Articolo 21 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 20Articolo 22
Versione
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
Art. 21.
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
Entrata in vigore il 13 settembre 1960
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