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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE
(artt. 127 ter, 429, 437 c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G. lette le note scritte depositate dall'appellante; rilevato che nel rito lavoro l'udienza fissata per la comparizione delle parti comporta lo svolgimento della discussione;
ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G.
TRA
con sede in via B. Caputo n°1 (c.f. Parte_1 Parte_1
e p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato in via Mazzini n°33, presso lo studio professionale dell'avv. Parte_1
Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._1
) e (c.f.
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATI CONTUMACI avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 24 gennaio 2024 il proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 113/2023 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello aveva accolto l'opposizione a verbale di accertamento n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022 per l'importo di € 139,10 oltre decurtazione dei punti promossa da e compensando le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione, successivamente differita, e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa viene decisa sulle conclusioni dell'appellante.
2 2. – In premessa va dichiarata la contumacia degli appellati che, pur regolarmente citati (v. RdAC in formato .eml prodotta dall'appellante) non si sono costituiti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame il lamenta che il Giudice di Parte_1 prime cure ha ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a
“scorrimento veloce”.
Il motivo è fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1 D.L. 121/2002. Nella formulazione precedente l'art. 4, comma 1, D.L. 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n.
285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Nondimeno l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76/2020, convertito con dalla Legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del
1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
3 Sul punto il ha peraltro prodotto in primo grado i relativi Parte_1 provvedimenti prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione.
L'impugnazione è dunque fondata.
Siccome in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U.,
n. 28498/2005; Cass., n. 16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007;
Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte ritenute assorbite dal
Giudice di prime cure (“ritenendo a questo punto superflua la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente”) comporta che, in capo agli appellati rimasti contumaci, si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005).
L'appello va dunque integralmente accolto e, per l'effetto, l'opposizione al verbale di accertamento n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022 promossa da Controparte_1
e va rigettata.
[...] Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellati in solido per entrambi i gradi di giudizio e liquidate in base al D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. in virtù dei parametri minimi previsti per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa di appello n.
86/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1
che, pur regolarmente citati, non si sono Controparte_2 costituiti;
4 2) accoglie l'appello promosso dal e, per l'effetto, Parte_1 rigetta l'opposizione spiegata da Controparte_1
avverso il verbale di accertamento
[...] Controparte_2
n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022;
3) condanna e Controparte_1 [...]
, in solido, a rifondere al le CP_2 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – per il primo grado – in € 139,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il presente grado – in €
323,50 (di cui € 232 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
5
VERBALE
(artt. 127 ter, 429, 437 c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G. lette le note scritte depositate dall'appellante; rilevato che nel rito lavoro l'udienza fissata per la comparizione delle parti comporta lo svolgimento della discussione;
ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G.
TRA
con sede in via B. Caputo n°1 (c.f. Parte_1 Parte_1
e p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato in via Mazzini n°33, presso lo studio professionale dell'avv. Parte_1
Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._1
) e (c.f.
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATI CONTUMACI avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 24 gennaio 2024 il proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 113/2023 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello aveva accolto l'opposizione a verbale di accertamento n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022 per l'importo di € 139,10 oltre decurtazione dei punti promossa da e compensando le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione, successivamente differita, e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa viene decisa sulle conclusioni dell'appellante.
2 2. – In premessa va dichiarata la contumacia degli appellati che, pur regolarmente citati (v. RdAC in formato .eml prodotta dall'appellante) non si sono costituiti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame il lamenta che il Giudice di Parte_1 prime cure ha ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a
“scorrimento veloce”.
Il motivo è fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1 D.L. 121/2002. Nella formulazione precedente l'art. 4, comma 1, D.L. 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n.
285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Nondimeno l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76/2020, convertito con dalla Legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del
1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
3 Sul punto il ha peraltro prodotto in primo grado i relativi Parte_1 provvedimenti prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione.
L'impugnazione è dunque fondata.
Siccome in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U.,
n. 28498/2005; Cass., n. 16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007;
Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte ritenute assorbite dal
Giudice di prime cure (“ritenendo a questo punto superflua la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente”) comporta che, in capo agli appellati rimasti contumaci, si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005).
L'appello va dunque integralmente accolto e, per l'effetto, l'opposizione al verbale di accertamento n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022 promossa da Controparte_1
e va rigettata.
[...] Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli appellati in solido per entrambi i gradi di giudizio e liquidate in base al D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. in virtù dei parametri minimi previsti per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa di appello n.
86/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1
che, pur regolarmente citati, non si sono Controparte_2 costituiti;
4 2) accoglie l'appello promosso dal e, per l'effetto, Parte_1 rigetta l'opposizione spiegata da Controparte_1
avverso il verbale di accertamento
[...] Controparte_2
n. 2022/C/2231 del 13 giugno 2022;
3) condanna e Controparte_1 [...]
, in solido, a rifondere al le CP_2 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – per il primo grado – in € 139,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il presente grado – in €
323,50 (di cui € 232 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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