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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4464/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(GIA' GIA' Controparte_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliato in atti , rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. BALLETTI EMILIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 6.11.23 il ricorrente ha esposto di essere dipendente della – società partecipata al 99,999927% dalla Controparte_4
Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano, avente per oggetto l'attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL)
1 della provincia di Avellino – e di essere successivamente transitato alle dipendenze dell'AIR Mobilità s.r.l. per effetto di trasferimento del ramo d'azienda; di avere sempre svolto mansioni di operatore di esercizio con decorrenza dal 15.1.07 ed in virtù dell'anzianità specifica maturata nella predetta mansione, risulta attualmente inquadrato con il parametro retributivo 158 di cui al citato CCNL ed assegnato in forza all'unità produttiva sita Controparte_5 in Montecalvo Irpino;
che nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio
2016, è stato sempre addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km e, nello specifico, sulle seguenti tratte: Grottaminarda-Napoli, IA Irpino-Foggia e IA PI;
di avere fruito, dall'assunzione al 31.07.2016, di un riposo settimanale di sole 24 ore, così come previsto dall'art. 8 della l. 138 del 14.02.1958 nonché dal r.d.l.
148/1931, art. 35, in luogo del riposo settimanale medio di 45 ore previsto dal regolamento CE n. 561/2006, dal momento che la datrice aveva omesso per oltre nove anni di adeguare i turni del proprio personale alla relativa disciplina.
Tanto premesso ha convenuto in giudizio l' e, quale obbligata solidale CP_1
ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'AIR Mobilità s.r.l. al fine di sentirle condannare, previo accertamento che sino al mese di luglio 2016 non aveva goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal regolamento CE n. 561/2006, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica patito nel medesimo periodo, della somma di € 19.243,56 oltre accessori.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note e all'esito dell'udienza odierna – svoltasi mediante lo scambio di note scritte depositate all'interno del fascicolo telematico, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2 2.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non solo in ragione del reclamo gerarchico depositato in atti (valido anche quale atto interruttivo della prescrizione), risalente al 17/04/2018, ma anche alla stregua del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza n. 26246/2022 del 06.09.2022.
E' noto che in materia di prescrizione e stabilità reale, è radicalmente mutato l'orientamento della Suprema Corte a seguito dell'entrata in vigore della legge
92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del
06/09/2022)
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro
3 subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di
"metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez. un. 4942/12; Cass.
10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717;
Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua di tali condivisibili principi, a tale interpretazione, rilevando come, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro, nemmeno ove sia applicabile l'art. 18 novellato, stante l'obiettiva incertezza, risolvibile solo con una valutazione ex post, circa l'applicabilità della tutela reintegratoria.
Da ultimo la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520).
Ugualmente infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.414 c.p.c..
E' noto che viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc,
4 perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso
– avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del
15.6.91). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999,
n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass.11.6. 88 n. 4018;
Cass. 18.11.87 n. 8436;Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Ciò premesso la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
Nella specie il ricorso appare completo e puntuale laddove elenca specificamente le tratte di percorrenza, gli orari osservati e i tempi di riposo concessi, indicati analiticamente in ricorso con il supporto documentale dei Turni di Servizi
Giornalieri.
Il ricorrente è stato assunto da in data 15.1.07 come operatore di CP_1 esercizio par. 158, e a decorrere dal mese di maggio 2018 il suo rapporto di
5 lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, con AIR Mobilità s.r.l., nella quale la ha conferito il ramo d'azienda TPL con subentro CP_1 CP_6
di AIR Mobilità in tutti i rapporti in essere a far data dall'1.05.2018.
In questa sede chiede il risarcimento del danno per tardiva attuazione (avvenuta, nello specifico, a decorrere dal mese di novembre 2018) del regolamento CE n.
561/2006.
Ciò premesso, l'odierna controversia attiene all'interpretazione dell'art. 3 lett. a del regolamento, nella parte in cui esclude dal suo campo d'applicazione i
«veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri».
