Sentenza 9 novembre 2021
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/05/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 91/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Stefania Petrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione in materia di pensioni, iscritto al n. 61055 del registro di segreteria, proposto da SS (c.f. SS), nato a [...] il SS ed ivi residente alla via SS n. SS, rappresentato e difeso dall’avv. Anissa Touijar (c.f.
[...], pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato, in Lecce, presso lo studio della stessa, al viale G. Rossini n. 5, come da procura in calce al ricorso di primo grado
contro MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, 1° Ufficio, 1° Servizio -
Contenzioso trattamento previdenziale, 2 ^ Sezione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t.
e dal suo delegato ed elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, al viale dell’Esercito n. 186 (pec: previmil@postacert.difesa.it),
in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 353/2023 emessa dalla Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 31 agosto 2023;
VISTI il ricorso per revocazione, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci, l’avv. Touijar Anissa per SS, parte ricorrente e la dott.ssa US RI IS AR per il Ministero della Difesa.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 28 settembre 2023, SS, sergente della Marina Militare, chiedeva la revocazione della sentenza in epigrafe con la quale questa Sezione accoglieva l’appello del Ministero della Difesa statuendo la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, ovvero a decorrere dal 1° ottobre 2019, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento.
Il ricorrente, dopo aver rilevato che, nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero della Difesa emetteva, in data 15 luglio 2021, il decreto di pensione privilegiata n. 1533, con decorrenza dal 1° ottobre 2019 e che il Giudice territoriale accoglieva la domanda riconoscendo il diritto di cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale, con decorrenza dal 3 aprile 2006 (data di cessazione dal servizio militare), in base all'art. 167, comma 1, del citato d.P.R. n. 1092/1973, lamenta che la sentenza di appello sarebbe l’effetto di un errore di fatto per essere stata “supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita” e tale fatto non avrebbe costituto un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il Collegio di secondo grado sarebbe incorso in errore non avendo tenuto conto “del perentorio disposto dell’art. 167 del D.P.PR. n. 1092/73, per il quale, infatti il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”, mentre l’iniziativa a domanda troverebbe applicazione solo nel caso in cui l'inidoneità al servizio militare sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della cessazione dal servizio, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Al riguardo, il ricorrente richiama il verbale n. 1061 del 20 novembre 2006 della Commissione medica ospedaliera di Taranto a richiesta di SC, così desumendone la natura d'ufficio e considerando l’istanza, presentata in data 9 settembre 2019, solo quale un “mero sollecito”.
L’errore di fatto, lamentato dal ricorrente, deriverebbe, quindi, dall’errata interpretazione della disciplina del transito del militare nel ruolo civile, avvenuta, in data 3 aprile 2006, con sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ed il nuovo rapporto si atteggerebbe
“in concreto in termini di diversità", pur restando di “derivazione”
rispetto a quello militare, con conseguente obbligo di attivazione d’ufficio del procedimento.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, la soluzione ermeneutica prospettata dalla sentenza di gravame condurrebbe a conclusioni incoerenti rispetto al principio affermato dalla sentenza n. 42/2017 delle Sezioni Riunite in tema di cumulo tra trattamento di pensione privilegiata ordinaria e trattamento stipendiale che presupporrebbe che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata.
In conclusione, il ricorrente chiede la rescissione della sentenza impugnata e, per l’effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con decorrenza del trattamento di privilegio a far data dal momento dell'assunzione in servizio nei ruoli del personale civile, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche delle precedenti fasi di giudizio.
Con memoria depositata in data 26 marzo 2026, si è costituito il Ministero della Difesa eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di decadenza previsti dal combinato disposto degli articoli 180 e 203 c.g.c.
Al riguardo, il Dicastero, dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 180 c.g.c. e la conseguente giurisprudenza in materia, deduce di aver ricevuto la notifica, mediante posta elettronica certificata in data 4 novembre 2025, mentre il deposito del ricorso presso la Segreteria della Sezione, con la prova dell’avvenuta notifica, risulterebbe intervenuto solo in data 19 marzo 2026, ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 180, comma 1, c.g.c., nel testo emendato dal decreto-legge n. 44/2021.
In ogni caso, il Ministero della Difesa ritiene inammissibile il ricorso anche per assenza dei motivi disciplinati dall’art. 202, lett. f),
c.g.c. posto che il ricorrente individua i motivi di revocazione nell'errata interpretazione della disciplina del transito del militare nel ruolo civile, non contestando, quindi, un errore di fatto, ma l’attività valutativa ed interpretativa del Giudicante su circostanza, peraltro, oggetto di punto controverso.
In conclusione, il Ministero della Difesa chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l’inesistenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese, indicate nella misura forfettaria di euro 1.000,00.
All’udienza del 16 aprile 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare l’ammissibilità dell’odierno ricorso per revocazione.
L’articolo 203 c.g.c. prescrive che il ricorso deve essere proposto mediante deposito nella Segreteria del Giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il Giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
Il ricorrente deve, quindi, procedere alla notifica alle altre parti del ricorso e del decreto presidenziale.
Nella vicenda in esame, il ricorso per revocazione veniva depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 28 settembre 2023, privo di contestuale istanza di fissazione udienza.
In seguito ad apposita istanza di fissazione udienza, depositata in data 28 ottobre 2025, con decreto del 31 ottobre 2025, consegnato in pari data nella casella di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente, il Presidente della Sezione fissava, per la discussione del ricorso, l’odierna udienza del 16 aprile 2026 disponendo la notifica, a cura dell’istante, del ricorso per revocazione e del decreto, alle controparti nel termine di 30 giorni dal suo ottenimento.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, ai sensi dell’articolo 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato, dall’art. 6, comma 3, lett.
b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, “l’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.
La novella del 2021 ha, pertanto, soppresso il riferimento ai giudizi di appello contenendo l’indicazione più ampia di “atto di impugnazione”, con conseguente estensione ai giudizi revocatori del termine decadenziale per i depositi, inizialmente previsto soltanto per i giudizi di appello.
Il Collegio, rilevato che, pur essendo stata ritualmente effettuata la notifica al Ministero della Difesa in data 4 novembre 2025, il deposito dell’atto di impugnazione notificato risulta depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 19 marzo 2026, ovvero oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione, accerta che il ricorrente è incorso nell’ipotesi di decadenza contemplata dal su richiamato articolo 180, comma 1, c.g.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.
Rileva, inoltre, il Collegio che il ricorso si appalesa, in ogni caso, inammissibile anche per ulteriori profili.
E, infatti, con l’odierno ricorso, SS agisce in revocazione deducendo che questa Sezione sarebbe incorsa in errore di fatto in tema di decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato.
L’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. prevede, tra i casi di revocazione, l’ipotesi che la sentenza sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La medesima norma precisa che l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Trattasi, come noto, di un motivo di revocazione a carattere ordinario poiché rilevabile sulla base del contenuto della sentenza.
Ritiene il Collegio, in conformità ai criteri ermeneutici fissati dal consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’errore revocatorio consista, dunque, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato. Tale errore deve riguardare, dunque, un punto che non ha costituito oggetto di controversie e su cui il Giudice non si sia già pronunciato (Corte cass., ord. n. 22567/2024, ord. n. 16722/2024, S.U. ord. n. 15876/2024, ord. n. 9654/2024, I App.,
sent. n. 11/2025, III App., sent. n. 35/2021, II App., sent. n. 272/2020).
L’errore di fatto deve, quindi, essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Corte cass., ord. n. 25304/2024, n. 25254/2024) ed apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche non potendo consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del Giudice sul piano logico-giuridico
(Cass. ord. n. 3494/2013).
Tuttavia, alla luce dei predetti criteri, l’odierno ricorso si appalesa inammissibile anche relativamente al motivo di revocazione invocato.
Infatti, nella fattispecie all’odierno esame, il lamentato errore di fatto appare privo dei requisiti appena delineati considerato che non appare riconducibile ad una falsa percezione della realtà, quanto piuttosto, come espressamente affermato dallo stesso ricorrente, alla reputata errata interpretazione delle normative in tema di decorrenza del trattamento pensionistico in questione e di transito nei ruoli civili.
Osserva, inoltre, il Collegio che il preteso errore di fatto lamentato dal ricorrente ed incentrato sull’asserita erronea interpretazione delle normative in materia di decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, costituiva un indubbio punto controverso dell’intero giudizio, considerato che il terzo motivo di doglianza, avanzato in sede di impugnazione, dal Ministero della Difesa si incentrava proprio sulla “violazione e falsa applicazione dell’art. 191 D.P.R. n.
1092/73” e che, in sede di conclusioni, il ricorrente chiede la conferma della sentenza di prime cure, con decorrenza del predetto trattamento dal 3 aprile 2006, data di sottoscrizione del contratto di lavoro con transito nei ruoli civili, anziché dal 1° ottobre 2019, come statuito dalla pronuncia di questa Sezione, ovvero dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel rispetto del dettato del su richiamato art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, non vertendosi in tema di definitiva cessazione dal servizio.
Peraltro, va segnalato che, recentemente, su tale materia, questa Sezione ha ribadito che il transito a domanda nei ruoli civili non comporta il verificarsi di una causa di cessazione dal servizio (I App.,
sent. n. 33/2026).
Conclusivamente, il Collegio alla luce delle considerazioni svolte, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da SS, per plurimi motivi.
Le spese di difesa possono essere compensate trattandosi di pronuncia in rito.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio di revocazione iscritto al n. 61055 del ruolo generale, proposto da SS, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Stefania Petrucci
IL PRESIDENTE
f.to Enrico Torri Depositata in Segreteria il 11/05/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi