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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 614/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCIO NICOLA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 275/24 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da nei confronti del per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni, quantificati in complessivi euro 9.229,95, conseguenti alle lesioni riportate allorquando, il 31.7.18 alle ore 11:30, uscendo dal negozio di parrucchiere della madre, inciampava in una sconnessione presente sul marciapiede di proprietà del
, occultata da aghi di pino e fogliame. Il Tribunale osservava che, in CP_1
mancanza di testimoni oculari della caduta e di indicazioni precise sul punto dell'inciampo, non vi erano elementi per accertare la dinamica del sinistro riferita pagina 1 di 5 dall'attrice che, in ogni caso, sarebbe stato da ascrivere unicamente alla condotta colposa della danneggiata.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello la chiedendo Pt_1
l'accoglimento della domanda da lei proposta e, in ogni caso, la rideterminazione delle spese di lite poste a suo carico, mediante utilizzazione del corretto scaglione tariffario.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, della quale CP_1
lamentava altresì l'inammissibilità ex art. 342 cpc.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 25.2.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato. L'atto di appello è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie;
con il secondo sostiene di non essere responsabile sotto alcun profilo del verificarsi dell'evento, occorso durante un utilizzo normale della cosa.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno respinti.
L'appellante ha dedotto di avere assolto all'onere di dimostrare che la sua caduta fu cagionata dalla sconnessione del marciapiede, nascosta da aghi di pino e fogliame, mediante le testimonianze rese da (sua madre) e , Tes_1 Tes_2
intervenuti nell'immediatezza del fatto;
lamenta la mancanza di prova in merito all'adeguatezza della manutenzione del marciapiede da parte del;
CP_1
sostiene che, all'epoca del sinistro, ella non conosceva bene lo stato dei luoghi, frequentati in rare occasioni e solo in alcuni periodi dell'anno.
pagina 2 di 5 Ebbene, come osservato dal Tribunale, nessuno dei due testimoni ha riferito con chiarezza l'esatta dinamica della caduta, essendosi entrambi limitati a dichiarare del tutto genericamente di aver visto, dall'interno del negozio della la giovane Tes_1
cadere improvvisamente, di averla soccorsa e di aver notato che la zona della caduta aveva una pavimentazione sconnessa e coperta da aghi di pino.
La teste ha riferito che la figlia, prima di cadere, era appena uscita dal Tes_1
negozio per andare a prendere la bici;
non è dato però comprendere la direzione della , tanto più che, come si vede dalle fotografie prodotte dall'attrice con Pt_1
la seconda memoria ex art. 183 c6 cpc, il punto sconnesso dove sarebbe in tesi avvenuta la caduta, è posto dinanzi non all'uscita del negozio di parrucchiere, ma ad una vetrina laterale.
Deve poi considerarsi che, a fronte della tempestiva contestazione del convenuto che le fotografie rappresentassero effettivamente lo stato dei luoghi al momento del sinistro nonché il luogo ove lo stesso effettivamente avvenne, nessuna conferma è stata fornita dai testi in merito alla individuazione del punto della caduta in corrispondenza con la sconnessione mostrata nelle fotografie. Il teste perito Tes_3
della compagnia che eseguì un sopralluogo il 20.9.2018, ha peraltro negato di avere rilevato sconnessioni, come anche tracce di recente ripristino.
Ad abundantiam si aggiunge che la sconnessione mostrata dalle fotografie è comunque di dimensioni ridotte, tali da creare un dislivello alto non più di un centimetro e mezzo, posizionato inoltre in modo tale da poter costituire una possibile causa di “inciampo” solo per chi camminasse sull'orlo dell'area condominiale e in parallelo con esso, e non per chi da quell'area stesse uscendo per dirigersi alla rastrelliera delle biciclette posta di fronte.
L'appellante non ha indicato nessun altro elemento di prova che il primo giudice avrebbe tralasciato.
Non potendo trarsi dalla compatibilità, accertata dalla CTU medico legale, fra il tipo di trauma riportato e una caduta da in piedi la dimostrazione che detta caduta fosse pagina 3 di 5 stata cagionata proprio dalla sconnessione ritratta nelle foto in atti, è indubitabile che, sulla base delle sole circostanze riferite dai testi, non può assolutamente ritenersi raggiunta dalla danneggiata la prova di essere caduta a causa della conformazione della pavimentazione.
Mancando la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non vi è motivo di esaminare le doglianze che attengono all'asserita inadeguatezza della manutenzione della cosa, alla conoscenza che la danneggiata aveva del luogo del sinistro.
4) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della determinazione delle spese di lite di primo grado, che il Tribunale ha liquidato in euro 3.800,00 per compensi, facendo riferimento allo <scaglione sino ad euro
52.000,00>>.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, il Tribunale ha fatto un uso corretto dei parametri di cui al DM 55/2014, commisurando la condanna alle spese di lite allo scaglione di valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000,00).
L'indicazione, in motivazione, dello scaglione «sino ad euro 52.000,00» costituisce, con tutta evidenza, un mero errore materiale o comunque un errore ininfluente, avendo il Tribunale, nei fatti, liquidato una cifra corrispondente al compenso indicato per lo scaglione inferiore, attestandosi, peraltro, anche al di sotto rispetto del valore medio di euro 4.835,00.
La liquidazione dei compensi in euro 3.800,00 operata dal primo giudice, non censurata sotto profili diversi dal preteso errore di scaglione, appare peraltro del tutto congrua.
