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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11734/2024 vertente
TRA
appresentato e difesao dall'avv.to FALCONE ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.9.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: che in data 28/11/2022 inoltrava domanda amministrativa, ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile parziale e che e in data 19/05/2023 veniva convocato a visita che in data 22/7/23 veniva notificato decreto con riconoscimento di una percentuale di I.C. pari al 75%; che in data 23/07/2023 veniva inviato mod.AP70 al fine della liquidazione delle spettanze economiche;
che, in data 08/05/2024 venivano richieste informazioni presso gli sportelli di competenza per il ritardo del pagamento CP_1
di quanto spettante al ricorrente;
che in data 20/05/2024 in sede di ulteriore accesso allo sportello competente , al ricorrente veniva comunicato, sic et simpliciter, che in data 13/09/2023 gli era CP_1
stata spedita lettera di reiezione per mancata allegazione della sentenza di separazione CP_2
dei coniugi lettera mai ricevuta;
-che la copia della lettera di reiezione esibita nel fascicolo del presente giudizio, veniva consegnata al ricorrente, a mani dall'impiegato addetto allo sportello ove lo stesso si era rivolto per avere informazioni;
-che all'istante,per le circostanze anteposte, non gli è stato concesso il diritto di opporsi a tale reiezione nei termini di legge, in quanto non a conoscenza della predetta per mancato ricevimento della comunicazione;
che in data 28/05/24 pur tuttavia ,a mezzo pec, inoltrata dal Patronato Enasc zonale di AR ,al fine di risolvere bonariamente l'insorta vertenza, richiedeva istanza di riesame, allegando la richiamata sentenza;
che tale richiesta rimaneva del tutto inevasa da parte dell'Ente.
Tutto ciò premesso parte ricorrente, stante la mancata comunicazione del provvedimento di reiezione chiedeva rimettersi in termini per la presentazione del ricorso amministrativo, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero in subordine CP_1
rigettarlo, con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento all'esito la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti precisato che unico petitum avanzato dal ricorrente è la rimessione in termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'assegno di invalidità per mancanza di prova in relazione al requisito reddituale (manata allegazione della sentenza di separazione con le relative condizioni economiche).
Al riguardo va osservato che l'istituto della rimessione in termini è istituto processuale che non può farsi valere in via principale ma solo incidentale;
in altri termini, impugnato il provvedimento che si assume illegittimo, a fronte della contestata tardività è consentito alla parte eccepire la mancata conoscenza tempestiva dello stesso e quindi il diritto ad essere rimesso in termini con conseguente tempestività della impugnazione.
Nel caso di specie invece, a prescindere dalla validità della originaria comunicazione di reiezione effettuata personalmente al ricorrente, la parte assume di aver comunque ricevuto il provvedimento a mani dell'impiegato, senza tuttavia presentare formale ricorso, ma limitandosi ad avanzare tramite il patronato una semplice richiesta di riesame.
Allo stato quindi il provvedimento non risulta formalmente impugnato.
A ciò si aggiunge l'ulteriore rilievo che il provvedimento di reiezione risulta comunicato via PEC in data 22.9.2023 al patronato cui parte ricorrente aveva conferito mandato e presso cui aveva eletto domicilio;
del tutto irrilevante risulta la circostanza che la missiva sia stata o meno letta dall'impiegato, in quanto la PEC quale atto recettizio si considera conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Il ricorso va quindi dichiarato del tutto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, non potendo applicarsi il disposto di cui all'art. 152 disp att c.p.c. visto che il giudizio non ha ad oggetto direttamente il riconoscimento di prestazione previdenziale.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 12.2.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11734/2024 vertente
TRA
appresentato e difesao dall'avv.to FALCONE ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.9.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: che in data 28/11/2022 inoltrava domanda amministrativa, ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile parziale e che e in data 19/05/2023 veniva convocato a visita che in data 22/7/23 veniva notificato decreto con riconoscimento di una percentuale di I.C. pari al 75%; che in data 23/07/2023 veniva inviato mod.AP70 al fine della liquidazione delle spettanze economiche;
che, in data 08/05/2024 venivano richieste informazioni presso gli sportelli di competenza per il ritardo del pagamento CP_1
di quanto spettante al ricorrente;
che in data 20/05/2024 in sede di ulteriore accesso allo sportello competente , al ricorrente veniva comunicato, sic et simpliciter, che in data 13/09/2023 gli era CP_1
stata spedita lettera di reiezione per mancata allegazione della sentenza di separazione CP_2
dei coniugi lettera mai ricevuta;
-che la copia della lettera di reiezione esibita nel fascicolo del presente giudizio, veniva consegnata al ricorrente, a mani dall'impiegato addetto allo sportello ove lo stesso si era rivolto per avere informazioni;
-che all'istante,per le circostanze anteposte, non gli è stato concesso il diritto di opporsi a tale reiezione nei termini di legge, in quanto non a conoscenza della predetta per mancato ricevimento della comunicazione;
che in data 28/05/24 pur tuttavia ,a mezzo pec, inoltrata dal Patronato Enasc zonale di AR ,al fine di risolvere bonariamente l'insorta vertenza, richiedeva istanza di riesame, allegando la richiamata sentenza;
che tale richiesta rimaneva del tutto inevasa da parte dell'Ente.
Tutto ciò premesso parte ricorrente, stante la mancata comunicazione del provvedimento di reiezione chiedeva rimettersi in termini per la presentazione del ricorso amministrativo, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero in subordine CP_1
rigettarlo, con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento all'esito la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti precisato che unico petitum avanzato dal ricorrente è la rimessione in termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'assegno di invalidità per mancanza di prova in relazione al requisito reddituale (manata allegazione della sentenza di separazione con le relative condizioni economiche).
Al riguardo va osservato che l'istituto della rimessione in termini è istituto processuale che non può farsi valere in via principale ma solo incidentale;
in altri termini, impugnato il provvedimento che si assume illegittimo, a fronte della contestata tardività è consentito alla parte eccepire la mancata conoscenza tempestiva dello stesso e quindi il diritto ad essere rimesso in termini con conseguente tempestività della impugnazione.
Nel caso di specie invece, a prescindere dalla validità della originaria comunicazione di reiezione effettuata personalmente al ricorrente, la parte assume di aver comunque ricevuto il provvedimento a mani dell'impiegato, senza tuttavia presentare formale ricorso, ma limitandosi ad avanzare tramite il patronato una semplice richiesta di riesame.
Allo stato quindi il provvedimento non risulta formalmente impugnato.
A ciò si aggiunge l'ulteriore rilievo che il provvedimento di reiezione risulta comunicato via PEC in data 22.9.2023 al patronato cui parte ricorrente aveva conferito mandato e presso cui aveva eletto domicilio;
del tutto irrilevante risulta la circostanza che la missiva sia stata o meno letta dall'impiegato, in quanto la PEC quale atto recettizio si considera conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
Il ricorso va quindi dichiarato del tutto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, non potendo applicarsi il disposto di cui all'art. 152 disp att c.p.c. visto che il giudizio non ha ad oggetto direttamente il riconoscimento di prestazione previdenziale.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 12.2.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo