Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2024, proposto da
AN CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la persona fisica in epigrafe individuata - premesso di essere stato un militare dell’Arma dei Carabinieri e di essere stato collocato a riposo in data 31 gennaio 2017 - denuncia che illegittimamente l’Inps nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ” (comma 1); b) “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2).
Si costituiva in giudizio l’Inps, eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione della pretesa, instando in ogni caso, nel merito, per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
Il ricorso è fondato.
Non sono accoglibili, in limine, le eccezioni sollevata dall’INPS, di nessuna decadenza essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa –siccome reiteratamente affermato, anche da questo TAR, per cui l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale- né, tampoco, di prescrizione quinquennale della pretesa quivi azionata, considerato che:
- per condivisa giurisprudenza, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 10559 del 2023 e sent. n. 3914 del 2023), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto;
- nella fattispecie gli ultimi pagamenti sono avvenuti a distanza temporale ben inferiore a quella quinquennale rispetto alla notificazione del ricorso;
- l’ultimo pagamento, invero, è stato effettuato il 6.2.2020, a fronte della notifica di un atto di “messa in mora” del 16.02.2024, con il ricorso poscia notificato in data 23.3.2024.
Consolidato, di poi e nel merito, è l’orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo, CdS, II, 14 dicembre 20123, n. 10834; Id., id., 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
A fronte di questi pronunciamenti il Collegio ritiene quindi di adeguarsi a quanto statuito dal Giudice di appello alle cui conclusioni per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio (cfr., solo da ultimo, TAR Campania, VI, 23 marzo 2026, n. 1961; TAR Campania, VI, 11 aprile 2023, n. 2230).
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'Inps di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21settembre 1987 n. 387 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l’effetto, condannando l’Istituto resistente all’inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio in questione, con la corrispondente maturazione degli interessi legali sulla somma dovuta.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione al suo difensore, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NT LL, Presidente
CC VA, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | NT LL |
IL SEGRETARIO