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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU RI Presidente relatrice
NC RI IU
DR AR IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1713/2024, avente come oggetto “separazione e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FARIELLO SONIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2025) Per parte ricorrente: “il IU Voglia dichiarare, fermi i provvedimenti già assunti, la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, impregiudicato ogni altro provvedimento”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1 giorno 8.9.2007 a Borgosatollo (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2007, con il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni, unione dalla quale era nata, il 23.3.2010, la figlia .
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IU delegato, celebrata in data 3.7.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
successivamente, in corso di istruttoria, la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status separativo e, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe;
il IU delegato, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2023, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata in sede di prima udienza dinanzi alla IU delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
La Presidente estensora
AU RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU RI Presidente relatrice
NC RI IU
DR AR IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1713/2024, avente come oggetto “separazione e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FARIELLO SONIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2025) Per parte ricorrente: “il IU Voglia dichiarare, fermi i provvedimenti già assunti, la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, impregiudicato ogni altro provvedimento”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1 giorno 8.9.2007 a Borgosatollo (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2007, con il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni, unione dalla quale era nata, il 23.3.2010, la figlia .
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IU delegato, celebrata in data 3.7.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
successivamente, in corso di istruttoria, la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status separativo e, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe;
il IU delegato, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2023, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata in sede di prima udienza dinanzi alla IU delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la successiva trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
La Presidente estensora
AU RI