Versione
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
13 settembre 1960
Art. 21.
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 2539Provvedimento: N. 09793/2009 REG.RIC. N. 02539/2010 REG.DEC. N. 09793/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 9793 del 2009, proposto da: RA ZI, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Chimento, Vincenzo Feraudo, con domicilio eletto presso GI UC AI in Roma, via Salandra N. 1/A; contro Provincia di ZA; GIluca GR, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lauro, con domicilio eletto presso CC MA in Roma, viale Angelico, 39; nei confronti di Ministero dell'Interno; per la riforma della sentenza del …Leggi di più...
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