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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2420/24
vertente tra
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
Parte_3
Parte_4
a Claudia e Avv. LEPORE Claudio)
Ricorrenti in riassunzione contro
Controparte_1
I Liborio)
Resistente in riassunzione
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: giudizio di rinvio ex art 392 c.p.c. a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16778/2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma deducendo di avere svolto attività di insegnamento in discipline non militari, quali elettronica, comunicazioni e sistemi TLC/AV/MET, a partire dagli anni 1985 (per , e , 1987 (per ) e 1988 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_2 (per presso la sede di Pratica di Mare dell'8° Reparto Tecnico Operativo dell'Aeronautica Pt_1 Militare, in forza di convenzioni stipulate con l'Amministrazione, rinnovate con cadenza annuale fino al 2004 e, successivamente, con frequenza semestrale dal 2004 al 2007, anno, quest'ultimo, in cui il contratto semestrale non è stato più rinnovato nel secondo semestre. Hanno dunque chiesto al Tribunale la dichiarazione di illegittimità dei termini apposti ai rispettivi contratti di lavoro con il e la condanna al risarcimento del danno. Controparte_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. n. 4537/2014, in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti e l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in ragione dell'assenza di specificazione in essi delle ragioni tecnico organizzative, sostitutive o produttive che avrebbero dovuto legittimare l'apposizione dei termini, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo. Il Giudice di primo grado ha altresì escluso la conversione in contratti a tempo indeterminato e condannato il al Controparte_1 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quantificato in dieci mensilità di retribuzione.
3. Il ha impugnato la sentenza in appello. Controparte_1 La Corte d'Appello, con sentenza n. 221/2018, ha parzialmente accolto il gravame, confermando l'accertamento dei rapporti di lavoro subordinato tra i docenti e il , Controparte_1 escludendo tuttavia il risarcimento del danno, ritenendo applicabile la normativa speciale dettata dalla legge n. 1023 del 1969 per i docenti esterni delle Scuole della Marina e dell'Aeronautica, considerata preclusiva della tutela risarcitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001.
4. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, ha pronunciato la sentenza n. 16778/2024 con cui ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello. In via preliminare, la Suprema Corte ha rilevato che si è formato il giudicato interno sul capo, non impugnato, della sentenza della Corte territoriale che ha accertato l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato dedotta dai docenti, trattandosi di accertamento in fatto sottratto a censure in sede di legittimità in quanto supportato da specifica motivazione alla luce delle risultanze istruttorie. La Corte ha poi dato conto degli approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della medesima Corte di Cassazione rilevanti ai fini della decisione. La CGUE con l'ordinanza 8 gennaio 2024, causa C-278/23, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale con cui si chiedeva, in primo luogo, se la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (trasposto nella Direttiva 1999/70/CE cui il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ha dato attuazione) debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato dell'insegnamento di materie non militari nelle scuole militari dall'applicazione delle norme volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato e, in secondo luogo, se le esigenze di organizzazione di tali scuole possano essere qualificate come “ragioni obiettive” che giustificano il rinnovo di siffatti contratti, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro. Con riferimento all'ambito di applicazione dell'accordo quadro, la CGUE ha chiarito che deve essere inteso in senso ampio, poiché riguarda in generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2, punto 1), senza che assuma rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro. Pertanto, in presenza di rapporti di lavoro subordinato il lavoratore insegnante per le materie non militari presso le scuole militari rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro. Pertanto, secondo la CGUE, la clausola 5 dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato dell'insegnamento di materie non militari nelle scuole militari dall'applicazione delle norme volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, se e in quanto tale normativa non contenga alcuna altra misura efficace per prevenire e, se del caso, sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Inoltre, le esigenze di organizzazione di tali scuole “non sono idonee a costituire ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il personale incaricato dell'insegnamento di tali materie, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro”.
Con riferimento alle forme di tutela del lavoratore, i giudici europei hanno escluso che vi sia un generale obbligo per gli Stati membri di prevedere una tutela di tipo reale, mediante la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, ben potendo gli ordinamenti nazionali approntare una tutela di tipo risarcitorio, con le finalità di “prevenire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato” e l'effetto di garantire una adeguata riparazione, rispettosa del principio di proporzionalità, che non si limiti al “risarcimento puramente simbolico” né ecceda la compensazione integrale.
Con riferimento alla parametrazione del danno risarcibile, la Corte ha richiamato i principi di diritto già stabiliti dal Supremo Consesso, con sentenza a Sezioni Unite n. 5072 del 2016. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno precisato che il risarcimento del danno non è correlato alla mancata conversione del contratto, che è esclusa dalla legge, conformemente sia ai parametri costituzionali che europei. Esso è invece correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile subito dal lavoratore che abbia patito la reiterazione abusiva di contratti a termine. Alla luce di ciò, la disciplina nazionale – oggi contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, come novellato dal D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 – prevede una disciplina di favore per il lavoratore, esonerandolo dalla prova del danno subito, che è oggetto di presunzione ex lege, la cui quantificazione è compresa tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior danno.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza di appello con rinvio, anche per le spese ,a questo Collegio, esprimendo il seguente principio di diritto:
“Il docente con rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato subordinato a termine con l'Amministrazione della Difesa per l'insegnamento di materie non militari presso le scuole militari in conformità alle statuizioni dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 8 gennaio 2024, causa C- 278/23) rientra nell'ambito di applicazione della clausola 5 dell'Accordo quadro e in conformità con il canone di effettività della tutela affermati dalla Corte di Giustizia UE (7 marzo 2018, C- 494/16, ) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai Per_1 fini del risarcimento del danno spettante ai lavoratori nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto”.
