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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5501/2024 RG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Silvia Rizzuto Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.09.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
30.04.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPADARO NICOLA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
TAPOGNANI FEDERICA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice a verbale dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 4.12.2013 venivano regolate le condizioni di esercizio della genitorialità in ordine ai figli delle parti nata Persona_1
a VE (VR) il 9.6.2005 e nato a [...] il [...]; Persona_2
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente al mutamento delle rispettive condizioni economico patrimoniali e a quelle dei figli all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, modificando le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 4.12.2013, così dispone:
1. Revoca del mantenimento per i figli con decorrenza mese di maggio 2025.
2. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 30.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Silvia Rizzuto
2
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Silvia Rizzuto Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.09.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
30.04.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPADARO NICOLA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
TAPOGNANI FEDERICA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice a verbale dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 4.12.2013 venivano regolate le condizioni di esercizio della genitorialità in ordine ai figli delle parti nata Persona_1
a VE (VR) il 9.6.2005 e nato a [...] il [...]; Persona_2
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente al mutamento delle rispettive condizioni economico patrimoniali e a quelle dei figli all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, modificando le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 4.12.2013, così dispone:
1. Revoca del mantenimento per i figli con decorrenza mese di maggio 2025.
2. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 30.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Silvia Rizzuto
2