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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
TA CE, OR
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1143/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Antonio Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24/1T/004241/000/P001 REGISTRO 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Osservato che Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di liquidazione n. 24/1T/004241/000/P001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catanzaro in ragione del versamento insufficiente dell'imposta di registro concernente la compravendita del diritto di superficie di un terreno agricolo;
Osservato che, nella pendenza di giudizio, il provvedimento impositivo è stato annullato in autotutela dall'Ente impositore, che ha riconosciuto la correttezza dell'aliquota applicata dalla contribuente;
Osservato, pertanto, che è cessata la materia del contendere, e che le spese possono essere compensate in ragione dei contrasti interpretativi che hanno caratterizzato la res controversa;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara estinto ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
TA CE, OR
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1143/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Antonio Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24/1T/004241/000/P001 REGISTRO 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Osservato che Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di liquidazione n. 24/1T/004241/000/P001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catanzaro in ragione del versamento insufficiente dell'imposta di registro concernente la compravendita del diritto di superficie di un terreno agricolo;
Osservato che, nella pendenza di giudizio, il provvedimento impositivo è stato annullato in autotutela dall'Ente impositore, che ha riconosciuto la correttezza dell'aliquota applicata dalla contribuente;
Osservato, pertanto, che è cessata la materia del contendere, e che le spese possono essere compensate in ragione dei contrasti interpretativi che hanno caratterizzato la res controversa;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara estinto ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, per cessata materia del contendere.
Spese compensate.