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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3180/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033B00483 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033B00483 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013I00273 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013I00275 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 ricorrente Ricorrente_1, Ricorrente_2 impugnano la Sentenza N.429/2023 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Frosinone con la quale venivano rigettati i Ricorsi riuniti.
L'appellante rileva che il nuovo quadro normativo introdotto dal 2015, le svalutazioni contabili di quei crediti, laddove già non dedotte nei periodi ammessi sotto la previgente normativa, risultano deducibili ora nell'esercizio di cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio.
L'appellante rileva che il limite temporale per la perdita del credito deve essere individuato nel 2018 quando sono emersi in via definitiva elementi certi e precisi in ordine alla irrecuperabilità del credito individuati nella misura della Procedura Fallimentare e nel pagamento alla Ricorrente_3 s.r.l. del credito nella somma irrisoria di Euro 750,99.
L'appellante ribadisce che alla data del Fallimento (2001) la perdita del credito vantato nei confronti del debitore fallito era pari ad Euro 116.201,74; evidenzia che nel 2016 la Società ha valutato che il credito risultava in definitiva irrecuperabile ed ha provveduto in tale esercizio a portare in deduzione la relativa perdita cancellando il credito dal Bilancio.
L'appellante rileva infine che la motivazione della Sentenza impugnata risulta articolata in data antecedente alla modifica nel 2015 e valorizza un criterio ormai abrogato, mentre dopo il nuovo quadro normativo introdotto dal 2015 le svalutazioni contabili dei crediti sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal Bilancio.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di entrambi i Gradi di Giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Frosinone si costituisce in giudizio e contesta i motivi dell'appello ed evidenzia che la perdita sui crediti collegata ad una procedura concorsuale è deducibile nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal Bilancio in applicazione dei principi contabili. L'appellato rileva altresì che la nuova norma non può incidere retroattivamente sulle posizioni giuridiche dei contribuenti e ribadisce che comunque l'assunto dell'appellante è infondato.
L'appellato ritiene infine che manca qualsiasi evento imputabile al periodo di imposta 2016 per cui le eccezioni sollevate dall'appellante devono essere rigettate.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rappresenta che la norma impone il rispetto del criterio di competenza della perdita, da imputare al reddito del periodo di imposta in cui abbiano acquistato consistenza di elementi certi e precisi al fine di evitare manovre dirette a registrare la perdita nel momento in cui è più conveniente dal punto di vista fiscale.
Va aggiunto che non sussiste ragione per ritenere corretta l'imputazione della perdita ad una annualità successiva a quella in cui si è manifestata in applicazione di ogni regola generale.
La Corte deduce infine che la perdita sui crediti è stata imputata nel conto economico relativo al 2016 in maniera arbitraria, in quanto doveva essere imputata nell'anno 2001 o, in applicazione della nuova disciplina nell'esercizio 2018, per cui non certamente nell'anno 2016, per cui deve ritenersi un illegittimo assunto da parte dell'appellante.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3180/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033B00483 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033B00483 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013I00273 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013I00275 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 ricorrente Ricorrente_1, Ricorrente_2 impugnano la Sentenza N.429/2023 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Frosinone con la quale venivano rigettati i Ricorsi riuniti.
L'appellante rileva che il nuovo quadro normativo introdotto dal 2015, le svalutazioni contabili di quei crediti, laddove già non dedotte nei periodi ammessi sotto la previgente normativa, risultano deducibili ora nell'esercizio di cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio.
L'appellante rileva che il limite temporale per la perdita del credito deve essere individuato nel 2018 quando sono emersi in via definitiva elementi certi e precisi in ordine alla irrecuperabilità del credito individuati nella misura della Procedura Fallimentare e nel pagamento alla Ricorrente_3 s.r.l. del credito nella somma irrisoria di Euro 750,99.
L'appellante ribadisce che alla data del Fallimento (2001) la perdita del credito vantato nei confronti del debitore fallito era pari ad Euro 116.201,74; evidenzia che nel 2016 la Società ha valutato che il credito risultava in definitiva irrecuperabile ed ha provveduto in tale esercizio a portare in deduzione la relativa perdita cancellando il credito dal Bilancio.
L'appellante rileva infine che la motivazione della Sentenza impugnata risulta articolata in data antecedente alla modifica nel 2015 e valorizza un criterio ormai abrogato, mentre dopo il nuovo quadro normativo introdotto dal 2015 le svalutazioni contabili dei crediti sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal Bilancio.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di entrambi i Gradi di Giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Frosinone si costituisce in giudizio e contesta i motivi dell'appello ed evidenzia che la perdita sui crediti collegata ad una procedura concorsuale è deducibile nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal Bilancio in applicazione dei principi contabili. L'appellato rileva altresì che la nuova norma non può incidere retroattivamente sulle posizioni giuridiche dei contribuenti e ribadisce che comunque l'assunto dell'appellante è infondato.
L'appellato ritiene infine che manca qualsiasi evento imputabile al periodo di imposta 2016 per cui le eccezioni sollevate dall'appellante devono essere rigettate.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rappresenta che la norma impone il rispetto del criterio di competenza della perdita, da imputare al reddito del periodo di imposta in cui abbiano acquistato consistenza di elementi certi e precisi al fine di evitare manovre dirette a registrare la perdita nel momento in cui è più conveniente dal punto di vista fiscale.
Va aggiunto che non sussiste ragione per ritenere corretta l'imputazione della perdita ad una annualità successiva a quella in cui si è manifestata in applicazione di ogni regola generale.
La Corte deduce infine che la perdita sui crediti è stata imputata nel conto economico relativo al 2016 in maniera arbitraria, in quanto doveva essere imputata nell'anno 2001 o, in applicazione della nuova disciplina nell'esercizio 2018, per cui non certamente nell'anno 2016, per cui deve ritenersi un illegittimo assunto da parte dell'appellante.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).