Infatti, il ricorrente ha dedotto di essere stato sempre addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 km, e solo occasionalmente su tratte di lunghezza inferiore, senza in ogni caso alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali sono stati adibiti alla guida su tratte superiori ai 50 km.
Nello specifico sulle seguenti tratte: Grottaminarda-Napoli, IA Irpino-Foggia
e IA PI.
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al
6 trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” .
L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. … 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno
24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di
24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”
La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i
50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte
7 inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza.
In ogni caso, considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte evidenziando che “La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9.9.2021
(in causa C-906/19), resa sulla domanda pregiudiziale di interpretazione dell'art. 3, lett. a) del regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della
Francia), la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via esclusiva
(a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che "adottare un'interpretazione dell'art. 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito
8 da tale regolamento di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, rendendo inapplicabile il regolamento n. 561 del 2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'art. 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento
n. 3821/85" (punto 38).
2.9. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori ai 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie…” (v. Corte di Cassazione n. 12249/2023).
Pertanto, la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata dunque con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario e delimitanti quelle che la società definisce come «tratte».
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo»
e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto dal lavoratore, poiché risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, nonché composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore
9 ai 50 km, usufruendo dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg.
561/2006.
Ciò ha trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali.
I testi escussi infatti hanno riferito che le tratte del ricorrente erano tutte superiori ai 50 KM e solo occasionalmente c'erano delle tratte con lunghezza inferiore a
50 Km, su cui erano comandati dall'azienda (v. dichiarazioni e Testimone_1
). Testimone_2
Sussiste, pertanto, la violazione lamentata.
Quanto alla decorrenza dell'obbligo di adeguarsi alla normativa comunitaria in questione, è appena il caso di osservare che essa non è contenuta in una direttiva, bensì in un regolamento, che a differenza delle direttive – e in particolare della direttiva 2002/15/CE relativa all'orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore autotrasporti, attuata con d.lgs. 234/2007 – è direttamente e immediatamente applicabile negli stati membri.
Sussistono pertanto la violazione lamentata dai lavoratori e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8
(«Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg.
561/06, a mente del quale «Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare [di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia
10 compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
3.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n.
2886 del 10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di
11 quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge
14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui la «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di
45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del
14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015, Sez. L,
Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
12 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18884 del
15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12538 del
10/05/2019).
Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per i lavoratori di ricostituire le energie psicofisiche.
Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016;
Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che i ricorrenti settimanalmente hanno goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che, nella pressoché totalità dei casi, comportavano che la prestazione venisse resa oltre i limiti di legge, si è protratta sino al mese di luglio
2016, quando l'azienda ha ritenuto di adeguarsi alla normativa comunitaria.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, ancor più significativo se si considera la durata del periodo considerato: la riduzione del riposo settimanale ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità, per i lavoratori, di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la
13 valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass.
14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psicofisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali da far fruire ai lavoratori.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
4.
Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare, da un lato, la rilevanza dell'inadempimento datoriale, protrattosi per un decennio, nonché il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo al lavoro straordinario, nonché, dall'altro lato, la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge.
Venendo alla quantificazione di tale danno, deve farsi ricorso al criterio equitativo tenuto conto della difficoltà di determinare l'esatta misura di detto danno anche tenuto conto di giorni di assenza dal lavoro. Detta quantificazione deve tener conto della rilevanza dell'inadempimento datoriale, protrattosi per un decennio, nonché del maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge.
Alla stregua di tali considerazioni appare equa la quantificazione effettuata da parte ricorrente, che ha parametrato il danno ad una perdita di riposo pari a 3 giorni al mese, applicando la retribuzione giornaliera maggiorata del 10%.
