Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7934 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AS RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 17 giugno 2025, avente ad oggetto “ non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - POC Lazio 2014-2020 ”, con cui è stata disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento prot. n. NFPC24-002308;
- della comunicazione del 22 maggio 2025 avente ad oggetto “ esito domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - POC Lazio 2014-2020 ”, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 17 novembre 2025:
- del provvedimento del 3 novembre 2025, avente ad oggetto “ Riesame domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020 ”;
- del provvedimento del 17 giugno 2025, avente ad oggetto “ non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020 ”, con cui è stata disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento prot. n. NFPC24-002308;
- della comunicazione del 22 maggio 2025 avente ad oggetto “ esito domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020 ”, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. CE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 7 luglio 2025 veniva impugnato il provvedimento del 17 giugno 2025 a mezzo del quale veniva disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato, a valere sul “ Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria " - POC Lazio 2014-2020, formulata dal ricorrente.
Venivano, al riguardo, articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà; II. Violazione dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024; violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione ”.
Con atto depositato in data 17 luglio 2025 si costituiva in resistenza la Regione Lazio.
In data 3 novembre 2025 la B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. proponeva intervento ad opponendum .
Con ricorso per motivi aggiunti proposto in data 17 novembre 2025 veniva impugnato il provvedimento di riesame della domanda di ammissione al finanziamento di cui innanzi, adottato dalla B.N.L. a seguito dell’accoglimento da parte di questo Tribunale (ordinanza n. 4296/2025 pubblicata in data 5 agosto 2025) della domanda cautelare formulata nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione degli artt. 4 e 11 dell’Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024; violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione; II. Violazione dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà ; III. Nullità o illegittimità per violazione dell'ordinanza n. 4296 del 6 agosto 2025. Violazione degli artt. 4 e 11 dell’Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024; violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione ”.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla B.N.L. e motivata in ragione della mancata notifica dello stesso nei propri confronti.
L’eccezione è infondata in ragione del fatto che il ricorso risulta ritualmente notificato a un indirizzo PEC della B.N.L. risultante dal registro INIPEC.
In via ulteriormente preliminare il Collegio ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo il provvedimento reiettivo originariamente impugnato sostituito dal diniego nuovamente opposto dalla B.N.L., in ordine alla domanda di finanziamento di cui in epigrafe, nell’ambito del riesame resosi necessario a seguito dell’adozione da parte di questo Tribunale dell’ordinanza (n. 4296/2025) di accoglimento con remand dell’istanza cautelare formulata da parte ricorrente.
Si procede, pertanto, all’esame del ricorso per motivi aggiunti, ad ogni modo accomunato al ricorso introduttivo dalla sostanziale medesimezza delle censure.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso illustrate.
Con il primo motivo di ricorso viene lamentato il vizio dell’eccesso di potere da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato, nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, in relazione all’art. 4 dell’avviso pubblico, e di motivazione, oltreché la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990.
Le censure sono meritevoli di positivo apprezzamento in quanto la B.N.L. ha omesso di disvelare, nel contraddittorio procedimentale, in violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, essendo in definitiva incorsa nella carenza di istruttoria e di motivazione.
In tal senso si rileva che l’art. 4 dell’avviso pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 87 del 29 ottobre 2024 - costituente lex specialis della procedura di finanziamento in esame - prevede quale requisito soggettivo di accesso al finanziamento che dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia risulti un’esposizione debitoria limitata alla soglia di € 100.000,00, specificando altresì che “ non rientrano nel conteggio i prestiti che inequivocabilmente non sono riferiti all’attività di impresa ”.
Ebbene B.N.L., quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese gestore del fondo, avrebbe dovuto verificare e sottoporre a contraddittorio procedimentale la natura personale o professionale dell’accertata esposizione debitoria del ricorrente superiore alla soglia consentita.
L’accoglimento del motivo di ricorso, nei termini sopra indicati, determina l’assorbimento dei restanti, dovendo essere garantito il contraddittorio procedimentale in ordine alle ragioni ostative opposte.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso introduttivo va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso per motivi aggiunti accolto in quanto fondato.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
CE CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CC | IC AV |
IL SEGRETARIO