5. Con ricorso ai sensi dell'art. 392 c.p.c., depositato il 2.9.2024, i lavoratori hanno riassunto il giudizio chiedendo rigettarsi l'appello del e per l'effetto confermare la Controparte_1 sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (accertamento del rapporto di lavoro subordinato e dell'illegittimità dell'apposizione del termine, nonché condanna del risarcire il danno subito dai ricorrenti nella misura ritenuta, anche in CP_1 via equitativa, dal Tribunale adito).
6. Con memoria di costituzione in riassunzione si è costituito il , chiedendo Controparte_1 rigettarsi la domanda, accertando la legittimità delle convenzioni stipulate e l'assenza di abuso nella reiterazione, nonché respingersi ogni domanda risarcitoria per l'assenza di un danno risarcibile effettivamente provato.
7. Alla luce di quanto stabilito nella sentenza di rinvio n. 16778/2024, alla quale questa Corte di Appello è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la domanda proposta dai lavoratori nel ricorso in riassunzione deve essere accolta.
Come premesso dalla Corte di Cassazione, l'accertamento circa l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato dedotti dai lavoratori, non impugnato dinanzi al giudice di legittimità, ha autorità di cosa giudicata.
Pertanto, la cognizione di questo Collegio in sede di riassunzione deve limitarsi alla reazione dei ricorrenti avverso l'accertata abusiva reiterazione delle convenzioni che ne regolavano il rapporto di lavoro con il quali docenti di materie non militari, vale a dire, alla spettanza Controparte_1 del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed alla sua quantificazione.
Facendo applicazione dei principi di diritto formulati dal Giudice di legittimità che, sulla scorta della giurisprudenza europea, ha affermato che “in presenza di rapporti di lavoro subordinato il lavoratore insegnante per le materie non militari presso le scuole militari rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro”, questa Corte rileva che si applica alla fattispecie in esame la disciplina generale dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, e quindi la tutela risarcitoria che il co. 5 accorda al lavoratore, ai sensi del quale “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Così interpretata, la norma fonda la spettanza, in favore degli odierni ricorrenti in riassunzione, dell'indennità che risarcisce il danno c.d. “comunitario”, danno presunto correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, da liquidarsi entro il limite minimo e massimo previsto dalla legge.
Nel caso di specie i ricorrenti, senza dedurre alcun maggiore pregiudizio, hanno concluso chiedendo
“condannare il in persona del p.t. a risarcire il danno subito dai Controparte_1 CP_2 ricorrenti nella misura ritenuta, anche in via equitativa, dal Tribunale adito” (v. ricorso in riassunzione e note di trattazione scritta), misura che fu determinata dall'adìto Tribunale di Roma in n. 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile e che questa Corte ritiene congrua, avuto riguardo alla durata ventennale del rapporto inter partes - avendo ogni lavoratore stipulato contratti a partire dagli anni 1985 ( , e , 1987 ( ) e 1988 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_2 ( ) in forza di convenzioni rinnovate con cadenza annuale fino al 2004 e, successivamente, Pt_1 con frequenza semestrale dal 2004 al 2007- alle dimensioni dell'ente datoriale, alla immediata reazione dei lavoratori dopo la cessazione dell'ultimo contratto a termine e alle finalità di protezione del lavoratore sottesa al regime di presunzione legale del danno nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti a termine.
L'appello originariamente proposto dal va pertanto rigettato, con la conferma della CP_1 sentenza di primo grado che ha condannato il stesso a corrispondere a ciascuno dei CP_1 ricorrenti l'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a n.10 mensilità, maggiorata degli accessori di legge.
8. Quanto alle spese di lite, può esserne confermata la integrale compensazione riguardo ai primi due gradi di giudizio, come già disposto nelle sentenze conclusive del primo e del secondo grado, mentre, tenuto conto del successivo sviluppo processuale, devono essere poste a carico del le spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio in ragione del principio CP_1 della soccombenza, liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, siccome riferito alla complessiva condotta datoriale di abusivo ricorso alla contrattazione a termine, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16778/2024 e nei limiti del devoluto:
- rigetta l'appello proposto dal in persona del avverso la Controparte_1 CP_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 4537/2014, così confermando la condanna, ivi contenuta, del al pagamento in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti dell'indennità Controparte_1 prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001 nella misura di n.10 mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile in godimento all'atto di risoluzione dei rispettivi rapporti;
oltre accessori come per legge.
- compensa le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;
- condanna il alla rifusione, in favore degli odierni ricorrenti in Controparte_1 riassunzione, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00, e delle spese della presente fase di rinvio liquidate in euro 3.350,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 25/11/2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dott. Alberto Celeste
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio.