Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Caserta in data 23 Maggio 2025 con protocollo n. 79.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, del 7 luglio 2023, il Questore di Caserta revocava il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, stante la pericolosità sociale di esso ricorrente desunta da una serie di precedenti penali, partitamente individuati in esso provvedimento.
1.1. Il ricorrente impugnava tale provvedimento avanti questo TAR, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per errata interpretazione dell’art. 4 bis della legge 354/1975, stante la carenza di connotazione irrimediabilmente ostativa alla permanenza nel territorio nazionale dei reati ascritti al ricorrente;
- violazione e falsa applicazione di legge – articolo 9, commi 4, 10 e 11 T.U.I., stante la fallacia del giudizio di pericolosità sociale, tenuto conto della lieve entità dei fatti, non essendosi peraltro tenuto conto della situazione familiare nonchè del periodo di permanenza nel territorio italiano;
- pretermissione delle guarentigie procedimentali.
1.2. Si costituiva l’intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame.
1.3. Con ordinanza n. 1540/25 del 9 luglio 2025 questo TAR accoglieva la domanda cautelare.
1.4. All’esito della udienza del 7 gennaio 2026 la causa veniva, al fine, introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato, positivo scrutinio dovendo essere riservato al secondo e al terzo mezzo, con assorbimento di ogni altra censura, e non ravvisandosi ragioni per deflettere dall’orientamento già assunto in sede cautelare, in assenza peraltro di nuove allegazioni e deduzioni nelle more della trattazione di merito da parte della resistente Amministrazione.
2.1. L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 dispone che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
L’art. 9, comma 7, di poi, dispone che il permesso è revocato, tra l’altro, “ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”.
2.2. Orbene, nulla quaestio sulla piena conformità delle norme che quivi vengono in rilievo con i principi contenuti nella nostra Carta costituzionale, nonché con quelli rivenienti dalla CEDU, anche in punto di legittimazione della Autorità amministrativa alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale ed alla adozione del correlato provvedimento di diniego di rilascio, ovvero di revoca del titolo di soggiorno:
- anche in ossequio al principio del contrarius actus ; la revoca del titolo di soggiorno, per il venir meno delle condizioni legittimanti l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale, non può che essere affidata alla medesima Autorità amministrativa cui pertiene la valutazione ab initio della sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso;
- tenuto conto che, in ogni caso, il procedimento di che trattasi, indefettibilmente connotato da un momento di contraddittorio e di partecipazione procedimentale –in ossequio ai principi del giusto procedimento ex lege 241/90 e in forza dell’art. 97 Cost.- ha pur sempre natura amministrativa ; di guisa che in tale procedimento non sono direttamente applicabili le guarentigie che connotano il processo (artt. 24, 111 e 113 Cost.); ciò che rileva, invero, è che quelle guarentigie siano assicurate avanti l’Autorità giudiziaria, nel successivo giudizio di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo:
- considerato che, proprio in ossequio ai principi elaborati dalla Corte EDU, ciò che conta ai fini del rispetto dei principi del giusto processo (art. 6 CEDU) è la possibilità per l’interessato di sottoporre le valutazioni condotte dalla Autorità amministrativa al vaglio e al “sindacato pieno”, di “ full jurisdiction ” , della competente Autorità giurisdizionale; e non v’è dubbio che tale possibilità è pienamente apprestata dall’impianto normativo nazionale che governa la materia, ciò che ha ben consentito al ricorrente di esperire avanti questo TAR il ricorso in esame, sollecitando il pieno riesame giurisdizionale della legittimità dell’azione amministrativa.
2.2.1. Orbene, ingiustificata e ingiustificabile si appalesa anzitutto la lesione delle facoltà difensive procedimentali irremissibilmente spettanti alla ricorrente, ciò che si appalesa vieppiù pregnante, tenuto conto della concreta idoneità degli elementi di fatto, in questa sede giurisdizionale rappresentati dal ricorrente, a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.2.2. D’altra parte, siccome già rimarcato in sede cautelare, la dedotta violazione delle garanzie procedimentali è rimasta priva di plausibile giustificazione, illegittimamente precludendo la interlocuzione in contraddittorio, che ben avrebbe consentito alla ricorrente di disvelare la effettiva latitudine e significanza dei fatti ascritti, oltre che di lumeggiare appieno il proprio grado di inserimento familiare e sociale nel nostro Paese.
2.2.3. La adozione del gravato provvedimento di revoca, indi, ha tenuto illegittimamente in non cale le guarentigie procedimentali del ricorrente.
2.3. Il contraddittorio procedimentale, che ben avrebbe potuto e dovuto essere in concreto coltivato dalla resistente Amministrazione avrebbe peraltro assunto peculiare significanza nella fattispecie de qua agitur , giusta le allegazioni e le evidenze documentali quivi versate in atti dalla ricorrente e che, di contro, se tempestivamente e ritualmente introdotte in sede procedimentale, avrebbero potuto concretamente incidere sulle finali determinazioni provvedimentali.
2.3.1. La revoca è incentrata sull’esistenza di una congerie di procedimenti penali, conclusi con sentenze di condanna, per reati di peculiare disvalore, uno dei quali intervento in epoca recente e successivamente al rilascio del titolo poscia revocato.
2.3.2. Epperò, ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità non può limitarsi a richiamare la esistenza di sentenze di condanna, e i fatti con esse sentenze stigmatizzati, dovendo invece procedere con un apprezzamento autonomo, volto a verificare, in limine , la effettiva natura e latitudine delle condotte delittuose ascritte allo straniero, comparandole altresì con le esigenze di preservare i legami familiari, l’interesse superiore dei minori, e l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero.
2.3.3. Le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, di più, devono essere oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ” di cui è menzione all’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 (richiamato dall’art. 9, comma 7) avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine.
2.3.4. Tale ponderazione, contrariamente a quanto rilevato nel preambolo del provvedimento, non può prescindere dall’apporto partecipativo dell’interessato, cui deve essere consentita la piena esplicazione delle guarentigie procedimentali foggiate all’art. 7 l . 241/90.
2.4. E, invero, gli elementi e le circostanze che solo in questa sede il ricorrente ha potuto allegare assumono potenziale valenza risolutiva, non mai oggetto di ponderazione - in violazione del principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento – proprio a cagione della lesione delle guarentigie difensive indefettibilmente spettanti allo straniero, cui è stato in definitiva preclusa la possibilità di allegare:
- l’irrefragabile radicamento, sociale e lavorativo, nel territorio nazionale, giusta la permanenza ultradecennale;
- gli irremissibili affetti familiari che pure non mai si appalesano poter prescindere dalla presenza del ricorrente in Italia (coniuge e due figli minori);
2.5. Talchè, fondate si appalesano le deduzioni del ricorrente volte ad incrinare la logicità e la ragionevolezza dell’ iter logico-giuridico seguito dalla Amministrazione nella formulazione del giudizio di riprovevolezza e di pericolosità sotteso al gravato provvedimento, tenuto conto della congerie di elementi quivi allegati, e comprovati, id est :
- rilevanza dei legami familiari , siccome sopra esposto;
- l’inserimento sociale, siccome suffragato dalla presenza longissimo tempore sul territorio nazionale.
2.5.1. Ora, siccome chiarito dalla Corte costituzionale, in conformità dell’orientamento per vero già espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dello stesso tenore letterale dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da “ un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate ” (C. cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; e pluribus , CdS, III, 29 ottobre 2012, n. 5515).
2.5.2. Così che, ai fini della emanazione del provvedimento che ne occupa, rileva la formulazione di un giudizio di pericolosità, scaturigine di una compiuta ponderazione afferente -oltre che a provvedimenti ovvero procedimenti penali- anche alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendosi ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (CdS, III, 29 marzo 2019, n. 2083; CdS, III, 28 novembre 2016, n. 5014).
2.6. Orbene - alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, in ossequio ai dettami della Corte costituzionale (ord. 58/14, cit.; sentenza n. 202 del 2013, sulla rilevanza dei legami familiari) e ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo in base all’art. 8 della Convenzione ( ex plurimis , Corte EDU, 7 aprile 2009, IF e altri c. Italia), circa la “ possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente ” - illegittimo si appalesa l’operato dell’Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, non ha dato in alcun modo conto della rilevanza, a’ sensi degli artt. 9 e 29 del d.lgs. 286/98 dei legami familiari vantati dal ricorrente sul territorio nazionale, costituiti dalla moglie e da due figli di minore età.
2.7. Di qui le carenze, anche istruttorie e motivazionali, che affliggono l’ actio quivi della Autorità quivi censurata, inficiando in nuce il giudizio di pericolosità che ne è stata la risultante, comechè formulato in assenza di una compiuta ponderazione di tutti gli ulteriori elementi, quivi allegati e comprovati dal ricorrente, deponenti nel senso del suo radicamento – sociale e familiare -nel tessuto nazionale.
2.8. Va, nondimeno, precisato che:
- se giustificata appare la revoca del permesso di lungo periodo;
- nondimeno carente si appalesa l’ agere della Amministrazione nella parte in cui si è omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso ad altro titolo; ciò che varrebbe ad impedire i draconiani effetti espulsivi che discendono dalla gravata revoca, elidendo i consequenziali vulnera che potrebbero discenderne al superiore interesse dei figli minori di esso ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- confermato l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata integrata la documentazione siccome disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, al fine del rilascio in favore del ricorrente di un permesso ad altro titolo.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Pietro Nicolò, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AM | AN ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.