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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1761/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1761/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Floridia (SR), Via Crispi n. 80, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via S. Martino
n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1980 e residente in [...];
- resistente posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato l'8 maggio 2025, la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1
di separazione personale dal marito, IG. , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio, celebrato con rito civile, in ZZ AC (SR) il giorno 16/08/2022 (Atto
n. 6, Parte I, Anno 2022), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
In particolare, dopo circa tre anni di convivenza, ha dedotto che sono insorti insanabili contrasti e divergenze dovuti ad incompatibilità caratteriali, sì da rendere la vita in comune intollerabile.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, chiedendo di porre a carico del IG.
n contributo a titolo di mantenimento, da versarsi in favore della IG.ra , CP_1 Pt_1
pari alla somma mensile di Euro 200,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
Integrato il contraddittorio, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente.
All'udienza sopra indicata, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di separazione, con rinuncia al mantenimento in suo favore, la causa è stata assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. xxx
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la mancata comparizione in giudizio della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale del resistente, il quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, in
[...] Controparte_1
ZZ AC (SR) il giorno 16/08/2022 (Atto n. 6, Parte I, Anno 2022); spese di lite compensate; manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PALAZZOLO ACREIDE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1761/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Floridia (SR), Via Crispi n. 80, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via S. Martino
n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1980 e residente in [...];
- resistente posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato l'8 maggio 2025, la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1
di separazione personale dal marito, IG. , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio, celebrato con rito civile, in ZZ AC (SR) il giorno 16/08/2022 (Atto
n. 6, Parte I, Anno 2022), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
In particolare, dopo circa tre anni di convivenza, ha dedotto che sono insorti insanabili contrasti e divergenze dovuti ad incompatibilità caratteriali, sì da rendere la vita in comune intollerabile.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, chiedendo di porre a carico del IG.
n contributo a titolo di mantenimento, da versarsi in favore della IG.ra , CP_1 Pt_1
pari alla somma mensile di Euro 200,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
Integrato il contraddittorio, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente.
All'udienza sopra indicata, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di separazione, con rinuncia al mantenimento in suo favore, la causa è stata assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. xxx
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la mancata comparizione in giudizio della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale del resistente, il quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, in
[...] Controparte_1
ZZ AC (SR) il giorno 16/08/2022 (Atto n. 6, Parte I, Anno 2022); spese di lite compensate; manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PALAZZOLO ACREIDE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3