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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]58A/3 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CANEPA PAOLO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
21/03/1978, residente in [...]58A/3 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GUALCO RAFFAELLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20 e 21 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PALMI il 01/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco.
2. Le figlie minori, e , saranno affidate ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con stabile collocazione presso la madre nell'ex casa coniugale di Genova, Via Milano
58A/3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente regime di visita: a)
A weekend alternati, dal venerdì ore 13.00 (dal mese di settembre dall'uscita da scuola) fino alla domenica alle ore 19.30;
b) Nelle settimane di competenza del padre: un pomeriggio a settimana (mercoledì), con accompagnamento dalla madre alle ore 19.30, con possibilità di variazione previo accordo e congruo preavviso;
c) Nelle settimane di competenza della madre: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola, con accompagnamento dalla madre alle ore 19.30, con possibilità di variazione previo accordo e congruo preavviso;
d) Una settimana, a rotazione, durante le vacanze invernali (dal 25 al 31 dicembre, con la vigilia presso l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio);
e) Nel periodo pasquale: dalla fine della scuola alla domenica sera con un genitore, dalla domenica sera al rientro a scuola con l'altro;
f) Durante le festività religiose e civili: secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) Nel periodo estivo: almeno due settimane, anche non consecutive.
3. L'ex casa coniugale in comproprietà, sita in Genova, Via Milano 58A/3, viene assegnata alla moglie, Sig.ra Parte_2
4. Entrambi i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, non richiedono alcun contributo al mantenimento reciproco.
5. Il Sig. si impegna a versare, con decorrenza da gennaio 2025, alla Sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 450,00 per ciascuna figlia, per un totale di Parte_2
€ 900,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente bancario della Sig.ra oltre al pagamento del Parte_2
50% delle spese straordinarie, previa esibizione dei relativi giustificativi.
6. Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%, con obbligo di reciproca rendicontazione.
7. La Sig.ra richiederà e percepirà l'assegno unico per le due figlie. Parte_2
8. In caso di necessità (ad esempio, per impegni lavorativi che impediscano il ritiro o l'accompagnamento delle figlie), le parti si impegnano, previo accordo almeno 7 giorni prima, a suddividere al 50% la spesa per la baby-sitter.
9. Il Sig. si obbliga a sostenere integralmente la rata mensile del mutuo Parte_1
acceso con per l'acquisto dell'ex casa coniugale di Genova, Via Controparte_2
Milano 58A/3. L'eventuale divisione dell'immobile (escluso il magazzino pertinenziale) avverrà al 50% tra i proprietari, senza detrazione della quota di mutuo pagata dal marito, cui egli rinuncia.
10. Il Sig. si impegna a realizzare e/o a portare a termine, nel periodo estivo, Parte_1 in data precisa da concordarsi ma entro il mese di agosto 2025, i seguenti lavori presso l'ex casa coniugale in comproprietà, sita in Genova, Via Milano 58A/3: . Impianto citofonico;
. Impianto elettrico;
. Ripristino tinteggiatura nei due bagni.
11. La Sig.ra riconosciuta al marito la piena proprietà del Parte_2
magazzino pertinenziale, si impegna a cedere al Sig. il 50% della piena Parte_1 proprietà dello stesso, meglio descritto come segue: In Comune di Genova, magazzino sito in Via Milano 132 r., piano strada, con servizio igienico, accesso autonomo, due finestrine sul retro, censito al Catasto Fabbricati di Genova, Sez. GEA, foglio 17, mappale 37, subalterno 35, categoria C/2, classe 8, consistenza 52 mq, rendita catastale € 375,98, come da denuncia di variazione del 29/1/2020 e C.I.L.A. n. 866/2017 e successiva variante.
12. Ai sensi dell'art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come integrato dall'art. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), la Sig.ra consapevole delle sanzioni penali Parte_2
di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara la conformità dei dati catastali e della planimetria depositata presso l'Agenzia del Territorio di Genova allo stato di fatto dell'immobile, come da planimetria allegata sub A). L'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, con tutte le pertinenze, diritti, servitù, gravami e quote condominiali, senza eccezione o riserva alcuna.
La venditrice dichiara che sull'immobile non gravano debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, prelazioni, locazioni o comodati, e che lo stesso è libero da spese condominiali, imposte e tasse pregresse, che restano a carico del Sig. Parte_1
Le parti rinunciano a qualunque pretesa di ipoteca legale, che potesse dal presente atto derivare, con manleva per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle formalità del caso.
Il trasferimento della suindicata quota parte della proprietà in favore del Sig. Parte_1 viene operato senza pagamento di prezzo e/o di conguaglio alcuno, per i titoli e
[...]
causali di cui sopra, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione. Tutti i costi, oneri e spese afferenti detto trasferimento immobiliare, le spese notarili, le eventuali imposte e tasse connesse al suddetto trasferimento immobiliare, le spese necessarie al perfezionamento dell'atto di cessione quali, a mero titolo esemplificativo, eventuali pratiche edilizie, la predisposizione della certificazione energetica, rimarranno ad esclusivo carico del Sig. Le Parti dichiarano Parte_1
espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e poiché essi con il presente accordo, si impegnano ad operare, in esecuzione dell'accordo stesso, anche attribuzioni immobiliari, chiedono pertanto l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
2000, n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
13.I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
14.Le spese e i compensi professionali relativi al presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 55, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]58A/3 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CANEPA PAOLO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
21/03/1978, residente in [...]58A/3 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GUALCO RAFFAELLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20 e 21 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PALMI il 01/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco.