14 L' va, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo CP_1 risarcitorio € 19.243,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal tardivo adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere € 19.243,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€2.695,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €118,50 IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
15
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4464/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(GIA' GIA' Controparte_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliato in atti , rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. BALLETTI EMILIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 6.11.23 il ricorrente ha esposto di essere dipendente della – società partecipata al 99,999927% dalla Controparte_4
Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano, avente per oggetto l'attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL)
1 della provincia di Avellino – e di essere successivamente transitato alle dipendenze dell'AIR Mobilità s.r.l. per effetto di trasferimento del ramo d'azienda; di avere sempre svolto mansioni di operatore di esercizio con decorrenza dal 15.1.07 ed in virtù dell'anzianità specifica maturata nella predetta mansione, risulta attualmente inquadrato con il parametro retributivo 158 di cui al citato CCNL ed assegnato in forza all'unità produttiva sita Controparte_5 in Montecalvo Irpino;
che nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio
2016, è stato sempre addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km e, nello specifico, sulle seguenti tratte: Grottaminarda-Napoli, IA Irpino-Foggia e IA PI;
di avere fruito, dall'assunzione al 31.07.2016, di un riposo settimanale di sole 24 ore, così come previsto dall'art. 8 della l. 138 del 14.02.1958 nonché dal r.d.l.
148/1931, art. 35, in luogo del riposo settimanale medio di 45 ore previsto dal regolamento CE n. 561/2006, dal momento che la datrice aveva omesso per oltre nove anni di adeguare i turni del proprio personale alla relativa disciplina.
Tanto premesso ha convenuto in giudizio l' e, quale obbligata solidale CP_1
ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'AIR Mobilità s.r.l. al fine di sentirle condannare, previo accertamento che sino al mese di luglio 2016 non aveva goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal regolamento CE n. 561/2006, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica patito nel medesimo periodo, della somma di € 19.243,56 oltre accessori.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note e all'esito dell'udienza odierna – svoltasi mediante lo scambio di note scritte depositate all'interno del fascicolo telematico, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2 2.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non solo in ragione del reclamo gerarchico depositato in atti (valido anche quale atto interruttivo della prescrizione), risalente al 17/04/2018, ma anche alla stregua del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza n. 26246/2022 del 06.09.2022.
E' noto che in materia di prescrizione e stabilità reale, è radicalmente mutato l'orientamento della Suprema Corte a seguito dell'entrata in vigore della legge
92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del
06/09/2022)
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro
3 subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di
"metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez. un. 4942/12; Cass.
10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717;
Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua di tali condivisibili principi, a tale interpretazione, rilevando come, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro, nemmeno ove sia applicabile l'art. 18 novellato, stante l'obiettiva incertezza, risolvibile solo con una valutazione ex post, circa l'applicabilità della tutela reintegratoria.
Da ultimo la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520).
Ugualmente infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.414 c.p.c..
E' noto che viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc,
4 perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso
– avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del
15.6.91). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999,
n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass.11.6. 88 n. 4018;
Cass. 18.11.87 n. 8436;Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Ciò premesso la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
Nella specie il ricorso appare completo e puntuale laddove elenca specificamente le tratte di percorrenza, gli orari osservati e i tempi di riposo concessi, indicati analiticamente in ricorso con il supporto documentale dei Turni di Servizi
Giornalieri.
Il ricorrente è stato assunto da in data 15.1.07 come operatore di CP_1 esercizio par. 158, e a decorrere dal mese di maggio 2018 il suo rapporto di
5 lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, con AIR Mobilità s.r.l., nella quale la ha conferito il ramo d'azienda TPL con subentro CP_1 CP_6
di AIR Mobilità in tutti i rapporti in essere a far data dall'1.05.2018.
In questa sede chiede il risarcimento del danno per tardiva attuazione (avvenuta, nello specifico, a decorrere dal mese di novembre 2018) del regolamento CE n.
561/2006.
Ciò premesso, l'odierna controversia attiene all'interpretazione dell'art. 3 lett. a del regolamento, nella parte in cui esclude dal suo campo d'applicazione i
«veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri».
