Articolo 1 della Legge 29 giugno 1962, n. 568
Articolo 2
Versione
1 luglio 1962
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962