2. Le figlie minori, e , saranno affidate ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con stabile collocazione presso la madre nell'ex casa coniugale di Genova, Via Milano
58A/3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente regime di visita: a)
A weekend alternati, dal venerdì ore 13.00 (dal mese di settembre dall'uscita da scuola) fino alla domenica alle ore 19.30;
b) Nelle settimane di competenza del padre: un pomeriggio a settimana (mercoledì), con accompagnamento dalla madre alle ore 19.30, con possibilità di variazione previo accordo e congruo preavviso;
c) Nelle settimane di competenza della madre: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola, con accompagnamento dalla madre alle ore 19.30, con possibilità di variazione previo accordo e congruo preavviso;
d) Una settimana, a rotazione, durante le vacanze invernali (dal 25 al 31 dicembre, con la vigilia presso l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio);
e) Nel periodo pasquale: dalla fine della scuola alla domenica sera con un genitore, dalla domenica sera al rientro a scuola con l'altro;
f) Durante le festività religiose e civili: secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) Nel periodo estivo: almeno due settimane, anche non consecutive.
3. L'ex casa coniugale in comproprietà, sita in Genova, Via Milano 58A/3, viene assegnata alla moglie, Sig.ra Parte_2
4. Entrambi i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, non richiedono alcun contributo al mantenimento reciproco.
5. Il Sig. si impegna a versare, con decorrenza da gennaio 2025, alla Sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 450,00 per ciascuna figlia, per un totale di Parte_2
€ 900,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente bancario della Sig.ra oltre al pagamento del Parte_2
50% delle spese straordinarie, previa esibizione dei relativi giustificativi.
6. Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%, con obbligo di reciproca rendicontazione.
7. La Sig.ra richiederà e percepirà l'assegno unico per le due figlie. Parte_2
8. In caso di necessità (ad esempio, per impegni lavorativi che impediscano il ritiro o l'accompagnamento delle figlie), le parti si impegnano, previo accordo almeno 7 giorni prima, a suddividere al 50% la spesa per la baby-sitter.
9. Il Sig. si obbliga a sostenere integralmente la rata mensile del mutuo Parte_1
acceso con per l'acquisto dell'ex casa coniugale di Genova, Via Controparte_2
Milano 58A/3. L'eventuale divisione dell'immobile (escluso il magazzino pertinenziale) avverrà al 50% tra i proprietari, senza detrazione della quota di mutuo pagata dal marito, cui egli rinuncia.
10. Il Sig. si impegna a realizzare e/o a portare a termine, nel periodo estivo, Parte_1 in data precisa da concordarsi ma entro il mese di agosto 2025, i seguenti lavori presso l'ex casa coniugale in comproprietà, sita in Genova, Via Milano 58A/3: . Impianto citofonico;
. Impianto elettrico;
. Ripristino tinteggiatura nei due bagni.
11. La Sig.ra riconosciuta al marito la piena proprietà del Parte_2
magazzino pertinenziale, si impegna a cedere al Sig. il 50% della piena Parte_1 proprietà dello stesso, meglio descritto come segue: In Comune di Genova, magazzino sito in Via Milano 132 r., piano strada, con servizio igienico, accesso autonomo, due finestrine sul retro, censito al Catasto Fabbricati di Genova, Sez. GEA, foglio 17, mappale 37, subalterno 35, categoria C/2, classe 8, consistenza 52 mq, rendita catastale € 375,98, come da denuncia di variazione del 29/1/2020 e C.I.L.A. n. 866/2017 e successiva variante.
12. Ai sensi dell'art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come integrato dall'art. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), la Sig.ra consapevole delle sanzioni penali Parte_2
di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara la conformità dei dati catastali e della planimetria depositata presso l'Agenzia del Territorio di Genova allo stato di fatto dell'immobile, come da planimetria allegata sub A). L'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, con tutte le pertinenze, diritti, servitù, gravami e quote condominiali, senza eccezione o riserva alcuna.
La venditrice dichiara che sull'immobile non gravano debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, prelazioni, locazioni o comodati, e che lo stesso è libero da spese condominiali, imposte e tasse pregresse, che restano a carico del Sig. Parte_1
Le parti rinunciano a qualunque pretesa di ipoteca legale, che potesse dal presente atto derivare, con manleva per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle formalità del caso.
Il trasferimento della suindicata quota parte della proprietà in favore del Sig. Parte_1 viene operato senza pagamento di prezzo e/o di conguaglio alcuno, per i titoli e
[...]
causali di cui sopra, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione. Tutti i costi, oneri e spese afferenti detto trasferimento immobiliare, le spese notarili, le eventuali imposte e tasse connesse al suddetto trasferimento immobiliare, le spese necessarie al perfezionamento dell'atto di cessione quali, a mero titolo esemplificativo, eventuali pratiche edilizie, la predisposizione della certificazione energetica, rimarranno ad esclusivo carico del Sig. Le Parti dichiarano Parte_1
espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e poiché essi con il presente accordo, si impegnano ad operare, in esecuzione dell'accordo stesso, anche attribuzioni immobiliari, chiedono pertanto l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
2000, n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
13.I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
14.Le spese e i compensi professionali relativi al presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 55, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba