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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2138/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 09.12.2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia
Ferrari e dell'avv. Federico Brambilla – entrambi del foro di Milano -, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
via Salvador Dalì n. 23, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rustico del foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.03.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Formigine (MO) in data 03.11.2018, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2018, parte I, numero 50, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 12.03.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 09.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. Dare atto che i coniugi hanno già ripartito tutti i loro beni comuni ivi compresi i beni mobili presenti nella casa coniugale già a terzi alienata e, relativamente alla divisione dei beni comuni, i coniugi hanno concordato che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro 30 giorni Pt_2 Parte_1 dal deposito del presente ricorso, la somma complessiva di € 1.200,00 e, all'esito del pagamento, non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi diritto o ragione gli uni dagli altri. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo le parti dichiarato
“di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento”; che relativamente alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
che ogni statuizione sulle spese va rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Formigine (MO) in data 03.11.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2018, parte I, numero 50;
-Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Formigine (MO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2138/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 09.12.2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia
Ferrari e dell'avv. Federico Brambilla – entrambi del foro di Milano -, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
via Salvador Dalì n. 23, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rustico del foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.03.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Formigine (MO) in data 03.11.2018, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2018, parte I, numero 50, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 12.03.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 09.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. Dare atto che i coniugi hanno già ripartito tutti i loro beni comuni ivi compresi i beni mobili presenti nella casa coniugale già a terzi alienata e, relativamente alla divisione dei beni comuni, i coniugi hanno concordato che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro 30 giorni Pt_2 Parte_1 dal deposito del presente ricorso, la somma complessiva di € 1.200,00 e, all'esito del pagamento, non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi diritto o ragione gli uni dagli altri. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo le parti dichiarato
“di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento”; che relativamente alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
che ogni statuizione sulle spese va rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Formigine (MO) in data 03.11.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2018, parte I, numero 50;
-Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Formigine (MO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti