contratti di apprendistato per mancanza di causa formativa, elemento essenziale della fattispecie de qua.
Infatti, Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale. Nell'ipotesi 1E' vero che trattasi di due CCNL diversi ma si può presumere che le mansioni di autista-magazziniere siano inferiori a quelle di autotrasportatore. pagina 20 di 23 in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato
è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex 1418 comma 2, c.c. Conseguentemente, l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine (Tribunale Roma sez. lav., 10/06/2020, n.3156; Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n.6990).
SUL RAPPORTO DI RO CON Persona_21
Preliminarmente, si evidenzia come non risulti che il disconoscimento del rapporto di lavoro de quo abbia generato un maggior carico contributivo in capo all'odierna opponente, inserito poi nell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Se ciò è vero, l'onere di provare l'invocata qualificazione del rapporto grava in capo all'opponente medesima.
A fronte dell'annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell'esercizio del potere di autotutela dell' , la Corte di CP_1
Cassazione ha più volte chiarito che spetti all'interessato dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
È stato infatti osservato che "In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione" (cfr. Cass. ord. n. 809/2021).
Ciò posto, centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità;
(Cassazione civile sez. lav., 26/08/2025, n.23919).
Nel caso di specie, tale onere non è stato puntualmente assolto.
SULLA CONTESTAZIONE DEI CONTEGGI
pagina 21 di 23 Nel ricorso, ha dichiarato di contestare “l'asserito calcolo degli imponibili dei Parte_1 lavoratori di e sulla scorta dell'inquadramento dei lavoratori di CP_4 Controparte_3 Pt_1
a parità di mansioni”, chiedendo “l'ammissione di C.T.U. contabile al fine di accertare e valutare
[...] la correttezza dei conteggi formulati dall' ”. CP_1
La contestazione così formulata è generica e la richiesta di CTU meramente esplorativa.
Peraltro, in memoria difensiva l' ha chiarito che “nella tabella allegata ai verbali ispettivi (docc. 4 CP_1
e 6), denominata "imponibili contributivi" e composta da n.7 pagine, vengono indicati per ogni lavoratore i periodi di lavoro prestato o sotto lo pseudo appalto o sotto lo pseudo Controparte_3 appalto (indicati anche nelle tabelle B3 e B4): in ogni colonna mese/anno su una riga CP_4 viene indicato l'imponibile previdenziale determinato e sulla riga sottostante le giornate retribuite. Se in un mese è stato accertato del lavoro irregolare il relativo imponibile viene indicato nella stessa colonna mese/anno su una diversa riga evidenziando i dati in grassetto. Sugli imponibili così determinati, sono stati calcolati e addebitati alla società opponente i contributi dovuti, così come riportato nell'allegato denominato "Prospetto Regolarizzazione Contributiva".
La tabella e il prospetto menzionati offrono una rappresentazione sufficiente (nonostante la sua essenzialità) a consentire una contestazione specifica ovvero una ricostruzione alternativa da parte di un soggetto qualificato.
SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52000,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6699,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. pagina 22 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 6699,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 5 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND RA
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