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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1381/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12375/24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sperati ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva “dichiarato il diritto di parte ricorrente [la n.d.r.] alla pensione di vecchiaia anticipata ex art.1, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 503/92, con decorrenza 1.5.2023” e condannava CP_ l “a corrispondere allo stesso ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo mensile e fino al saldo”. Compensava integralmente le spese di lite “visto che il riconoscimento della prestazione CP_ è in linea con quanto sostenuto dall . Si è costituito l che ha chiesto di respingere il ricorso. CP_2
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, “Accertata la sussistenza del requisito sanitario e non essendovi contestazione tra le parti in ordine alla sussistenza sia del requisito contributivo (1040 settimane) che anagrafico (58 anni di età) deve riconoscersi il diritto di al godimento della pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata ex art 1 comma 8 del D.Lgs 503/92. Come CP_ esattamente sostenuto dall dalla data di maturazione dei requisiti a quella della liquidazione della pensione bisogna però attendere un ulteriore periodo di 12 mesi (cd. finestra mobile)”. Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite e deduce che “Il CTU ha riconosciuto il grado di invalidità pari all'80% fin dalla data della domanda amministrativa e ciò non è affatto in linea con quanto sostenuto dall Infatti l con provvedimento del 31.05.2022 CP_2 CP_2 rigettava la domanda amministrativa della ricorrente sul presupposto che non erano risultate infermità tali da determinare il riconoscimento dei benefici richiesti”. Chiedeva, pertanto, di "in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma condannare l al pagamento delle CP_2 spese legali”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa il fatto che l con lettera in data CP_2
31.5.2022 respinse il ricorso dell'odierna appellante in tal modo
Ebbene nel ricorso di primo grado la concluse chiedendo: Pt_1
“che il Sig. Giudice adito ai sensi degli artt. 442 c,p,c,, previe le declaratorie di rito voglia disporre accertamento medico-legate dell'istante provvedendo alla contestuale nomina di consulente tecnico al fine di accertare la situazione psico-fisica del medesimo in relazione alla richiesta di invalidità, pari o superiore all' 80% ai fini del godimento dei benefici della Pensione di vecchiaia nella gestione Lavoratori Dipendenti, determinando altresì la decorrenza del relativo stato invalidante dalla data della richiesta o da quell'altra che dovesse individuarsi “. Pertanto, veniva lasciata libera determinazione al Tribunale circa la decorrenza della provvidenza richiesta dovendosi ritenere erronea la determinazione del medesimo posta a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado (“Come esattamente ritenuto dall ). CP_2
Inoltre, ritenuto corretto quanto sostenuto dall'odierno appellante, atteso che l sia stragiudizialmente sia in sede giudiziaria si era opposto CP_2 al riconoscimento del diritto vantato dall'appellante; tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della stessa con inclusione della fase istruttoria, dato l'espletamento di CTU, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 832,00 fase istruttoria
+ € 1011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 2.697,00. Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 2.697,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1381/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12375/24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sperati ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva “dichiarato il diritto di parte ricorrente [la n.d.r.] alla pensione di vecchiaia anticipata ex art.1, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 503/92, con decorrenza 1.5.2023” e condannava CP_ l “a corrispondere allo stesso ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo mensile e fino al saldo”. Compensava integralmente le spese di lite “visto che il riconoscimento della prestazione CP_ è in linea con quanto sostenuto dall . Si è costituito l che ha chiesto di respingere il ricorso. CP_2
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, “Accertata la sussistenza del requisito sanitario e non essendovi contestazione tra le parti in ordine alla sussistenza sia del requisito contributivo (1040 settimane) che anagrafico (58 anni di età) deve riconoscersi il diritto di al godimento della pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata ex art 1 comma 8 del D.Lgs 503/92. Come CP_ esattamente sostenuto dall dalla data di maturazione dei requisiti a quella della liquidazione della pensione bisogna però attendere un ulteriore periodo di 12 mesi (cd. finestra mobile)”. Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite e deduce che “Il CTU ha riconosciuto il grado di invalidità pari all'80% fin dalla data della domanda amministrativa e ciò non è affatto in linea con quanto sostenuto dall Infatti l con provvedimento del 31.05.2022 CP_2 CP_2 rigettava la domanda amministrativa della ricorrente sul presupposto che non erano risultate infermità tali da determinare il riconoscimento dei benefici richiesti”. Chiedeva, pertanto, di "in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma condannare l al pagamento delle CP_2 spese legali”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa il fatto che l con lettera in data CP_2
31.5.2022 respinse il ricorso dell'odierna appellante in tal modo
Ebbene nel ricorso di primo grado la concluse chiedendo: Pt_1
“che il Sig. Giudice adito ai sensi degli artt. 442 c,p,c,, previe le declaratorie di rito voglia disporre accertamento medico-legate dell'istante provvedendo alla contestuale nomina di consulente tecnico al fine di accertare la situazione psico-fisica del medesimo in relazione alla richiesta di invalidità, pari o superiore all' 80% ai fini del godimento dei benefici della Pensione di vecchiaia nella gestione Lavoratori Dipendenti, determinando altresì la decorrenza del relativo stato invalidante dalla data della richiesta o da quell'altra che dovesse individuarsi “. Pertanto, veniva lasciata libera determinazione al Tribunale circa la decorrenza della provvidenza richiesta dovendosi ritenere erronea la determinazione del medesimo posta a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado (“Come esattamente ritenuto dall ). CP_2
Inoltre, ritenuto corretto quanto sostenuto dall'odierno appellante, atteso che l sia stragiudizialmente sia in sede giudiziaria si era opposto CP_2 al riconoscimento del diritto vantato dall'appellante; tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della stessa con inclusione della fase istruttoria, dato l'espletamento di CTU, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 832,00 fase istruttoria
+ € 1011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 2.697,00. Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 2.697,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano