Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/12/2025, n. 9843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9843 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09843/2025REG.PROV.COLL.
N. 06920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6920 del 2024, proposto da
AD RU Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ponseggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 417/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. OV GA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AD RU soc. coop. (in seguito anche solo “AD RU”), già autorizzata con decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 14 febbraio 1995 allo svolgimento dell’attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, utilizza a tale fine – tra gli altri – l’impianto collocato in Ravenna, via Caorle n. 31, nel centro urbano della città.
L’impianto è stato acquisito dalla società AD RU soc. coop. in forza di un contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato in data 23 marzo 2004 con la società R.C.B. AD Castelbolognese soc. coop. a r.l., precedente proprietaria del bene.
1.1 Rilevata la non conformità del predetto impianto al P.P.L.E.R.T. (Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza AD e Televisiva) approvato in data 12 dicembre 2006, il Comune di Ravenna con il provvedimento prot. n. 0078671/2018 dell’8 maggio 2018 ha chiesto alla società AD RU soc. coop., in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. Emilia - Romagna n. 30 del 2000, di presentare quanto prima il piano per delocalizzarlo in una delle aree previste dal P.P.L.E.R.T. medesimo, facendo presente che allo stato l’impianto era privo dell’autorizzazione.
2. Con ricorso notificato il 18 luglio 2018 e depositato il 3 agosto 2018 AD RU ha impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna – sede di Bologna, domandandone l’annullamento, il suddetto provvedimento prot. n. 0078671/2018 dell’8 maggio 2018 nonché ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ;
2) Violazione dei principi di legittimo affidamento e di buon andamento della P.A. - Illogicità ;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 6, lett. a) n. 15 della Legge 31 luglio 1997, n. 249; Violazione e/o falsa applicazione di quanto previsto dal dPCM 8 luglio 2013 ;
4) Violazione del diritto della ricorrente di esercire il proprio impianto di Ravenna, via Caorle n. 31 ;
5) Violazione degli artt. 21 e 41 della Costituzione .
3. Ad esito del relativo giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., dopo aver escluso la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso notificato il 12 settembre 2024 e depositato il 16 settembre 2024 AD RU ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse (a seguito di normativa sopravvenuta in corso di causa) ;
2) illegittimità dell’atto del comune di Ravenna impugnato davanti il TAR .
5. Il 15 ottobre 2025 il Comune di Ravenna si è costituito in giudizio.
6. Nelle date del 21 e 31 ottobre 2025 e del 12 novembre 2025, il Comune di Ravenna e AD RU hanno depositato memorie anche in replica.
7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse prospettata dalla stessa parte ricorrente in primo grado a mezzo delle proprie memorie ex art. 73 c.p.a. (laddove la stessa ha dichiarato che avrebbe potuto non avere più interesse alla decisione di merito nell’ipotesi in cui il T.A.R. avesse riconosciuto che con l’entrata in vigore della l. n. 214/2023 e sino all’approvazione del nuovo D.P.C.M. di cui all’articolo 4, comma 2, L. n. 36/2001 si applicano all’attività di radiodiffusione limiti di emissione meno stringenti, con la conseguenza che il P.P.L.E.R.T. della Provincia di Ravenna in base al quale è stata ordinata la delocalizzazione avrebbe dovuto essere revisionato).
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nell’affermare che:
- “al riguardo è sufficiente osservare che la delocalizzazione dell’impianto di cui si discute è fondata su ragioni di ubicazione e prescinde dalle emissioni elettromagnetiche prodotte, con la conseguenza di rendere del tutto irrilevante l’eventuale aumento delle soglie-limite di emissione”;
- “è irrilevante che - in tesi – l’impianto rispetti i limiti di emissioni elettromagnetiche, posto che la delocalizzazione dell’impianto è dovuta ad altre ragioni, e, segnatamente, alla sua ubicazione”.