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 275/24 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 20 maggio
2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 614/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCIO NICOLA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 275/24 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da nei confronti del per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni, quantificati in complessivi euro 9.229,95, conseguenti alle lesioni riportate allorquando, il 31.7.18 alle ore 11:30, uscendo dal negozio di parrucchiere della madre, inciampava in una sconnessione presente sul marciapiede di proprietà del
, occultata da aghi di pino e fogliame. Il Tribunale osservava che, in CP_1
mancanza di testimoni oculari della caduta e di indicazioni precise sul punto dell'inciampo, non vi erano elementi per accertare la dinamica del sinistro riferita pagina 1 di 5 dall'attrice che, in ogni caso, sarebbe stato da ascrivere unicamente alla condotta colposa della danneggiata.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello la chiedendo Pt_1
l'accoglimento della domanda da lei proposta e, in ogni caso, la rideterminazione delle spese di lite poste a suo carico, mediante utilizzazione del corretto scaglione tariffario.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, della quale CP_1
lamentava altresì l'inammissibilità ex art. 342 cpc.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 25.2.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato. L'atto di appello è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie;
con il secondo sostiene di non essere responsabile sotto alcun profilo del verificarsi dell'evento, occorso durante un utilizzo normale della cosa.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno respinti.
L'appellante ha dedotto di avere assolto all'onere di dimostrare che la sua caduta fu cagionata dalla sconnessione del marciapiede, nascosta da aghi di pino e fogliame, mediante le testimonianze rese da (sua madre) e , Tes_1 Tes_2
intervenuti nell'immediatezza del fatto;
lamenta la mancanza di prova in merito all'adeguatezza della manutenzione del marciapiede da parte del;
CP_1
sostiene che, all'epoca del sinistro, ella non conosceva bene lo stato dei luoghi, frequentati in rare occasioni e solo in alcuni periodi dell'anno.
pagina 2 di 5 Ebbene, come osservato dal Tribunale, nessuno dei due testimoni ha riferito con chiarezza l'esatta dinamica della caduta, essendosi entrambi limitati a dichiarare del tutto genericamente di aver visto, dall'interno del negozio della la giovane Tes_1
cadere improvvisamente, di averla soccorsa e di aver notato che la zona della caduta aveva una pavimentazione sconnessa e coperta da aghi di pino.
La teste ha riferito che la figlia, prima di cadere, era appena uscita dal Tes_1
negozio per andare a prendere la bici;
non è dato però comprendere la direzione della , tanto più che, come si vede dalle fotografie prodotte dall'attrice con Pt_1
la seconda memoria ex art. 183 c6 cpc, il punto sconnesso dove sarebbe in tesi avvenuta la caduta, è posto dinanzi non all'uscita del negozio di parrucchiere, ma ad una vetrina laterale.
Deve poi considerarsi che, a fronte della tempestiva contestazione del convenuto che le fotografie rappresentassero effettivamente lo stato dei luoghi al momento del sinistro nonché il luogo ove lo stesso effettivamente avvenne, nessuna conferma è stata fornita dai testi in merito alla individuazione del punto della caduta in corrispondenza con la sconnessione mostrata nelle fotografie. Il teste perito Tes_3
della compagnia che eseguì un sopralluogo il 20.9.2018, ha peraltro negato di avere rilevato sconnessioni, come anche tracce di recente ripristino.
Ad abundantiam si aggiunge che la sconnessione mostrata dalle fotografie è comunque di dimensioni ridotte, tali da creare un dislivello alto non più di un centimetro e mezzo, posizionato inoltre in modo tale da poter costituire una possibile causa di “inciampo” solo per chi camminasse sull'orlo dell'area condominiale e in parallelo con esso, e non per chi da quell'area stesse uscendo per dirigersi alla rastrelliera delle biciclette posta di fronte.
L'appellante non ha indicato nessun altro elemento di prova che il primo giudice avrebbe tralasciato.
Non potendo trarsi dalla compatibilità, accertata dalla CTU medico legale, fra il tipo di trauma riportato e una caduta da in piedi la dimostrazione che detta caduta fosse pagina 3 di 5 stata cagionata proprio dalla sconnessione ritratta nelle foto in atti, è indubitabile che, sulla base delle sole circostanze riferite dai testi, non può assolutamente ritenersi raggiunta dalla danneggiata la prova di essere caduta a causa della conformazione della pavimentazione.
Mancando la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non vi è motivo di esaminare le doglianze che attengono all'asserita inadeguatezza della manutenzione della cosa, alla conoscenza che la danneggiata aveva del luogo del sinistro.
4) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della determinazione delle spese di lite di primo grado, che il Tribunale ha liquidato in euro 3.800,00 per compensi, facendo riferimento allo <scaglione sino ad euro
52.000,00>>.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, il Tribunale ha fatto un uso corretto dei parametri di cui al DM 55/2014, commisurando la condanna alle spese di lite allo scaglione di valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000,00).
L'indicazione, in motivazione, dello scaglione «sino ad euro 52.000,00» costituisce, con tutta evidenza, un mero errore materiale o comunque un errore ininfluente, avendo il Tribunale, nei fatti, liquidato una cifra corrispondente al compenso indicato per lo scaglione inferiore, attestandosi, peraltro, anche al di sotto rispetto del valore medio di euro 4.835,00.
La liquidazione dei compensi in euro 3.800,00 operata dal primo giudice, non censurata sotto profili diversi dal preteso errore di scaglione, appare peraltro del tutto congrua.
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 275/24 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 20 maggio
2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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