Art. 2.
Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:
a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato e' addetto.
Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:
a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato e' addetto.