Secondo parte appellante dette statuizioni sarebbero errate in quanto:
- l’atto gravato in prime cure fa espresso riferimento all’art. 7 della l.r. Emilia Romagna n. 30 del 2000;
- sarebbe, pertanto, evidente che la delocalizzazione, nel caso di specie, sarebbe stata disposta in relazione alle problematiche del rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998;
- l’art. 7 della l. r. Emilia Romagna n. 30 del 2000 prevede che l’adeguamento a tali limiti debba avvenire attraverso la riconduzione a conformità (nel rispetto di tali limiti di esposizione) e/o attraverso la delocalizzazione (da effettuare sulla base del P.P.L.E.R.T.);
- con l’atto gravato in prime cure il Comune di Ravenna, ha disposto la delocalizzazione sulla base della relazione A.R.P.A.E. effettuata in data 2 novembre 2018; tuttavia, nelle more del giudizio di primo grado è stata emanata la legge 30 dicembre 2023, n. 214 che, all’art. 10, ha modificato i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 4, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- in base a tale comma 2 i limiti relativi ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di 6 V/m, sono stati portati al valore molto meno restrittivo di 15 V/m, e i limiti dell’intensità di campo magnetico dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, sono passati da 0,016 A/m a 0,039 A/m, mentre i limiti della densità di potenza dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sono passati da 0,10.W/m² a 0,59 W/m².
Sostiene, pertanto, parte appellante che, a seguito di tale normativa sopravvenuta occorrerebbe ora verificare se l’impianto dell’appellante sia compatibile con il nuovo quadro normativo ovvero (laddove necessario) se tale impianto possa essere ricondotto a conformità senza dover procedere alla delocalizzazione secondo il P.P.L.E.R.T.. E tanto a prescindere dalla circostanza che AD RU non abbia a suo tempo impugnato tale piano. Ciò in quanto il P.P.L.E.R.T. della provincia di Ravenna (adottato nel 2006 e, quindi, circa 18 anni or sono, sulla base della normativa all’epoca vigente) dovrà essere aggiornato tenendo conto della normativa sopravvenuta in materia di limiti di esposizione in materia.
Si rappresenta, in conclusione, che, in caso di accoglimento della prospettiva che precede, parte appellante non avrebbe più interesse alla decisione del presente giudizio e, quindi, chiederebbe, in tale ipotesi, che la sentenza impugnata venga riformata con la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1 Il motivo è infondato.
Il T.A.R. ha correttamente disatteso la richiesta di parte ricorrente in primo grado (odierna appellante) di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in ragione delle sopravvenienze normative registratesi in materia di limiti di emissione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione.
E, infatti, è sufficiente rilevare che:
- il provvedimento gravato in prime cure ( id est il provvedimento prot. n. 0078671/2018 dell’8 maggio 2018 del Comune di Ravenna) non fa riferimento, nella propria motivazione, ai livelli di emissione (tanto che non richiama alcuno specifico parere della A.R.PA.E.) ma solo alla circostanza che l’impianto in uso alla società appellante risulta localizzato nel centro città e, quindi, non in conformità con il P.P.L.E.RT. (più volte espressamente richiamato e, peraltro, non oggetto di impugnazione nel presente giudizio);
- la delocalizzazione dell’impianto in contestazione non è stata, pertanto, disposta per il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica, bensì per ragioni urbanistiche e localizzative e, in particolare, perché, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. Emilia-Romagna n. 30/2000, non è consentita la localizzazione di impianti radiofonici in aree a prevalente destinazione residenziale;
- la modifica dei limiti di campo elettrico e magnetico introdotta dall’art. 10, l. r. n. 214/2023, non rileva comunque neppure indirettamente ai fini di causa, poiché non incide sulla ratio della delocalizzazione, fondata su criteri di pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente urbano, rimasti immutati;
- la revisione del P.P.L.E.R.T. prospettata da parte appellante è, in ogni caso, fatto futuro ed incerto trattandosi di attività di rinnovazione degli atti di pianificazione che costituisce attività ampiamente discrezionale.
3. Con il secondo, articolato, motivo di appello si censura, sotto più profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto nel merito il ricorso di primo grado.
3.1 Sotto un primo profilo, si censura la stessa laddove ha affermato (punto 7.3.1) che “In questo quadro il Comune di Ravenna altro non poteva fare che ordinare la delocalizzazione dell’impianto medesimo, con la conseguenza che i motivi di ricorso dedotti avverso il provvedimento impugnato si rivelano tutti infondati”.