Infatti, il ricorrente ha dedotto di essere stato sempre addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 km, e solo occasionalmente su tratte di lunghezza inferiore, senza in ogni caso alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali sono stati adibiti alla guida su tratte superiori ai 50 km.
Nello specifico sulle seguenti tratte: Grottaminarda-Napoli, IA Irpino-Foggia
e IA PI.
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al
6 trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” .
L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. … 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno
24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di
24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”
La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i
50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte
7 inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza.
In ogni caso, considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte evidenziando che “La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9.9.2021
(in causa C-906/19), resa sulla domanda pregiudiziale di interpretazione dell'art. 3, lett. a) del regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della
Francia), la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via esclusiva
(a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che "adottare un'interpretazione dell'art. 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito
8 da tale regolamento di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, rendendo inapplicabile il regolamento n. 561 del 2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'art. 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento
n. 3821/85" (punto 38).
2.9. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori ai 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie…” (v. Corte di Cassazione n. 12249/2023).
Pertanto, la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata dunque con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario e delimitanti quelle che la società definisce come «tratte».
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo»
e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto dal lavoratore, poiché risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, nonché composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore
9 ai 50 km, usufruendo dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg.
561/2006.
Ciò ha trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali.
I testi escussi infatti hanno riferito che le tratte del ricorrente erano tutte superiori ai 50 KM e solo occasionalmente c'erano delle tratte con lunghezza inferiore a
50 Km, su cui erano comandati dall'azienda (v. dichiarazioni e Testimone_1
). Testimone_2
Sussiste, pertanto, la violazione lamentata.
Quanto alla decorrenza dell'obbligo di adeguarsi alla normativa comunitaria in questione, è appena il caso di osservare che essa non è contenuta in una direttiva, bensì in un regolamento, che a differenza delle direttive – e in particolare della direttiva 2002/15/CE relativa all'orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore autotrasporti, attuata con d.lgs. 234/2007 – è direttamente e immediatamente applicabile negli stati membri.
Sussistono pertanto la violazione lamentata dai lavoratori e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8
(«Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg.
561/06, a mente del quale «Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare [di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia
10 compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
3.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n.
2886 del 10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di
11 quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge
14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui la «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di
45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del
14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015, Sez. L,
Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
12 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18884 del
15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12538 del
10/05/2019).
Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per i lavoratori di ricostituire le energie psicofisiche.
Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016;
Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che i ricorrenti settimanalmente hanno goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che, nella pressoché totalità dei casi, comportavano che la prestazione venisse resa oltre i limiti di legge, si è protratta sino al mese di luglio
2016, quando l'azienda ha ritenuto di adeguarsi alla normativa comunitaria.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, ancor più significativo se si considera la durata del periodo considerato: la riduzione del riposo settimanale ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità, per i lavoratori, di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la
13 valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass.
14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psicofisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali da far fruire ai lavoratori.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
4.
Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare, da un lato, la rilevanza dell'inadempimento datoriale, protrattosi per un decennio, nonché il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo al lavoro straordinario, nonché, dall'altro lato, la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge.
Venendo alla quantificazione di tale danno, deve farsi ricorso al criterio equitativo tenuto conto della difficoltà di determinare l'esatta misura di detto danno anche tenuto conto di giorni di assenza dal lavoro. Detta quantificazione deve tener conto della rilevanza dell'inadempimento datoriale, protrattosi per un decennio, nonché del maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge.
Alla stregua di tali considerazioni appare equa la quantificazione effettuata da parte ricorrente, che ha parametrato il danno ad una perdita di riposo pari a 3 giorni al mese, applicando la retribuzione giornaliera maggiorata del 10%.
14 L' va, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo CP_1 risarcitorio € 19.243,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal tardivo adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere € 19.243,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€2.695,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €118,50 IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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