Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8397/2024 R.G., avente per oggetto:
“Appello”;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Mario Leotta e Francesca Sciacca, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , CP_1 C.F._3 CP_2
c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._4
Sabina Farinato e Bonaventura Lo Duca, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA all'udienza del 10 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 255/2024 del 6 febbraio 2024 il Giudice di Pace di
Catania accoglieva la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e condannava e ad Parte_2 CP_1 Controparte_2
1
ad eseguire altri interventi di estirpazione, di regolare distanziamento, di potatura periodica di mantenimento o contenimento, di pulizia periodica, di manutenzione e taglio che sono necessari per la regolarizzazione e l'ordinato mantenimento di alberi, piante, siepi, arbusti, radici e altre piantumazioni messe a dimora in proprietà in prossimità del muro di confine tra le proprietà e CP_1 Pt_1
rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata CP_1
dagli attori.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello e Parte_1
e chiedevano, in parziale riforma della stessa di Parte_2
accertare e/o determinare i danni subiti in conseguenza della violazione da parte degli appellati delle distanze e degli obblighi manutentivi sul proprio fondo consistiti nell'invasione della vegetazione e del fogliame nella proprietà degli appellanti. A tal fine i chiedevano disporsi Pt_1
il rinnovo della CTU e la condanna degli appellati al pagamento di quanto accertato all'esito della stessa, nonché la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in loro favore.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta si costituivano gli appellati e i quali in via CP_1 Controparte_2
preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello per il mancato rispetto del dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito rilevavano la mancata prova dell'an e del quantum della domanda concludendo per la conferma della gravata sentenza.
2 Rigettata la richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 10 giugno 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, va premesso che secondo le sezioni unite della S.C. «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado»
(Cass. s.u. n. 27199/17).
In altri termini, le sezioni unite della Corte di Cassazione dirimono in tal modo un contrasto sulla specificità dei motivi d'appello, facendo chiarezza su una questione rilevante che riveste una portata sistematica dopo la riforma che ha introdotto il filtro in appello e in definitiva, per evitare una pronuncia di inammissibilità, l'appello deve affiancare, alla parte “volitiva”, una parte argomentativa, senza che l'atto rivesta forme particolari.
3 Detti elementi si rinvengono nell'impugnazione in questione;
infatti, l'atto di appello in oggetto è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare (il rigetto della domanda risarcitoria) nonché le relative censure (contestazione delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, fatte proprie dal primo giudice), oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale,
e la diversa soluzione da adottare (l'accoglimento della domanda).
Passando ora al merito, con un unico motivo di impugnazione i contestano la sentenza di primo grado di rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria e ribadiscono i rilievi avanzati alle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, che, a loro dire, non danno alcuna risposta ai detti rilievi.
Questo motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado a firma dell'ing. le cui conclusioni Pt_3
precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che a seguito di un sopralluogo presso l'immobile dei Vicari, «veniva rilevato un immobile di pregio storico e architettonico che versava in mediocre stato di conservazione. In particolare, si evidenziava la presenza di degrado sulla copertura con tegole rotte o mancanti nonché vegetazione spontanea sullo stesso;
erano presenti, altresì, criticità di natura statica, distacco degli intonaci dovuti ad umidità e in alcune aree la copertura realizzata con ondulina risultava divelta. All'interno dei locali di detto immobile veniva rinvenuta la presenza di fogliame e di piccoli rami di piantumazioni, atteso che questi, sono facilmente trasportabili
4 dall'esterno all'interno attraverso varie zone di ingresso dovute alle aree aperte sulla copertura. Pertanto, sebbene, tale fogliame in quota parte potrebbe anche pervenire presumibilmente dalla proprietà
non vi è prova che la totalità delle eventuali foglie e degli CP_1
aghi rinvenuti all'interno dell'immobile e sul tetto siano riconducibili ad una mancata potatura delle essenze arboree piantumate in proprietà convenuta, atteso che, tra l'altro, le piantumazioni in alcune parti sono anche ubicate ad una quota più bassa rispetto al tetto degli immobili de quo. Inoltre, vista la vicinanza delle proprietà, l'immissione del fogliame tra le stesse si potrebbe verificare naturalmente anche dopo la potatura dei rami sporgenti in quanto le foglie sono trasportabili dagli agenti climatici quale vento e pioggia. Per tale motivazione, appurato il degrado in cui versa l'immobile, si ritiene che l'eventuale intasamento delle grondaie per lo smaltimento delle acque meteoriche,
l'ammaloramento del manto di copertura, non sia strettamente riconducibile alla presenza di essenze arboree ma soprattutto dovuto allo stato generale di conservazione dell'immobile stesso e che pertanto non sia dovuto rimborso per detti inconvenienti sopra descritti» (cfr. relazione in atti).
Orbene, è proprio la situazione di degrado dell'immobile (tegole rotte, ondulina divelta, e non meramente danneggiata dall'asserito abbattimento di un albero, distacco di intonaco) a provocare i fenomeni di infiltrazione;
è vero che il consulente di ufficio ha riferito che una parte del fogliame «potrebbe anche pervenire presumibilmente dalla proprietà , tuttavia, come rilevato pacificamente dalla S.C. il CP_1
nesso causale è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che
5 quell'evento non sia causa dell'altro), cioè con la formula del “più probabile che non”. Nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, si deve «dapprima, eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. n.10978/2023).
Nella specie, la presenza di fogliame proveniente dal fondo non avrebbe di certo provocato quel degrado dell'immobile, CP_1
dovuto, invece, al difetto di manutenzione dello stesso nel corso degli anni, idoneo a determinare in via autonoma il danno evento;
in altri termini si è verificata l'esclusiva efficienza causale provocata dalla mancata manutenzione del bene.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata (la mancanza di appello incidentale impone la conferma di tutte le statuizioni anche quelle relative alle spese del giudizio di primo grado).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in solido, secondo i parametri medi di cui al D.M.
147/2022 (valore dichiarato in sede di iscrizione a ruolo da euro
1.101,00 a 5.200,00).
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P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8397/2024 R.G.: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 255/2024 pubblicata il 06.02.2024 emessa dal
Giudice di Pace di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di e , delle spese processuali, che liquida in CP_1 Controparte_2
complessivi euro 2.552,00 per compensi, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per l'imposizione a carico della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania il 24 giugno 2025
LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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