Sostiene, in particolare, parte appellante che il Comune di Ravenna non sarebbe stato obbligato a disporre la delocalizzazione, bensì avrebbe potuto disporre la riconduzione a conformità come previsto dall’art. 7 della l.r. Emilia Romagna n. 30/2000.
3.2 Sotto un secondo profilo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito (punto7.3.2) che “Invero, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento si configura quale irregolarità non viziante, giusta quanto dispone l’articolo 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento adottato”.
Al riguardo si osserva che tale omissione (riconosciuta dallo stesso T.A.R.) si configurerebbe come irregolarità viziante in quanto, nel caso di specie, il provvedimento gravato in prime cure non avrebbe natura vincolata, posto che il Comune, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 30/2000 (espressamente richiamata nell’atto gravato in prime cure) avrebbe potuto scegliere tra la delocalizzazione o la riduzione a conformità.
3.3 Sotto un terzo profilo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato (punto 7.3.3) che “Al contempo, nessun affidamento meritevole di tutela può ritenersi formato in capo alla ricorrente, dal momento che – come documentato in atti – all’istanza di autorizzazione, presentata nel 2001 dalla società R.C.B. AD Castelbolognese soc. coop. a r.l., il Comune aveva risposto positivamente solo in via provvisoria, ovverosia nelle more dell’approvazione del PPLERT, cui poi l’impianto avrebbe dovuto adeguarsi”.
In proposito si deduce che nel caso di specie, la dante causa dell’appellante ha inoltrato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale in data 16 maggio 2001 nel mentre il Comune ha comunicato solo dopo circa diciassette anni, con l’atto datato 19 aprile 2018 gravato in prime cure, che l’impianto de quo (il cui ramo di azienda è stato acquistato dalla appellante in data 23 marzo 2004) dovrebbe essere delocalizzato in forza di quanto previsto dal P.P.L.E.R.T. emanato nell’ottobre 2006 (circa dodici anni prima) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 65/2006.
4. Le suddette doglianze non colgono nel segno.
Anzitutto, preme rilevare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 7 della l. r. Emilia Romagna n. 30 del 2000, “La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva”. Il provvedimento gravato in prime cure costituisce, dunque, atto dovuto, emesso in applicazione vincolata della suddetta normativa e del P.P.L.E.R.T. provinciale (non oggetto di impugnazione nel presente giudizio), il quale, individuando le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, vincola l’azione dei Comuni.
Ne discende che non residuava, quindi, alcun margine discrezionale in capo all’amministrazione comunale, la quale non poteva che intimare la delocalizzazione dell’impianto di che trattasi.
In proposito, va notato che il comma 2 dell’art. 7 della l. r. Emilia Romagna n. 30 del 2000 evocato da parte appellante è inconferente perché riguarda un aspetto diverso da quello della localizzazione (che è, invece, disciplinato al successivo comma 3) e, specificatamente, dell’adeguamento e riconduzione a conformità dell'impianto di impianti esistenti in aree non interessate, secondo la pianificazione vigente, da delocalizzazione.
Del resto, nel caso di specie, l’impianto di AD RU risulta collocato in zona residenziale non idonea, come tale incompatibile ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), L.R. n. 30/2000 e delle tavole del P.P.L.E.R.T. con la permanenza di qualsivoglia impianto.
4.1 La natura vincolata del provvedimento gravato in prime cure e le considerazioni appena svolte consentono, peraltro, di ritenere superata la pure lamentata violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
4.2 Infine, come condivisibilmente affermato dal T.A.R. non risulta configurabile, nella vicenda che occupa, un affidamento giuridicamente tutelabile dell’appellante alla conservazione dell’originaria localizzazione dell’impianto. E ciò in quanto l’autorizzazione rilasciategli era provvisoria e subordinata all’approvazione e all’attuazione del P.P.L.E.R.T., così come previsto dall’art. 7, comma 1, l. r. n. 30 del 2000 (secondo cui “Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione”).
5. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante AD RU Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO De IC, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
OV GA, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GA | IO De IC |
IL SEGRETARIO