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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12059/2024 AVENTE AD OGGETTO: DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI Parte_1 C.F._1
ELENA elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANO presso il difensore avv. SABIONI ELENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI PATRIZIA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 37 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
BONDIOLI PATRIZIA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 12/05/1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 27/7/2004, maggiorenne, studente ed Per_1
economicamente autosufficiente.
I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Dopo anni di armonia familiare e sostegno reciproco, l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento e i coniugi hanno deciso di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni;
la separazione è stata omologata in data 07/06/23 con decreto emesso dall'Intestato Tribunale nell'ambito del procedimento RG 215/23.
Dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, come dagli stessi confermato nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza avanti al Giudice Relatore, nel presente procedimento di divorzio su ricorso congiunto.
Sussistono pertanto gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio che risultano conformi a legge.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] in Parte_2
Bologna il 12/05/1996, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, n.
149 p. 2 SA Uff. 01 Anno 1996; ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. il figlio , pur mantenendo la residenza formale presso l'abitazione del padre in Via Per_1
Donati Creti n. 63, ha abitato, già all'indomani della separazione altrove;
2. il figlio svolge attività lavorativa da circa un anno, con conseguente Per_1
pagina 2 di 3 autosufficienza economica dello stesso;
3. ferma la indipendenza economica del figlio , posto che lo stesso lavora su turni e Per_1
ha quindi deciso di iscriversi alla università, i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50 % ciascuno, le spese universitarie presso università pubblica, per un corso triennale di laurea oltre a quelle per un eventuale anno fuori corso;
per spese universitarie devono intendersi: tasse, libri, dispense, abbonamenti per trasporto pubblico ove necessario.
Dette spese verranno rimborsate direttamente al figlio che le anticiperà, previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso;
4. al termine della laurea triennale, qualora il figlio volesse continuare gli studi, i Per_1
genitori e il figlio prenderanno altri accordi sul prosieguo;
5. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, per essere i medesimi economicamente autosufficienti;
6. i sig.ri e dichiarano altresì che nulla è Parte_1 Parte_2
reciprocamente dovuto relativamente al pregresso rapporto coniugale ed al successivo periodo di separazione legale, così rinunciando ad eventuali reciproche richieste a qualsiasi titolo asseritamente dovute anche se nascenti dal verbale di separazione;
7. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12059/2024 AVENTE AD OGGETTO: DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI Parte_1 C.F._1
ELENA elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANO presso il difensore avv. SABIONI ELENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI PATRIZIA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 37 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
BONDIOLI PATRIZIA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna il 12/05/1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 27/7/2004, maggiorenne, studente ed Per_1
economicamente autosufficiente.
I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Dopo anni di armonia familiare e sostegno reciproco, l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento e i coniugi hanno deciso di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni;
la separazione è stata omologata in data 07/06/23 con decreto emesso dall'Intestato Tribunale nell'ambito del procedimento RG 215/23.
Dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, come dagli stessi confermato nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza avanti al Giudice Relatore, nel presente procedimento di divorzio su ricorso congiunto.
Sussistono pertanto gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio che risultano conformi a legge.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] in Parte_2
Bologna il 12/05/1996, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, n.
149 p. 2 SA Uff. 01 Anno 1996; ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. il figlio , pur mantenendo la residenza formale presso l'abitazione del padre in Via Per_1
Donati Creti n. 63, ha abitato, già all'indomani della separazione altrove;
2. il figlio svolge attività lavorativa da circa un anno, con conseguente Per_1
pagina 2 di 3 autosufficienza economica dello stesso;
3. ferma la indipendenza economica del figlio , posto che lo stesso lavora su turni e Per_1
ha quindi deciso di iscriversi alla università, i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50 % ciascuno, le spese universitarie presso università pubblica, per un corso triennale di laurea oltre a quelle per un eventuale anno fuori corso;
per spese universitarie devono intendersi: tasse, libri, dispense, abbonamenti per trasporto pubblico ove necessario.
Dette spese verranno rimborsate direttamente al figlio che le anticiperà, previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso;
4. al termine della laurea triennale, qualora il figlio volesse continuare gli studi, i Per_1
genitori e il figlio prenderanno altri accordi sul prosieguo;
5. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, per essere i medesimi economicamente autosufficienti;
6. i sig.ri e dichiarano altresì che nulla è Parte_1 Parte_2
reciprocamente dovuto relativamente al pregresso rapporto coniugale ed al successivo periodo di separazione legale, così rinunciando ad eventuali reciproche richieste a qualsiasi titolo asseritamente dovute anche se nascenti dal verbale di separazione;
7. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3