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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5546 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LAURA PUGI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ELISABETTA RENIER in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 04/12/2025): pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto con , la Controparte_1 quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 2939/2023, pubblicata il 13/10/2023, che ha accolto le concordi conclusioni delle parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(02/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GREVE IN
AN (FI) in data 14/04/2019 da , n. a FI (FI) il Parte_1
02/01/1991, e , n. a ATTAOUIA (MAROCCO) il 20/10/1992, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GREVE IN AN (FI) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2019;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5546 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LAURA PUGI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ELISABETTA RENIER in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 04/12/2025): pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto con , la Controparte_1 quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 2939/2023, pubblicata il 13/10/2023, che ha accolto le concordi conclusioni delle parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(02/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GREVE IN
AN (FI) in data 14/04/2019 da , n. a FI (FI) il Parte_1
02/01/1991, e , n. a ATTAOUIA (MAROCCO) il 20/10/1992, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GREVE IN AN (FI) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2019;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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