Sentenza 12 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all'interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
00544-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1737 Luca Ramacci Cinzia Vergine CC - 12/12/2024 Giuseppe Noviello R.G.N. 34205/2024 Giovanni Giorgianni Enrico Mengoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA ET, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/8/2024 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/8/2024, il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma dell'ordinanza emessa il 24/7/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva nei confronti di ET IA la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagata, deducendo - con unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato i gravi indizi nel concorso nella detenzione di stupefacenti (con il compagno NC De IM) in forza di elementi del tutto insufficienti, che non consentirebbero di riscontrare alcuna condotta ex art. 110 cod. pen., neppure in termini di mera agevolazione. L'unico dato riscontrato oltre alla convivenza con sostenere un'ipotesi diil coindagato, evidentemente insufficiente a corresponsabilità - sarebbe, infatti, l'intestazione della vettura a bordo della quale il De IM era stato fermato, ma tale argomento nulla direbbe nell'ottica del concorso, specie considerando che gli atti di indagine non avrebbero provato alcuna modifica del mezzo per nascondervi stupefacenti. Sarebbe errata, peraltro, la circostanza che vorrebbe la ricorrente soggetto disoccupato, quindi privo di reddito, in quanto la difesa avrebbe provato che la donna, in realtà, godrebbe di una pensione di invalidità (al 100%) pari a 1.200 euro al mese, che ben le permetterebbe di vivere. Gli accertamenti svolti in sede di indagine, dunque, attesterebbero nulla più che una connivenza non punibile, non certo il concorso (o una responsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen.), come peraltro confermato dall'assenza di elementi ulteriori a carico, ad esempio di tipo intercettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Occorre sottolineare, in primo luogo, che il giudizio di cassazione in tema di misure cautelari personali tende a verificare non la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in termini di fatto, ma l'adeguatezza della motivazione che li ha riscontrati: il Giudice di legittimità, pertanto, è chiamato a valutare la congruità del percorso argomentativo compiuto in sede di merito, che può essere sanzionato soltanto laddove la lettura degli elementi investigativi a fondamento della misura risulti viziata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ad esempio nei termini della contraddittorietà o della manifesta illogicità contestati in questa sede.
5. Ebbene, l'ordinanza impugnata risulta immune a tali censure, avendo sviluppato una motivazione del tutto solida ed adeguata quantomeno nella - presente fase cautelare - in ordine al concorso della ricorrente nella detenzione di un più che significativo quantitativo di hashish e cocaina rinvenuto nell'abitazione che la stessa condivideva con il De IM.
5.1. Il Tribunale, in particolare, ha sottolineato che lo stupefacente - la cui presenza era stata subito segnalata dalla donna all'arrivo della polizia giudiziaria - era presente in vari punti dell'appartamento (scatola delle scarpe, cabina armadio, cassetti dei comodini), compresa la toletta presente in camera da letto ed in uso esclusivo alla IA. In una scatola per scarpe all'interno della cabina armadio, peraltro, era stata rinvenuta - insieme allo stupefacente e a quanto necessario per il confezionamento una significativa somma di denaro (pari a 1.550 euro), che - la stessa ricorrente aveva tentato di giustificare riferendola ad un regalo fattole 2 O dal De IM per il compleanno del figlio, salvo, tuttavia, detenerla insieme allo stupefacente. Le modalità di occultamento, peraltro, sono state adeguatamente ritenute sospette, specie con riguardo ad una somma di denaro ben superiore a quanto necessario per una ordinaria gestione domestica;
il che vale, peraltro, anche volendo riconoscere alla IA una pensione di invalidità nei termini indicati nel ricorso.
5.2. Ancora in ottica cautelare, il Tribunale ha poi sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla donna, che, in un primo momento, aveva riferito di detenere in casa un grosso quantitativo di stupefacente, indicandone anche i punti di occultamento, mentre poi aveva tenuto un atteggiamento di completa negazione.
5.3. Infine, ma con significativo rilievo indiziario, l'ordinanza ha evidenziato che la vettura a bordo della quale il De IM era stato fermato (in possesso, tra l'altro, di vario stupefacente e di 1.400 euro in contanti) non solo era intestata alla ricorrente, ma presentava anche uno specifico vano creato appositamente per nascondere lo stupefacente.
6. Alla luce di tutti questi elementi, che il Tribunale ha letto in modo unitario e senza alcun profilo contraddittorio o manifestamente illogico, sono stati dunque riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al concorso nella detenzione dello stupefacente.
6.1. Con questi stessi argomenti, peraltro, l'ordinanza ha fatto corretta applicazione del costante principio qui da ribadire in forza del quale la - - distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244. In linea, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, El Aarjia;
Sez. 2, n. 39574 del 20/9/2024, Imarane); ebbene, proprio questa seconda ipotesi è stata riscontrata dal Tribunale del riesame, con motivazione non censurabile.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 3 می versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Luca Ramacci Depos ta in Cancelleria Oggi, 8 GEN. 2025 IL FUNZIONA IZIARIO Luand +