Art. 21.
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962))